I TERMINI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI NEL RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

 

“Passiva attesa” era un’espressione fino al 2001 molto in uso presso i centri liquidazione danni delle Compagnie di assicurazioni nel contesto della gestione dei sinistri da circolazione stradale.

Infatti, fino a tale anno, le prescrizioni previste dal decreto-legge n.857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, e con le quali il legislatore, in materia di sinistri Rca, aveva previsto un obbligo espresso in capo alle compagnie di assicurazione di rispettare dei tempi di liquidazione prestabiliti ed inderogabili per provvedere alle liquidazione dei danni, qualora non rispettate, raramente portavano a provvedimenti sanzionatori.

La non certezza delle sanzioni in caso di omesso rispetto dei termini previsti, discendeva dalla circostanza che vedeva gli uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, quali istituti preposti alla loro erogazione, senza che fosse previsto un puntuale e preciso processo di auditing presso le assicurazioni, oltre alle note carenze organizzative e strutturali di tali uffici provinciali, che certamente prediligevano altre attività nel novero delle loro priorità.

Tale stato di assenza di tutela reale e concreta per gli utenti andrà tuttavia cambiando dal 2001 e anni successivi. La legge n. 57/2001 infatti, nota agli operatori del diritto soprattutto per l’introduzione delle tabelle Ministeriali in materia di valore del punto del danno biologico per lesioni fino al nove per cento di invalidità permanente, ha introdotto altresì una novella normativa altrettanto importante, assegnando all’ISVAP (oggi Ivass), l’organo di controllo e vigilanza della Compagnie di assicurazione, istituito con la legge n 576 del 1982, la competenza in ambito di trasparenza delle liquidazioni verso gli utenti.

L’istituto richiamato, successivamente, con la circolare Isvap 518/D, 21/11/2003, comprendendo la necessità della raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, istituì un registro degli stessi per facilitare la soluzione delle questioni sottoposte attraverso interventi, provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati.

L’accentramento presso un ente dedicato, quale l’organo di vigilanza per il settore assicurativo, della competenza al ricevimento dei reclami nel caso di ritardo ovvero omessa liquidazione del danno ingiustificata, e la conseguente erogazione delle sanzioni, ha rappresentato per le Compagnie “ la linea del displuvio” della storia dei processi liquidativi interni per l’Rca, atteso che l’esigenza di evitare sanzioni sempre più alte e frequenti determinò la riorganizzazione dei protocolli di gestione sinistri, finalizzati appunto al rispetto dei termini e delle incombenze di legge.

La risposta pratica e concreta negli uffici liquidativi per i danni da circolazione stradale è consistita nella predisposizione di sistemi informatici scadenziati delle attività, sia in relazione alle liquidazioni da corrispondere, sia in relazione alla gestione della corrispondenza esterna.

La cosiddetta “ passiva attesa”, che spesso caratterizzava la gestione sinistri negli anni Ottanta e Novanta, e che determinava inutili lungaggini, e spesso, appunto, l’attesa di un contenzioso civile esperito dal danneggiato prima che si procedesse alla giusta liquidazione del danno, diventò un lontano ricordo per gli operatori.

I termini di legge sopra richiamati inoltre, e gli stringenti requisiti contenutistici della corrispondenza con cui deve essere richiesto il risarcimento del danno e con cui le Compagnie devono riscontrare, sono stati poi integralmente richiamati dal D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, ovvero il Codice delle assicurazioni private, di cui a seguito si riporta il testo integrale dei commi 1 e 2 dell’articolo 148, e così estesi anche alle procedure di liquidazioni in materia di “indennizzo diretto” vigenti ormai del 1 febbraio 2007.

Naturalmente, nel contesto delle gestioni liquidative in indennizzo diretto in materia di danni da circolazione stradale, che, come ormai noto da anni, prevedono un’ampia serie di casistiche in cui ogni compagnia liquida il danno al proprio assicurato quando la dinamica del sinistro lo vede in una posizione “di ragione”, sia che si tratti di danni al veicolo, sia che si tratti di lesioni fisiche fino al 9% di invalidità permanente, la previsione del rispetto dei termini di legge ha rappresentato un ulteriore motivo di attenzione alla gestione dei sinistri per le assicurazioni.

L’esigenza, infatti, di evitare provvedimenti sanzionatori da parte dell’Organo di vigilanza si cumula, in tali casi, trattandosi di liquidare come danneggiato il proprio assicurato, alle necessità e alle opportunità di marketing e comunicazione aziendale verso i clienti stessi delle singole compagnia.

In sintesi, possiamo affermare che, negli ultimi quindici anni, il mondo della liquidazione danni Rca è profondamente cambiato nella sua organizzazione gestionale, cambiamento nel cui contesto le Compagnie sono state anche supportate da applicativi informatici e portali sempre più precisi e capaci di consentire loro di scadenzare le attività, oltre che evadere alcune incombenze attraverso numerosi automatismi.

Tuttavia, anche dalla parte del danneggiato, l’approccio alla tutela del suo diritto ad essere risarcito è cambiato radicalmente, atteso che il rispetto dei termini di legge, così come era stato previsto dal nostro legislatore nel lontano 1976, all’epoca almeno “in astratto” come abbiamo detto, non avevano e non hanno la sola funzione di essere strumenti per monitorare il rispetto dei protocolli di gestione della compagnie da parte dell’Ivass, ma rappresentano altresì una potente difesa anche per l’utente comune dal bizantinismo di alcune strutture liquidative.

Dott. Andrea Milanesi

Direttore tecnico Studio 3A

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