Multa annullata se l’autovelox è solo “approvato” ma non omologato

 È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Cassazione, seconda sezione Civile, con l’ordinanza n. 10505/24 depositata il 18 aprile 2024 con cui ha definitivamente respinto il ricorso del Comune di Treviso, la cui polizia locale aveva comminato la sanzione in questione, chiarendo che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, la quale è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.

Automobilista sanzionato con autovelox presenta opposizione contro il verbale di accertamento

Il caso riguardava un automobilista multato per aver superato il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 km orari, con accertamento eseguito a mezzo di apparecchiatura Red & Speed-Evo-L2 installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale della Marca.

I giudici gli danno ragione perché l’apparecchiatura era approvata ma non anche omologata

Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione contro il verbale di accertamento della polizia locale trevigiana e gli avevano dato ragione sia il giudice di Pace di Treviso sia, in secondo grado, il Tribunale cittadino che aveva respinto l’appello del Comune: il verbale era stato annullato perché l’accertamento dell’infrazione era avvenuto con la citata apparecchiatura senza che questa fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge e i giudici non avevano ritenuto rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione

L’amministrazione comunale tuttavia è andata fino in fondo proponendo ricorso anche per Cassazione e sostenendo, in buona sostanza, che tale distinzione non avrebbe trovato riscontri nel coacervo normativo sul tema., ma la Suprema Corte ha confermato il pronunciamento dei giudici di merito.

 

I procedimenti di approvazione e omologazione sono distinti e quest’ultima è necessaria

Per la seconda sezione civile che, per prima cosa richiama quanto scritto nel Codice della strada, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale laddove ha distinto i “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”. Gli Ermellini hanno al riguardo ricordato come anche recentemente la stessa Cassazione, con la sentenza n. 3335/2024), abbia affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.

Né possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, secondo la Suprema Corte, le circolari ministeriali addotte dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi e che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue l’ordinanza, “è evidente che l’art. 45, comma 6, C.d.S.  non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”, anzi “distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché esso intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

La Cassazione ha tuttavia compensato le spese di giudizio considerata la “novità della questione“sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all’esame di questa Corte, obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e di rilevante impatto pratico”.

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