La Corte Costituzionale si esprimerà il 25 settembre sulla procedibilità d’ufficio o a querela per le lesioni gravi

Per le lesioni gravi o gravissime derivanti da infrazione “comune” del Codice della Strada, e non da violazioni gravi come quelle connesse all’abuso di alcol e droga, la procedibilità deve essere solo d’ufficio o a querela?

Sul dubbio di costituzionalità in relazione alla violazione dell’articolo 76 della Costituzione, sollevato con ordinanza dell’8 ottobre 2018 dal Tribunale di La Spezia, si esprimerà la Corte di Cassazione, che ha fissato la sua decisione in Camera di Consiglio per il prossimo 25 settembre, con il seguente oggetto: “Reati e pene – Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Regime di procedibilità – Mancata previsione della procedibilità a querela – Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017”.

Un incidente con feriti gravi

Il Tribunale di La Spezia (in foto) si è trovato a giudicare un’automobilista imputata del reato ai sensi dell’art. 590-bis, primo e ottavo comma, del codice penale, per avere investito nell’ottobre del 2016, omettendo di concedere la precedenza dovuta a un incrocio, uno scooter, cagionando lesioni gravi al conducente e al passeggero, che avevano rimediato lesioni e fratture varie per una prognosi inizialmente stabilita in 40 e 60 giorni.

I giudici liguri, tuttavia, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui, in possibile violazione dell’art. 76 della Costituzione, non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1 codice penale, e ciò “in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 che assegnava al Governo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, il compito di adottare decreti legislativi, con cui, fra l’altro «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità di ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
  2. ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’art. 339 del codice penale;
  3. nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato allo persona offesa sia di rilevante gravità”.

 

Procedibilità d’ufficio o a querela? Un caso intricato

Nel caso specifico giudicato dal tribunale spezzino, infatti, ci si trovava di fronte a una situazione di difficile soluzione.

Nei confronti dell’imputata veniva emesso decreto di citazione a giudizio di fronte al giudice del dibattimento del Tribunale della Spezia per il reato suddetto e, all’udienza del 17 aprile 2018, veniva ammesso rito abbreviato subordinato all’espletamento di perizia medico legale in merito alle lesioni subite dal conducente dello scooter.

Il quesito peritale veniva esteso anche alle lesioni riportate a seguito del sinistro dal passeggero. Alla luce di quanto evidenziato nell’elaborato peritale, la durata della malattia conseguente al sinistro, per quanto riguarda uno dei feriti risultava contenuta nei 20 giorni, mentre, per l’altro, era di 70.

Dagli atti investigativi emergeva, inequivocabilmente, che il sinistro in occasione era stato determinato della condotta di guida dell’imputata, sicuramente colposa, in quanto tenuta in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale: la sua vettura, nell’attraversare un incrocio, in violazione delle regole sulla precedenza, andava a collidere con il motociclo che stava transitando e le persone che si trovavano a bordo, a causa dell’urto, riportavano le lesioni personali riscontrate dal perito.

Ebbene, come emerso anche da quanto indicato nel verbale di udienza del 14 settembre 2018, le vittime però non sporgevano querela. Alla luce di ciò, per quanto riguarda le lesioni subite da uno dei feriti, in quanto giudicate guarite entro i 20 giorni, riqualificato il reato nell’ipotesi di cui all’art. 590 codice penale, si imponeva una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.

Diversamente, con riferimento alle lesioni riportate dall’altro ferito, poiché guarite in 70 giorni, era configurabile il delitto di cui all’art. 590-bis comma 1 c.p. contestato dal pubblico ministero, e sicuramente provato. “Trattandosi di delitto procedibile di ufficio – si spiega nell’ordinanza -, evidentemente il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna nei confronti dell’imputata, per il reato di cui all’art. 590-bis, comma 1 c.p., commesso ai danni del ferito con la prognosi maggiore.

Al contrario, se il reato fosse stato procedibile a querela, non essendo la stessa stata sporta dalla vittima, il processo si concluderebbe anche per il delitto di cui all’art. 590-bis, comma 1, codice penale commesso nei confronti del ferito più grave, con una pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.

E’ quindi evidente che la questione di legittimità costituzionale è rilevante”.

 

Più difficile ottenere il risarcimento

Tra le varie ragioni su cui il Tribunale fonda la “non manifesta infondatezza” della questione giova ricordarne almeno due.

La scelta “eccessivamente rigorosa” del legislatore di escludere la procedibilità a querela dei delitti di all’art. 590-bis, comma 1, codice penale, a detta dei giudici liguri, “pare frustrare proprio le finalità deflattive dell’intervento e rischia concretamente di vanificare e depotenziare il ricorso alle forme di ristoro del bene leso, alle quali sole le vittime del reato aspirano, il risarcimento dei danni: la remissione della querela e l’estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter codice penale costituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti”.

Inoltre, il Tribunale sottolinea anche che i delitti di lesioni personali gravi o gravissime, commessi da persona che non si trovi sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, non costituiscono “fonte del particolare allarme sociale correlato invece alla commissione dei reati da parte di chi si trova sotto l’effetto di tali sostanze: è giusto, quindi, anche sotto il profilo della procedibilità, effettuare una diversificazione fra i delitti previsti dal comma 1 dell’art. 590-bis codice penale e quelli regolati dai commi quarto, quinto e sesto, prevedendo, solo per il primo, la procedibilità a querela”

Il 25 settembre si conoscerà il parere della Corte Costituzionale.

 

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