LA COPERTURA PRESTATA DAL FONDO VITTIME DELLA STRADA

La legge italiana, come è noto, da quasi cinquant’anni, ha imposto l’assicurazione obbligatoria per i danni prodotti da veicoli (o natanti) a soggetti terzi, stabilendo che, in difetto, i veicoli non possono essere posti in circolazione su strade pubbliche o equiparate.

La polizza assicurativa deve coprire i danni involontariamente cagionati a soggetti terzi causati dalla circolazione del proprio veicolo e garantisce alle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da persone o cose, con la conseguenza che se l’assicurato causa danni a terzi (veicoli, altre cose, persone) in un incidente stradale, la compagnia risarcisce il danneggiato. In particolare, oltre a rispondere dei danni cagionati ai veicoli coinvolti nel sinistro, la polizza copre i danni fisici e materiali subiti dai terzi non trasportati e i danni fisici subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell’assicurato che ha causato l’incidente, esclusi quelli subiti dal conducente stesso.

Con un numero di sinistri annuo che sfiora i tre milioni, si possono ben comprendere le ragioni che hanno portato il legislatore a introdurre, nel 1969, l’obbligatorietà della polizza R.c. auto, poiché questa garantisce un risarcimento economico alle vittime di incidenti stradali e, allo stesso tempo, tutela il patrimonio personale di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro: danni che a volte possono essere molto ingenti e che, come tali, potrebbero non essere risarciti in una vita intera.

L’essere assicurati, quindi, costituisce un dovere per chi si mette alla guida, vista oltremodo la funzione di garanzia sociale per tutti i soggetti coinvolti: sia per chi arreca il danno e deve risarcirlo, che per chi lo subisce e deve essere risarcito.

In considerazione dell’obbligo di legge di munirsi di assicurazione e delle sanzioni in caso di inottemperanza a tale imposizione (che possono comportare anche la confisca del veicolo), di solito non si pensa che possano verificarsi casi di incidenti con veicoli non assicurati, i quali, è bene ricordarlo, non dovrebbero circolare.

Ma se, a dispetto degli obblighi di legge, il responsabile del sinistro non è assicurato perché, pur di non pagare il premio assicurativo, circola sprovvisto di copertura, esiste qualche tutela per il soggetto leso? O ancora, nei casi in cui la circolazione del mezzo avviene contro la volontà del proprietario o nel caso in cui l’istituto assicurativo risulti carente dei requisiti o non in grado di risarcire perché sottoposto a procedura concorsuale, è possibile ottenere ristoro dei danni subiti? E se il veicolo che ha provocato il danno non è identificabile, perché il trasgressore si è dato alla fuga senza che le autorità abbiano individuato il responsabile?

Le evenienze in questione rappresentano tutt’altro che ipotesi residuali, posto che sempre più spesso la cronaca quotidiana testimonia di sinistri in cui il trasgressore fugge senza prestare soccorso e senza essere identificato o di veicoli che causano sinistri (con conseguenze anche gravissime) sprovvisti di copertura assicurativa: basti pensare che, secondo uno studio dell’ANIA (Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici), nel 2014 erano quasi 4 milioni i veicoli “fantasma”, senza assicurazione Rc auto, pari a quasi il 10 per cento di quelli circolanti.

In questi casi, il soggetto danneggiato non rimane privo di tutela, perché la legge (attualmente l’art. 283 del Codice delle Assicurazioni) prevede l’intervento del cosiddetto Fondo Vittime delle Strada (ente a cui va una parte del premio che viene pagato proprio per assicurare l’autovettura), costituito presso la CONSAP (CONcessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (su strade pubbliche o equiparate), mezzi per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione o nel caso in cui il veicolo viaggi contro la volontà del proprietario o comunque la compagnia non possa risarcire il danno.

Spesso si sente dire che il risarcimento ottenibile in questi casi non equivale a quello che si otterrebbe se il veicolo fosse identificato o regolarmente assicurato. In realtà, bisogna subito evidenziare che l’intervento del Fondo Vittime, pur previsto per motivi di solidarietà sociale, deve ritenersi ispirato ai principi della responsabilità extracontrattuale, così che l’obbligazione che scaturisce a carico del Fondo ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Laddove la legge non preveda limiti di sorta, si applicano le regole vigenti per tutti i casi di sinistro.

Nel concreto va detto che il Fondo risarcisce i danni materiali con franchigia di € 500,00 solo nell’ipotesi di danni causati da veicoli o natanti non identificati quando dall’incidente sia scaturito un danno grave alla persona. In caso contrario, il danno a cose non è risarcito. Negli altri casi, non vi sono limitazioni al risarcimento del danno materiale.

E’ opportuno, prima di verificare cosa debba fare il soggetto che abbia subito un danno da un veicolo non identificato o non assicurato, capire quali siano i limiti imposti dalla norma al risarcimento.

Fondamentalmente il vero limite, come detto, è rappresentato dal fatto che nel caso di sinistro causato da soggetto non identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Negli altri casi il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose con le precisazioni di cui all’art. 283 CDS, laddove è previsto che il risarcimento possa essere chiesto nei limiti dei massimali previsti dalla legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).

Il tenore della norma non deve trarre in inganno, quando affronta i limiti al risarcimento del danno: il risarcimento, in ogni caso, non spetta solo alla vittima primaria direttamente colpita dal sinistro, dal momento che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per “persona danneggiata” non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto – come ad esempio i congiunti di quella – che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata, al pari di ogni altro sinistro causato da veicolo identificato e assicurato.

Fatta questa premessa, è necessario comprendere operativamente come procedere per ottenere il risarcimento del danno subito.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato, incaricando una Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro, il cui elenco è pubblicato all’indirizzo internet http://www.consap.it.

Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e deve contenere tutte le indicazioni utili per chiarire in dettaglio le componenti del sinistro, in modo tale da permettere di comprendere non solo la dinamica del medesimo, ma anche l’entità dei danni, salva integrazione nel caso di necessaria stabilizzazione nelle more del trauma.

E’ necessario formulare una richiesta risarcitoria con raccomandata AR o a mezzo pec (al pari di quella da formularsi in caso di esistenza della copertura assicurativa), anche perché altrimenti il Fondo non può dar corso al risarcimento del danno, visto che il medesimo si surroga verso il danneggiante di quanto liquidato al richiedente.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata verifica se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato e se effettivamente la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, e successivamente viene avviata la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata dal Fondo analogamente ad un sinistro qualunque. A tal proposito, infatti, l’impresa designata non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria “ex lege” senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l’importo versato dall’impresa designata.

La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.

Se le ipotesi di sinistro con veicolo non assicurato non comportano particolari difficoltà per ottenere quanto dovuto, le problematiche maggiori nascono nell’ipotesi in cui si chieda l’intervento del Fondo Vittime della Strada quando il veicolo danneggiante non è stato identificato, dovendo il danneggiato dimostrare anche l’esatta dinamica dei fatti e tutti gli elementi utili per identificare il responsabile, dovendo dimostrare di aver cercato (secondo l’ordinaria diligenza) di identificare il veicolo che ha causato il sinistro.

In ogni caso, la Cassazione prevede che l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.

Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro (così Cassazione 17.2.2016 n. 3019), posto che il danneggiato che agisca in giudizio, nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dai danni subiti a causa di un sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse.

E’ dunque buona regola, anche se non costituisce una formalità da espletarsi obbligatoriamente, nel caso di sinistri con danno alle persone in presenza di un veicolo non identificato, sporgere querela contro ignoti all’autorità inquirente, e ciò anche al fine di consentire l’identificazione del colpevole: ipotesi che, nella fattispecie, consentirebbe anche il risarcimento del danno materiale subito.

In ogni caso il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada ha l’onere di provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto (Cassazione 26.1.2016 n. 1325) e, come detto, di aver tentato di identificare il mezzo coinvolto.

Va ricordato che rientra nella normale diligenza richiesta dal conducente annotarsi il numero di targa dell’altro veicolo, se quest’ultimo non si dilegua immediatamente (così Cassazione 18.9.2015 n. 18308), al punto che se tale incombenza non viene espletata, non è invocabile l’intervento del Fondo Vittime.

Dal lato pratico, dunque, è necessario al momento della richiesta del danno aver individuato il soggetto e aver compreso se il medesimo sia validamente assicurato o meno e, nel caso di mancata identificazione, provvedere a dar corso a tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’accaduto, la concreta dinamica del sinistro e la difficoltà al momento del sinistro stesso incorsa nell’identificazione del colpevole.

Per il resto, superata la fase preliminare, la procedura di risarcimento si svolge (pur con i limiti di risarcimento di cui si è detto), in linea con quella di ogni altra ipotesi in cui interviene l’assicurazione che copre il danno, salva in ogni caso la possibilità per il soggetto danneggiato di agire giudizialmente nel caso in cui le legittime richieste di risarcimento del danno vengano disattese dalla compagnia incaricata dal Fondo Vittime della Strada.

Avv. Alessandro Di Blasi

Foro di Venezia

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