L’ATTENTATO TERRORISTICO AVVENUTO NEL CORSO DI UN VIAGGIO ORGANIZZATO

La responsabilità del tour operator per i danni subiti dal turista in questa circostanza particolare e tragica

Com’è tristemente noto, il sanguinoso attentato terroristico di matrice islamica del 18 marzo 2015 al Museo del Bardo di Tunisi coinvolse un gran numero di turisti, molti dei quali erano sbarcati nella capitale tunisina nell’ambito dell’itinerario crocieristico organizzato da un operatore turistico di rilievo internazionale (Costa Crociere).

Tale tragico evento ha sollevato l’interrogativo circa la responsabilità del tour operator per i danni alla incolumità fisica e psichica subiti dalle vittime dell’attentato: interrogativo attualmente sottoposto al giudizio di diversi Tribunali italiani, nell’ambito di controversie che non sono ancora giunte a sentenza.

In particolare, le responsabilità contestate al tour operator attengono a due diversi profili: non aver osservato le opportune cautele nella scelta delle destinazioni turistiche oggetto dei loro itinerari, introducendovi luoghi in cui il rischio di attentati terroristici era ampiamente prevedibile; non aver informato i clienti dei rischi di attentati terroristici sussistenti nelle predette destinazioni.

Al riguardo, va premesso che il codice del turismo, approvato con il D.Lgs n. 79/2011, definisce come soggetto «organizzatore di viaggio» (tour operator) quello che «si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34…» (art. 33).

A sua volta, l’art. 34 definisce come pacchetti turistici le offerte che «hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (…) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico».

Occorre dunque domandarsi se, fra le obbligazioni dei tour operator, vi sia anche quella di verificare che le destinazioni prescelte per il pacchetto turistico ed offerte alla clientela non comportino rischi per la sicurezza e per l’incolumità dei turisti. A tale interrogativo deve essere data risposta positiva.

L’obbligazione in esame, sebbene non espressamente codificata nel D.Lgs. n. 79/2011, è riconducibile ai generali obblighi di diligenza e buona fede previsti negli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. e trova il suo fondamento anche nell’art. 2 del D.Lgs n. 206/2005 (recante il Codice del consumo), che riconosce al consumatore come diritti fondamentali quello alla tutela della salute ed alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.

Al riconoscimento al consumatore di tali diritti fondamentali corrisponde, a carico di qualunque operatore professionale, l’obbligo di verificare con il massimo grado di diligenza la sicurezza dei servizi offerti alla clientela; tale obbligo, per i soggetti che esercitano l’attività di tour operator, si traduce anche nell’attenta valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi oggetto di offerta turistica.

Pertanto, sui tour operator grava l’obbligo di verificare attentamente le condizioni socio-politiche dei Paesi prescelti come destinazioni dei loro pacchetti turistici, prendendo nella massima considerazione non solo le notizie di stampa che provengono da quei Paesi, ma anche (e soprattutto) le informazioni acquisibili attraverso i canali istituzionali, come il Ministero degli Esteri, le ambasciate o le altre rappresentanze diplomatiche presenti in loco, anche se di Paesi stranieri.

La violazione di tali obblighi può dare origine a responsabilità in capo al tour operator per i danni patiti dai turisti in conseguenza di eventi sociopolitici riconducibili a rischi sottovalutati dal tour operator stesso nella scelta della destinazione turistica. Per tale ragione, nel caso del Museo del Bardo, alcune delle vittime dell’attentato terroristico hanno convenuto il tour operator in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sulla scorta del presupposto che la città di Tunisi era luogo a forte rischio terroristico, prevedibile in base alle informazioni di stampa ed a quelle fornite dalle istituzioni preposte; rischio evidentemente trascurato dal tour operator.

La responsabilità del tour operator diviene poi conclamata qualora esso abbia omesso di informare il cliente dei rischi sussistenti nei luoghi di destinazione, così sottoponendolo ad un pericolo per la propria incolumità senza che egli abbia potuto decidere in piena consapevolezza di esporsi al predetto pericolo.

Gli obblighi informativi gravano sul tour operator sia in fase precontrattuale, onde consentire al consumatore di valutare se acquistare o meno il viaggio proposto in relazione all’esistenza di rischi per la propria sicurezza ed incolumità, sia (a maggior ragione) durante l’esecuzione del contatto, in occasione della vendita di servizi accessori quali le escursioni facoltative previste nell’ambito del viaggio, anche in questo caso al fine di consentire al cliente di valutare se acquistare o meno il servizio accessorio in relazione ad una corretta rappresentazione dei rischi che esso può comportare.

Gli obblighi informativi sulle condizioni di sicurezza della destinazione turistica discendono anch’essi dai principi di buona fede e diligenza previsti negli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c. nonché dal diritto del consumatore alla tutela della salute ed alla sicurezza dei servizi offerti dal professionista, di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 206/2005.

A quest’ultimo riguardo, l’art. 5 D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce che «sicurezza, composizione e qualità (…) dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi» (comma 2) e che «le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore».

Il mancato rispetto di tali obblighi informativi può, a seconda dei casi, integrare anche illeciti di natura amministrativa previsti dal Codice del Consumo, che sanziona le pratiche commerciali scorrette (perché aggressive o ingannevoli) quando esse sono contrarie alla diligenza professionale e falsano (o sono idonee a falsare) in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto o al servizio, del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette (art. 20 co. 2 D.Lgs. n. 206/2005).

Si tratta di principi ribaditi anche nell’art. 37 co. 4 D.Lgs n. 79/2011, il quale stabilisce che «è fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista».

Al riguardo, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha ritenuto pratica commerciale scorretta quella di un tour operator che aveva omesso di fornire informazioni essenziali per i consumatori, ai fini di una decisione consapevole di natura commerciale, sulle condizioni socio-politiche in Egitto nell’ambito della promozione di pacchetti turistici tramite il proprio sito internet.

AGCM ha affermato quanto segue: «il fatto che un elemento fondamentale per il pieno soddisfacimento della finalità turistica del contratto, quale quello concernente la condizione politica e di sicurezza del luogo meta del viaggio, sia assente al momento dell’offerta commerciale e della prenotazione, incide sul comportamento del consumatore, che potrà pertanto risultarne falsato in modo significativo. La rilevanza di un’informativa completa nella fase che precede l’eventuale acquisto del pacchetto turistico da parte del consumatore-viaggiatore, affermata dal Codice del Consumo, del resto, si inferisce chiaramente anche dal Codice del Turismo il quale, all’articolo 37, comma 4, prevede espressamente, a carico dell’intermediario o dell’organizzatore del viaggio, il divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista».

La stessa AGCM ha poi precisato che non era fondata l’argomentazione eccepita dal tour operator secondo la quale le condizioni di instabilità del Paese di destinazione avrebbero rappresentato un fatto notorio, come tale non meritevole di una specifica informativa alla clientela. In proposito, l’AGCM ha rammentato che il tour operator, in un’ottica di piena diligenza professionale, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di rendere i consumatori edotti, sin dal primo contatto e contestualmente alla presentazione dell’offerta stessa, della persistente situazione di rischio esistente nei Paesi oggetto delle mete turistiche pubblicizzate. Tale informazione, essendo elemento essenziale per il soddisfacimento della finalità turistica del contratto, in quanto tale va espressa in modo chiaro e preciso, non essendo allo scopo nemmeno sufficiente un mero avviso che rinvii il consumatore al sito Internet della Farnesina per l’acquisizione delle predette informazioni.

In alcuni casi, è peraltro accaduto che i tour operator abbiano anteposto le loro esigenze promozionali rispetto alla sicurezza del servizio offerto, non solo omettendo di fornire informazioni sui rischi presenti nei Paesi oggetto di destinazione, ma addirittura diffondendo presso la clientela messaggi rassicuranti di segno contrario, volti a ingenerare il convincimento che la destinazione turistica fosse assolutamente sicura.

In tali casi, la condotta del tour operator è caratterizzata da un’evidente, maggiore gravità e gli eventuali danni conseguenti al concretizzarsi del rischio che il tour operator ha volutamente occultato al cliente sono, a maggior ragione, suscettibili di essere risarciti.

Considerato il difficile momento storico che stiamo attraversando, caratterizzato da una diffusa destabilizzazione sociopolitica in molte aree del mondo, il settore del turismo è sottoposto a rischi che solo alcuni anni orsono erano obiettivamente assai meno significativi.

Per tale ragione, è auspicabile che si diffonda all’interno del settore degli operatori turistici una sempre maggiore cautela nella selezione delle mete che vengono offerte sul mercato e, soprattutto, che si ponga maggiore attenzione all’informazione del cliente circa i rischi che il viaggio proposto può comportare per la sua incolumità.

Sarebbe altresì auspicabile che tale importante evoluzione non debba essere necessariamente imposta dalle sentenze dei Tribunali, ma che avvenga nell’ambito di uno spontaneo, ulteriore progresso della cultura della sicurezza e della tutela dell’incolumità personale anche in ambito turistico, sulla scia di quanto è già avvenuto in altri settori dell’ordinamento.

 

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