Le “trappole” nelle polizze sugli eventi atmosferici e catastrofali

Grandinate e nevicate eccezionali, piogge torrenziali, trombe d’aria: negli ultimi anni anche il nostro Paese, come il resto del mondo, ha assistito a fenomeni meteorologici sempre più anomali e impetuosi. La causa è generalmente associata ai cambiamenti climatici e, in particolare, all’aumento delle temperature, che sembra direttamente connesso all’intensificarsi degli eventi atmosferici che in più di un’occasione hanno causato ingenti danni a case, edifici e attività produttive.

Molti, pertanto, scelgono di proteggere i propri immobili ed il loro contenuto dai possibili danni provocati da eventi atmosferici eccezionali oppure dalle catastrofi naturali, termini spesso considerati affini ma che in realtà non lo sono, soprattutto quando si parla di polizze assicurative. Per capire cosa copre, infatti, una di queste assicurazioni, è necessario fare chiarezza sul significato di questi concetti.

 

Gli eventi atmosferici e il sempre più accentuato “rischio ambientale”

Gli eventi atmosferici sono fenomeni che possono verificarsi in natura, in maniera più o meno frequente e con intensità diverse. Per tutte le compagnie assicurative gli eventi atmosferici vengono precisati nelle condizioni di polizza e in genere sono definiti in: trombe d’aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, sovraccarico di neve. Normalmente, vengono compresi sia i danni procurati in modo diretto, come la grandine che buca una tettoia o distrugge le tende frangisole, o indiretto, come un albero che, trascinato da vento forte, cade e rompe una finestra. Un’eccezionale gelata può portare alla rottura degli impianti idrici o di riscaldamento, di per sé un danno, che a sua volta a causa delle fuoriuscite d’acqua può rovinare i pavimenti dell’abitazione, ma anche gli elettrodomestici presenti.

 

Occhio alle sempre più frequenti “esclusioni” nelle polizze

Per la sempre maggior frequenza di questi fenomeni le compagnie, il cui fine è quello di “scommettere” sulla rarità di un fatto assicurato, in modo da garantirsi un guadagno – dato dai premi versati per eventi non risarciti -, hanno inserito nel corso degli anni tutta una serie di specifiche esclusioni dalla copertura assicurativa, pur in presenza di fatti astrattamente assicurati. Numerosi studi condotti da esperti meteorologi hanno consentito di elaborare svariati modelli matematici che stabiliscono come nei prossimi dieci anni i rischi ambientali saranno tra gli eventi più temuti perché più probabili e con impatti dalle conseguenze maggiori di qualsiasi altro evento (Global Risk Report 2018, dato confermato e ancor più accentuato nel rapporto 2019).

Il rischio ambientale e gli effetti sulle realtà socio-economiche è, dunque, quello che preoccupa di più e, per questo motivo, le grandi aziende e le istituzioni pubbliche-private di tutto il mondo stanno già modificando le strategie di risk-management per tener conto del clima che cambia. L’incremento dei rischi comporta un maggior ricorso alla tutela assicurativa, che al contempo, per ridurre il proprio rischio, elabora polizze con sempre maggiori restrizioni rispetto all’evento garantito.

Per le coperture contro gli eventi atmosferici si deve, pertanto, prestare molta attenzione alle franchigie e ai massimali e cioè ai limiti della polizza. L’assicurazione, infatti, non copre un danno stimato al di sotto della franchigia e, alla stessa maniera, se i danni fossero tali da superare i massimali, la parte eccedente resta a carico del danneggiato.

Nelle condizioni generali di polizza vengono inoltre previste tutta una serie di ipotesi, per le quali non sussiste copertura assicurativa: quando viene individuata una di queste circostanze la compagnia non risarcirà i danni patiti dal proprio assicurato.

Vi sono esclusioni di particolari manufatti e materiali: esempio tipico sono le coperture in eternit, la cui fragilità è nota, soprattutto quando si parla di coperture vetuste, e i cui costi di demolizione e smaltimento come rifiuto speciale sono particolarmente elevati, ciò che ha indotto le assicurazioni ad escludere dalle proprie polizze gli immobili che contengono questo materiale.

Anche particolari caratteristiche architettoniche, quali fabbricati aperti da uno o più lati, o temporaneamente incompleti nelle coperture e nei serramenti anche per provvisorie esigenze di ristrutturazione, possono essere inseriti tra le ipotesi di esclusione di polizza.

Le coperture assicurative per gli eventi atmosferici classici non comprendono, inoltre, normalmente, i danni da allagamento dei locali a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua piovana causato da eventi atmosferici: questi eventi sono assicurabili solo con apposite estensioni e garanzie particolari di polizza rientranti negli eventi catastrofali.

 

Il caso dei danni da allagamento

Per comprendere le difficoltà che un danneggiato può dover affrontare per ottenere il risarcimento dei danni subiti è opportuno un richiamo alla questione proprio dei danni da allegamento. Nella lingua italiana con “ruscello” si intende un “piccolo corso d’acqua”, mentre il termine “ruscellamento” viene definito come “scorrimento delle acque in numerosi rivoli lungo un pendio”.

È nozione di comune esperienza che un grave fenomeno pluviale – del genere di quelli che si vanno purtroppo facendo sempre più frequenti nel nostro Paese – può danneggiare gli immobili sia dall’alto, cioè distruggendo tetti, finestre e quant’altro, sia dal basso, cioè determinando un accumulo d’acqua che invade i locali, specie quelli situati al piano terreno o nei seminterrati. Ed è evidente che una simile invasione dei piani bassi è determinata dalla formazione di un ruscello (o peggio) conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche.

Una sentenza della Cassazione

Secondo Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 10 maggio 2016 n. 9383, non è ragionevole, in casi, analoghi, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo l’interpretazione data dal giudice di merito, che aveva invece dato ragione alla compagnia che non aveva risarcito il danno patito dal proprio assicurato, alle estreme conseguenze, si dovrebbe affermare che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall’alto, mentre non lo è se danneggia dal basso, il che non è ragionevolmente sostenibile. D’altra parte, afferma la Corte, ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga, vale la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a norma dell’articolo 1370 cod. civ., in presenza di una clausola ambigua, la stessa va interpretata contra proferentem, ovvero contro colui che ha redatto i termini contrattuali (si veda, ad esempio, la sentenza 8 luglio 2014, n. 15476).

Questo esempio è utile per comprendere come sia molto difficile in alcuni casi venire a capo delle numerose eccezioni sollevate dalla propria compagnia. Anche volendo tralasciare, infatti, il dato obiettivo secondo cui la tecnica con la quale sono formulate le condizioni generali non è un modello di chiarezza – così testualmente la sentenza della Cassazione sopra citata -, è innegabile che la tendenza sia quella di negare ogni copertura da parte delle assicurazioni, e che per farle recedere da questo intendimento sia necessario spesso intraprendere vere e proprie battaglie, come nell’esempio sopra citato, quando per ottenere ragione il danneggiato ha dovuto procedere sino in Cassazione, vedendosi riconosciuti i propri diritti solo dopo molti anni.

 

Le calamità naturali

Le problematiche sinora evidenziate valgono a maggior ragione per quegli eventi che, per gravità e forza, non vengono classificati quali eventi atmosferici, ovvero le calamità naturali o le catastrofi naturali: eventi straordinari e imprevedibili che possono rappresentare un pericolo grave per l’incolumità delle persone oltre che per le cose, quali terremoti, alluvioni o inondazioni.

I danni prodotti da questi eventi devono, pertanto, essere coperti da specifiche polizze dedicate. Il premio della polizza per le catastrofi naturali può variare in base a una serie di parametri e informazioni che la compagnia assicurativa richiede generalmente al contraente in fase di stipula, per esempio: l’anno di inizio della costruzione dell’immobile, la distanza dal mare, da corsi o bacini d’acqua, se il piano occupato dall’immobile assicurato sia sopraelevato o meno rispetto all’argine del corso d’acqua più vicino, se ci sono locali seminterrati, e così via. Si tratta di costi generalmente maggiori rispetto ad una normale polizza per eventi atmosferici, dato che i danni che questi eventi provocano, sono quasi sempre particolarmente gravi.

Per ottenere il risarcimento del danno prodotto da un evento naturale è richiesto il più delle volte che i danni causati all’abitazione del soggetto assicurato non costituiscano un caso isolato nella zona, e che siano, quindi, ne siano riportati di analoghi anche ad altri enti posti nelle vicinanze.

 

Come ottenere il risarcimento del danno

Per ottenere una liquidazione è quindi importante acquisire i rilievi meteo relativi alla data dell’evento denunciato, che spesso indicano anche la velocità del vento o delle raffiche, la caduta di fulmini, la misura delle precipitazioni piovose o nevose. Tutti dati che permettono di affermare il nesso di causa tra danno ed evento. E’ utile inoltre recuperare delle immagini che rappresentino il bene prima di aver subito il danno, soprattutto in casi “dubbi”, quali tipicamente i danni da grandine o da cose trasportate dal vento. Molte volte una tromba d’aria si può scatenare a distanza di pochi chilometri da una zona soleggiata, mentre sono tristemente note le “grandinate a secco” improvvise e non accompagnate da fenomeni pluviali, né prima né dopo. Si tratta di eventi che portano le compagnie e i periti incaricati a dubitare spesso del danno denunciato. Certe volte, infatti, la grandine può colpire un fabbricato e non quelli attigui, per questa ragione è fondamentale intervenire tempestivamente acquisendo tutti gli elementi utili a dimostrare i fatti denunciati.

Si deve ricordare, inoltre, che l’assicurato è tenuto a contenere l’entità dei danni subiti, ponendo in essere tutte le misure – ordinarie – atte a non aggravare le conseguenze dell’evento. Si tratta di un onere particolarmente gravoso, poiché spesso impone all’assicurato di anticipare i costi per la messa in sicurezza del bene, per evitare l’aggravamento del danno, realizzando ad esempio una copertura provvisoria del tetto con del nylon, o facendo effettuare interventi di stop-corrosion per evitare che macchinari bagnati inizino il processo di ossidazione. Spesso saranno richieste dall’autorità pubblica interventi di pulizia dell’area pubblica dai residui del fabbricato crollato soprattutto in caso di presenza di eternit per evitare danni da inquinamento e conseguenti denunce penali.

Anche in questo caso sarà necessario verificare prontamente quali costi siano compresi nella polizza assicurativa stipulata, chiedendo prontamente l’intervento di un perito dell’assicurazione stessa da affiancare con un proprio perito di fiducia, per consentire una fotografia dello stato dei luoghi tempestivo, che cristallizzi la situazione e permetta di quantificare i danni subiti, per procedere quindi agli interventi sopra descritti, chiedendo anche una pronta liquidazione di questa importante voce di danno.

 

Consiglio numero uno, farsi seguire da un esperto

La lettura delle polizze in esame è tutt’altro che semplice e spesso, nelle pieghe di numerose clausole, si nascondono sgradevoli sorprese per franchigie, massimali, esclusioni, per cui è fondamentale prestare estrema attenzione sia al momento della stipula, che, in caso di sinistro, al momento della denuncia ed alla gestione successiva, per cui è necessario rivolgersi a soggetti esperti nella valutazione delle polizze, dei danni patiti e delle cause degli stessi.

Molte liquidazioni vengono infatti negate anche solo per una non precisa denuncia del danno: come anticipato, vi sono in tutte le polizze ipotesi di esclusione, per cui una denuncia che, anche inavvertitamente, richiamasse una di tali condizioni finirebbe col precludere il prosieguo della pratica.

Per queste ragioni bisogna diffidare dai numerosi slogan che vedono felici imprenditori ringraziare il proprio assicuratore per essergli stato vicino nel momento del bisogno, e di aver avuto velocemente il proprio risarcimento. Nella maggior parte dei casi questo non avviene, se non si ha la prontezza di rivolgersi a personale qualificato, esperto nell’interpretazione delle clausole assicurative e nella dinamica dei rapporti compagnie-periti-clienti. Una buona polizza multi-rischi è certamente un prodotto con cui sarà sempre più opportuno prendere confidenza, gli eventi atmosferici saranno sempre più numerosi e gravi: questo dicono tutti i centri studi più accreditati in materia. L’importante è cercare e scegliere il prodotto adatto alle proprie esigenze e chiedere aiuto quando vi è la necessità a soggetti terzi, non legati alle compagnie, gli unici che faranno veramente gli interessi degli assicurati.

Avv. Marco Frigo

Responsabile Area Legale Studio3A

Andrea Persico

Referente Ufficio Danni rami elementari

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Antonio Russo
1 anno fa

L’argomento è stato espresso in maniera chiaro, schietto e professionale.
Mi piace vedere affrontare argomenti con parole chiare e comprensibili.
Oggi non tutti hanno la capacità della comunicazione; fare comprendere e farsi
capire dall’interlocutore. Bravo, complimenti

Michele
1 anno fa

Mettiamo che la scheda del condizionatore che si è rotta per un evento atmosferico non fosse più reperibile l’assicurazione cosa paga?

Avv. Giacomo Mastandrea
Admin
Reply to  Michele
1 anno fa

Innanzitutto, è bene precisare che la scheda può rompersi per un “fenomeno elettrico”, anche se di origine atmosferica, la precisazione è d’obbligo per attivare la corretta garanzia di polizza, quindi fenomeno elettrico e non eventi atmosferici.

Qualora la scheda non fosse più reperibile, le modalità di risarcimento dipendono dalla tipologia di polizza stipulata, in linea di principio le polizze pagano la “riparazione dell’impianto” se non è possibile per mancanza del pezzo di ricambio, allora verrà sostituito l’impianto con uno di “caratteristiche tecniche similari all’esistente”, ma non verranno pagate le migliorie tecnologiche, ovvero la quota di costo pari ad un modello instancabile, di qualità superiore al precedente modello.

Avv. Giacomo Mastandrea

____

Ringraziandola per il contributo fornito alla discussione sul tema, e nella speranza di averle risposto in modo soddisfacente, la invitiamo per ulteriori approfondimenti a contattarci tramite il form di contatto che troverà alla seguente pagina: https://www.bloggiuridico.it/contatti

Sofia
1 anno fa

Grazie per la chiara descrizione dell‘argomento. Sarebbe possibile aggiungere una sezione che spiega quali leggi sussistono sui tempi massimi per l‘assicurazione per risarcire i danni causati dall‘alluvione una volta che il perito ha fatto il sopralluogo del locale danneggiato?

La ringrazio

Fabio
8 mesi fa

Mi trovo nella condizione in cui a seguito di grandine il tetto è un colabrodo, acqua in casa, polizza vecchia la pago da 30 anni, il perito ha decretato che essendo vecchia la casa si va in proporzione così da un iniziale 32000euro siamo passati a 15000e sulla base del fatto che il nuovo va a 1300e/mq ed essendo 260mq circa il valore massimale in polizza e la copertura sull’immobile non è sufficente e si arriva fino lì è corretto questo?????????? Da dove esce 1300e/mq?? Noi abbiamo sempre pagato regolarmente per 30 anni…..ditemi voi…

Andrea Persico
Admin
Reply to  Fabio
8 mesi fa

Buongiorno. Purtroppo a nostro avviso è tecnicamente corretto, essendo l’applicazione della regola proporzionale contrattualmente sancita. Questo è un motivo per cui le polizze dovrebbero essere adeguatamente “aggiornate” previo confronto con tecnici specializzati come noi di Studio3A-Valore S.p.A. Il valore di ricostruzione dei fabbricati cresce di anno in anno e tali valori sono aumentati soprattutto negli ultimi tre anni, quindi di conseguenza la gran parte delle polizze (se non indicizzate adeguatamente) risulteranno inadeguate.
Andrea Persico

Gerry
8 mesi fa

Buon giorno. Chiedo se è vera la seguente affermazione. Se successivamente ad n evento naturale come grandine viene attivato lo “stato di calamità naturale” è vero che le assicurazioni possono mettersi da parte e non pagare perché l’assicurato sará liquidato (spesso miseramente) da un fondo statale (regionale o Comunale) destinato ai danni per calamità naturali?

Andrea Persico
Admin
Reply to  Gerry
8 mesi fa

Buongiorno. Non è vero, sicuramente dal danno non si può ottenere un “guadagno”, quindi se la polizza pagherà il 100% e il fondo un 10% una tantum, quest’ultimo andrà “restituito” alla compagnia, o detratto dall’indennizzo complessivo poiché già percepito.
Nel caso invece in cui la polizza paghi il 90% del danno quel 10% una tantum andrà a coprire la parte di danno non ristorato dalla compagnia, di conseguenza il danneggiato non andrà in contro ad alcun “indebito arricchimento” e potrà trattenere quanto riconosciuto dalla compagnia e dal “fondo”.
Andrea Persico

Stefano Sani
7 mesi fa

Buongiorno; ho intenzione di sottoscrivere una polizza ed ho un dubbio: nella proposta, relativamente alle garanzie supplementari, trovo elencati sia Eventi Atmosferici che Fenomeni Elettrici. Poi nel Glossario allegato alle Condizioni di Polizza trovo la descrizione di Fenomeno Atmosferico (grandine, tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate), ma niente sui Fenomeni Elettrici o sugli Eventi Atmosferici; a rigor di logica il “fenomeno” dovrebbe indicare la descrizione astratta e “l’evento” il verificarsi del fenomeno, ma il fatto che nella proposta vengano elencati entrambi e nel Glossario solo uno mi lascia qualche dubbio.
Grazie

Andrea Persico
Admin
Reply to  Stefano Sani
7 mesi fa

Buongiorno. Il dubbio è più che legittimo. In prima analisi mi accerterei che le condizioni generali di assicurazione siano quelle corrette, ovvero che corrispondano il codice del modello e l’edizione (edizioni diverse, anche di mesi, variano).
Una volta appurato che il contratto e le condizioni effettivamente corrispondono, il problema diventa “interpretativo” nel senso che la definizione si riferirà eventualmente ad un vocabolo “Fenomeno Atmosferico” che si troverà con tutta probabilità all’interno della garanzia “Eventi Atmosferici”. La compagnia ha tutto l’interesse a definire il termine “Fenomeno Atmosferico” per evitare che l’Assicurato ritenga rientrante in tale termine “tutto”, ad esempio il “calore del sole”, l'”umidità atmosferica”; in effetti la definizione non è che l’ennesimo “limite” di garanzia.
Nel glossario non si trova mai la definizione del “nome della garanzia”, ma solo di specifici vocaboli utilizzati all’interno delle stesse.

Massimo
7 mesi fa

Buongiorno. E’ normale che aumentando il rischio le compagnie aumentino i premi. La cosa che a me sembra anomala è che una nota compagnia assicurativa il cui nome inizia per U abbia aumentato il premio di una mia assicurazione eventi atmosferici già attiva da anni e svincolata dalla RC portandola dagli 80 euro del 2022 ai 140 che mi hanno richiesto con il rinnovo 2023, senza neanche inviarmi preventivamente alcuna appendice di rinnovo polizza. Secondo voi è un comportamento lecito? Nel contratto non mi pare siano previste modifiche unilaterali.

Andrea Persico
Admin
Reply to  Massimo
7 mesi fa

Il contratto può essere adeguato dalla compagnia, che nel caso di non accettazione da parte del Contraente può anche decidere di annullarlo.

La cosa sicuramente strana è che non sia stata comunicata l’integrazione. Si può ipotizzare che, come oramai fanno tutte le compagnie “green” per evitare di sprecare carta, abbiano inserito le comunicazioni nell’area riservata del cliente; non ricevendo poi risposte dal cliente scatta la tacita accettazione del premio.

Gli consiglierei di controllare nei messaggi SMS sul cellulare fornito alla compagnia e nell’area riservata.

Vinicio Sandrin
6 mesi fa

Buonasera.
Siamo conduttori di in immobile con tetto in eternit che, a causa, di una forte grandinata si è danneggiato. Su richiesta del proprietario, abbiamo stipulato un’assicurazione che copre il suo fabbricato, gli eventi atmosferici, oltre alla nostra merce (non è la tradizionale rischio locativo). Il preventivo di riparazione posticcia del tetto è 1/10 di quello di rifacimento copertura con smaltimento amianto. L’assicurazione è tenuta a pagare il nuovo? Il proprietario si troverebbe questa forte miglioria: l’assicurazione potrebbe rivalersi su di lui? Siamo noi che dobbiamo attivarci o il proprietario e l’assicurazione liquida lui direttamente?

Andrea Persico
Admin
Reply to  Vinicio Sandrin
6 mesi fa

Buonasera, divido la risposta ai suoi tre quesiti per maggiore chiarezza espositiva:

“L’assicurazione è tenuta a pagare il nuovo?”

Sì, solo se il rischio fabbricato è assicurato a Valore a Nuovo: solitamente pagano prima il valore allo stato d’uso poi la differenza del supplemento a nuovo dopo gli avvenuti ripristini, dipende dai contratti. A volte c’è anche un termine temporale per eseguire i ripristini.
Va posta attenzione ai limiti di polizza, soprattutto perché trattandosi di eternit i costi di smaltimento sono onerosi e può capitare che i limiti di polizza siano insufficienti a coprirli!

“Il proprietario si troverebbe questa forte miglioria: l’assicurazione potrebbe rivalersi su di lui?”

No.

“Siamo noi che dobbiamo attivarci o il proprietario e l’assicurazione liquida lui direttamente?”

È indifferente chi esegue i ripristini per la Compagnia assicuratrice, dipende piuttosto da quello che c’è scritto nel contratto di locazione, ovvero chi ha l’obbligo della manutenzione straordinaria. L’avente diritto all’indennizzo è il proprietario, serve quindi sempre una manleva del proprietario per far pagare il contraente di polizza.

Vinicio Sandrin
Reply to  Andrea Persico
6 mesi fa

La ringrazio. Nel contratto, la manutenzione ordinaria spetta a noi. Successivamente, si legge: “Nonostante la convenuta copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del conduttore in ogni ipotesi per tutti i danni subiti dal locatore che per qualsiasi motivo non venissero parzialmente o completamente rifusi dalla Compagnia di Assicurazione”. Sembra che, in ogni caso, siamo noi a sopportare tutti i costi.

Luigi
6 mesi fa

In seguito all’apertura del sinistro per eventi atmosferici, la polizza aumenta l’anno successivo?

Andrea Persico
Admin
Reply to  Luigi
6 mesi fa

Buongiorno Luigi,

No, la polizza non aumenta.

christian
1 mese fa

Buongiorno Avvocato ,
ho subito un danno alle macchine esterne del condizionatore installate con autorizzazione scritta del proprietario sul tetto del fabbricato.
le unità di nostra proprietà sono state fissate su una barra profilo per non forare il fabbricato in modo che se un domani cambiamo sede possa smontare il tutto.In sintesi ho una polizza con rischio locativo ed ho aperto il sinistro a seguito dell’evento grandine del 24.07.2023.
Nella polizza ho delle garanzie estese per eventi atmosferici base contenuto ed eventi atmosferici estesi
Sembrerebbe che il perito ha riconosciuto il danno per euro 6468.00 ma
nell’atto di accertamento scrive nelle note :
Resta tuttavia impregiudicata ogni eccezione della Società in merito al Suo obbligo di risarcire il danno obbligo che il rappresentante della Società stessa ha contestato in quanto l’evento indicato in denuncia non rientra nelle garanzie previste dalla polizza in esame poiché gli scambiatori danneggiati non rientrano nella partita assicurata contenuto.
Si precisa che l’importo formalizzato è al lordo di eventuali franchigie e scoperti previsti dal contratto di polizza.
l’atto non l ho restituito firmato perchè vorrei avere un suo parere su come procedere ho cercato di far mettere tutte le garanzie possibili ed ora mi dicono dovrei assicurare il fabbricato che non è mio per avere le coperture ?

Andrea Persico
Admin
Reply to  christian
1 mese fa

Buongiorno.
La riserva sulla liquidazione sollevata dalla compagnia è più che corretta: l’impianto di condizionamento fisso non fa parte della partita Contenuto, unica partita assicurata dichiaratamente in polizza, quindi di conseguenza non si attiva la garanzia “Eventi atmosferici”.

Il fabbricato è dichiaratamente assicurato in “rischio locativo”. Questa forma di garanzia non pagherà mai i danni da “Evento atmosferico”, perché per attivare la garanzia di “rischio locativo” la causa del danno deve essere riconducibile ad una responsabilità diretta dell’Assicurato e nel caso di Evento Atmosferico, è scontato che non vi sia alcuna responsabilità dell’Assicurato.

Il consiglio di assicurare il fabbricato anche se non è di sua proprietà non è affatto un cattivo consiglio, si può fare e in questo caso avrebbe coperto il danno con la garanzia “Eventi atmosferici”. Tra le altre cose essendovi la dimostrazione della proprietà del nuovo impianto, almeno per quanto riferito, non sarebbe nemmeno stata necessaria la manleva del proprietario, perché l’avente diritto al risarcimento sarebbe sempre stato l’Assicurato.

Nel caso in cui si decidesse di assicurare il fabbricato, fare sempre attenzione comunque alle esclusioni specifiche della garanzia eventi atmosferici, che molte volte non comprende le così dette “consimili installazioni esterne”.

Christian
Reply to  Andrea Persico
1 mese fa

Ringrazio il celere riscontro.
Capisco che per quanto uno paga per assicurare il tutto alla fine ne usciremo sconfitti in entrambi i casi !perchè oltre pagare il danno… il preventivo rinnovo polizza aumenta di 2.000,00 per assicurare il fabbricato non di proprietà!