La morte di un bimbo in grembo equivale alla perdita di un figlio

La morte di un bimbo quando è feto è assimilabile a quella di un figlio

La recente giurisprudenza, pur con i dovuti distinguo, introduce

il principio dell’equiparazione tra i due eventi sotto il profilo risarcitorio

La perdita per morte di un bimbo in grembo, quando dunque è ancora feto, nella giurisprudenza italiana non veniva mai ritenuta morte di un congiunto (figlio), bensì è sempre stata considerata circostanza lesiva del diritto alla genitorialità. Pertanto, una delle principali problematiche che l’operatore del diritto è chiamato a dirimere nel caso di perdita del feto imputabile alla responsabilità medica è senza dubbio quella della quantificazione del danno risarcibile.

In via generale, è noto il principio per cui il Giudice sia chiamato alla soddisfazione coattiva del diritto violato con l’integrale riparazione delle conseguenze lesive. Precisa, a riguardo, la Cassazione che la liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché delle sofferenze morali e future che il destinatario dell’azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609); e che la valutazione del danno non patrimoniale “deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione”.

In tale prospettiva appare essenziale la cosiddetta personalizzazione del danno, “al fine di addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve rispondere ai principi dell’integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all’effettiva natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; b) deve concernere tutti gli aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato” (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).

La giurisprudenza di merito ha spesso affrontato la questione dell’entità del risarcimento per la morte in grembo del bimbo quando dunque è ancora feto. Nota al riguardo la sentenza emessa del Tribunale di Varese del 14 marzo 2012, considerato sino ad oggi un punto di riferimento imprescindibile nella soluzione di casi analoghi. Il Giudice lombardo, infatti, aveva posto a fondamento del proprio criterio di liquidazione del danno la circostanza per cui la morte del feto debba essere qualificata quale perdita di una speranza di vita e non di una vita, per cui le tabelle milanesi giurisprudenziali sul danno parentale, elaborate per la perdita della persona viva, non sarebbero direttamente utilizzabili, se non come parametro orientativo, dovendosi condividere l’opinione dottrinale di chi ha affermato che “non è corretto equiparare il dolore provocato dalla perdita di una persona cara con la quale si avevano rapporti di diuturna frequentazione e conoscenza con quella di un essere non ancora dotato di una sua autonomia soggettiva ed il distacco da quale non può, per la natura stesse delle cose, essere lacerante come il distacco da una persona vivente e vitale”.

Ne consegue che il risarcimento dovrà tener conto della sofferenza morale dei genitori e la perduta possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia. Dato atto tuttavia che, nonostante le tantissime deduzioni giuridiche relative, mancano fatti, episodi circostanziati, deduzioni fattuali che consentano al giudice di apprezzare elementi che contribuiscano alla determinazione del pregiudizio, la soluzione adottata dal magistrato era stata quella di attingere al criterio dell’equità cosiddetta “calibrata” (guardare alle liquidazioni di altri giudici in casi analoghi), elaborata da una Autorevole Dottrina, scoprendo così che, in caso di perdita del frutto del concepimento, da parte di madre giovane e senza compromissione della capacità procreativa, la giurisprudenza di merito ha liquidato, ad esempio: (ex) lire 30 milioni (Trib. Roma, 24 gennaio 1995 in Riv. Giur. Circolaz. Trasp., 1995, 543); euro 100.000 (Trib. Roma 3 gennaio 2007); euro 15.000,00 a genitore (Trib. Roma 8 marzo 2005); Euro 75.000,00 a genitore (Trib. Roma 10 marzo 2004); Euro 258.228,45 comprensiva però della perdita dell’utero e, quindi, da dovere quanto meno dimezzare (App. Venezia, 2 giugno 1995 n. 738). Per una media aritmetica che conduce ad una posta media di circa Euro 56.000,00.

Rispetto a detta quantificazione, si richiama l’attenzione, tuttavia, al provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza 19 giugno 2015, n. 12717. Il caso esaminato riguardava due coniugi che avevano convenuto in giudizio l’Azienda ASL di Roma per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari di un proprio ospedale. Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell’attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del padre. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la pronuncia di condanna, pur modificando le somme liquidate, col riconoscimento di importi prossimi a 360.000,00 Euro in favore di ciascuno degli attori. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione l’Asl.

In materia di entità del risarcimento, un primo approccio al tema del danno da perdita del frutto del concepimento si rintraccia nella giurisprudenza della Cassazione nella sentenza Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 1998, n. 2677 (in Danno e Resp., 1998, 8, 9, 817) dove il Collegio distingue questa posta risarcitoria dal danno alla salute affermandone la sicura risarcibilità, in quanto lesione del diritto alla genitorialità. Di qui la risarcibilità sia in capo alla madre che al padre. Nella sentenza della Corte di Cassazione del 2015 in esame, viene quindi affrontato il problema del quantum debeatur.

L’Azienda si duole che la Corte abbia “esosamente calcolato il danno morale subito dai coniugi Cr. – S.” e assume che il “danno riflesso” (che individua nel “pregiudizio e la sofferenza della vittima a seguito di un comportamento illecito inquadrabile come reato”) avrebbe dovuto essere richiesto soltanto ai medici che avevano commesso il reato e che erano stati condannati in sede penale; si duole, infine, che la Corte abbia liquidato il danno “prescindendo totalmente dalle tabelle applicate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano per tali fattispecie e da qualsiasi riferimento alle condizioni reddituali medie dei cittadini e degli stessi attori in giudizio”.

In relazione a queste contestazioni, la Corte precisa che “a prescindere dalla confusa individuazione della categoria del “danno riflesso” (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende – ovviamente – ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno causato dall’operato dei sanitari”.

Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, prosegue la Corte, “va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono” (Cass. n. 12408/2011).

Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale – prosegue la sentenza -, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”. Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte romana – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento”.

Con queste premesse, viene rilevato che la sentenza gravata aveva omesso di motivare adeguatamente in ordine all’applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria.

Le valutazioni operate dagli Ermellini appaiono significative se confrontate con quanto affermato sul tema dai giudici di merito. In questo contesto, la citata sentenza della Cassazione del 2015, afferma, almeno, due principi destinati a consentire una revisione giurisprudenziale dei parametri liquidativi. Innanzitutto, l’apertura all’assimilazione del feto nato morto al decesso di un figlio, che consente l’equiparazione dei due fatti, anche sotto il profilo del ricorso a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano in punto lesione del rapporto parentale per la perdita di un figlio di giovane età, che come noto viene liquidato in misura vicina ai massimi tabellari. Su detto importo, dovrà quindi operarsi una decurtazione legata alla circostanza per cui per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale, che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.

Nella valutazione del danno non patrimoniale iure proprio patito dai mancati genitori dovrà pertanto considerarsi la sofferenza patita da questi ultimi. Il dolore di una perdita così enorme è tanto comprensibile razionalmente quanto inimmaginabile emotivamente. E’ una ferita destinata ad accompagnare l’intera esistenza della coppia, spesso consapevole che il rispetto dei protocolli medici avrebbe potuto evitare la tragedia. Non può dimenticarsi, infatti, che anche il grado di colpa debba incidere sull’entità del risarcimento, non tanto per un concetto di risarcimento punitivo, estraneo al nostro ordinamento, quanto sotto il diverso profilo, accolto dal nostro ordinamento e che in casi analoghi andrebbe opportunamente valorizzato, della perdita di chance. Se, da un lato, infatti, il patimento subito è quello intimo e personalissimo derivante dalla perdita di uno stretto congiunto, di una creatura che, in quanto propria, si sarebbe dovuta proteggere fino all’ultimo senza lasciare nulla di intentato, dall’altro lato, si configura anche come lesione di diritti costituzionalmente tutelati, quale ad esempio quello alla famiglia e come lesione del rapporto parentale (artt. 29 e 30). Di detto complessivo pregiudizio si deve tener conto nella liquidazione del danno, dando spazio e riconoscimento non solo ai profili soggettivi ed emotivi del dolore, ma anche a quelli giuridici dei diritti negati. In particolare, al diritto negato alla genitorialità, che in taluni casi avrebbe avuto una percentuale vicina al cento per cento di possibilità di concretizzarsi se la condotta medica fosse stata conforme a prassi.

Nell’attesa di un intervento legislativo che disciplini l’entità del risarcimento per la morte di un bimbo – feto, i parametri liquidativi utilizzabili potranno, quindi, attestarsi sugli importi indicati dalle tabelle milanesi per la perdita di un giovane figlio, in ragione di quanto (indirettamente) affermato dalla Corte di Cassazione. Entro detta forbice dovrebbero in conseguenza attestarsi i risarcimenti riconosciuti, laddove una aprioristica scelta dell’importo minimo da ridursi progressivamente in ragione della perdita di una vita potenziale, risulterebbe muoversi da principi non condivisibili che finiscono con il privare il periodo di gestazione di qualsivoglia valore circa l’instaurazione di un legame tra nascituro e genitori. Ciò che, con particolare riferimento alla madre, non può che sollevare numerose perplessità giuridiche, morali e mediche.

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova

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Grazianp
5 anni fa

Leggendo tutto cio ho capito che sono stato ingannato riguardo a mia moglie che nel 2010 ha avuto un sinistro ed era passeggero nel quale ha perso il feto che aveva in grembo gia al 4 mese di gravidanza e abbiamo avuto un risarcimemto di soli 2000 euro dopo 5 anni e non abbiamo ricoperto neanche le spese sostenute per tutte le visite .