IL DANNO ESTETICO

La giurisprudenza (vedasi in tal senso, ad esempio, Cassazione Civile 23778/2014, 17220/2014, 11950/2013, 26972/2008) attualmente esclude l’esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale, ritenendo, per converso, pacificamente sancito il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale: in questo contesto, anche il pregiudizio di tipo estetico si ritiene essere una componente del danno biologico.

Dunque, secondo l’opinione maggioritaria, il danno estetico fa parte del danno biologico.

Chiaramente, però, laddove vi sia un pregiudizio di natura estetica, lo stesso dovrà essere considerato ai fini della liquidazione, valorizzandolo adeguatamente e dando conto della sua incidenza, al fine di ottenere una personalizzazione del danno non patrimoniale e, dunque, un incremento delle somme dovute per il risarcimento, riferendosi alle specifiche del caso concreto ed alla peculiare incidenza della lesione.

In tal senso, la Corte di Cassazione Civile, con Sentenza del 27 luglio 2015 n. 15733, decidendo in relazione ad un caso di responsabilità derivante dalla erronea esecuzione di un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito del quale residuavano postumi permanenti (nella fattispecie, una zoppia per l’accorciamento dell’arto di cinque centimetri), riteneva non adeguata la semplice liquidazione del danno effettuata facendo ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ritenendo per converso necessaria la personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenesse conto delle conseguenze della zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare: «delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell’impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dallavvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell’arto».

E’ altresì evidente che, al fine della personalizzazione, gli elementi dei quali si dovrà tenere conto saranno molteplici. Ad esempio, oltre che (ovviamente) la localizzazione e l’entità in sè della lesione, si dovranno considerare: l’età ed il sesso del soggetto, la sua condizione socio culturale, lo stato precedente e, comunque, tutti quegli aspetti della sua vita dinamico-relazionale sui quali la lesione può andare ad incidere, menomandoli o rendendoli più disagevoli.

Si richiama sul punto la sentenza del 07 aprile 2015 del Tribunale di Torre Annunziata, che, nell’aderire all’indirizzo della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, trattando di un caso in cui, a seguito di un sinistro stradale, si erano riscontrate lesioni quali «frattura bimalleolare della gamba sinistra con lievi esiti articolari, insufficienza venosa di modico grado ed esiti estetici di rilievo», ha ritenuto che il danno estetico riportato dall’attrice fosse significativo e riscontrabile sia sulla base del materiale fotografico in atti, sia all’esito della prova orale, ove ne era dimostrata l’incidenza sulla facoltà della danneggiata di indossare gonne e scarpe con il tacco; conseguentemente, riteneva che «tale circostanza, in considerazione della giovane età della danneggiata, costituisce una certa compromissione della sfera personale derivante dalle lesioni riportate in seguito al sinistro e deve essere pertanto ritenuta meritevole di valutazione».

Per esemplificare ulteriormente, in pratica, pensando al caso di una cicatrice sul volto, diverso sarà l’incidere del danno, a parità di lesione, se si tratta di una giovane manager con un’occupazione a costante contatto con il pubblico, o di un’anziana signora con processi degenerativi della cute già in atto e che svolge l’attività di casalinga.

Ad esempio, con riguardo ad un’ipotesi di intervento al volto, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 24 marzo 2015, relativamente ad un caso di un intervento di dermoabrasione, che aveva avuto esiti negativi, stabiliva l’ammontare del danno risarcibile «con applicazione della massima personalizzazione, trattandosi di un danno estetico interessante il viso di una giovane donna di anni 25». In una diversa ipotesi, di responsabilità del Comune, per i danni subiti da una ragazza minorenne a seguito di un incidente stradale verificatosi a causa della presenza di un avvallamento sul manto stradale, il Tribunale di Ragusa con sentenza del 17 marzo 2015, stimava il danno biologico «nella misura del 20%, comprensivo del danno estetico, apparendo gli esiti residuati a carico del viso, dell’arto superiore sinistro e di quello inferiore destro, stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi particolari».

Pertanto, sarà fondamentale, ai fini dell’ottenimento di un idoneo risarcimento, l’individuazione e la compiuta prova di tutte le circostanze che in qualche modo possano incidere sulla personalizzazione del pregiudizio.

Sarà poi compito del medico legale tradurre in “punti” il valore della lesione e la sua incidenza sulla quotidianità del soggetto.

Ciò detto, si evidenzia che il pregiudizio di natura estetica potrà invero assumere anche una rilevanza propria quale componente del danno di natura patrimoniale, laddove sia dimostrato che esso è idoneo ad incidere in maniera diretta sulla capacità di produrre reddito del soggetto. L’esempio classico, in questo caso, è quello del danno estetico patito da un fotomodello, da un attore o comunque – in misura sempre gradata – dal soggetto per il quale l’aspetto fisico costituisce una ragione di guadagno od una rilevante componente dell’attività lavorativa.

La valutazione pertanto dovrà essere effettuata con riferimento alle specifiche del caso concreto, valorizzando tutti gli elementi sopra descritti, al fine dell’ottenimento di un indennizzo adeguato.

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