“Femminicidio”, un reato ancora “sconosciuto” al codice penale

Quando ci si appresta a parlare di un fenomeno come il femminicidio, è necessario innanzitutto tentare di dare una definizione di questo termine.

In realtà, nessuna norma di legge in Italia fornisce una definizione di “femminicidio”: è utile pertanto richiamare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica.

La definizione

Dal primo punto di vista pare senz’altro calzante la definizione fornita dal dizionario della lingua italiana “Devoto-Oli” per il quale la parola femminicidio comprende “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”.

In ambito criminologico, con il termine femminicidio viene fatto riferimento all’insieme di pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile in danno di una donna “perché donna”.

Un’altra importante chiave di lettura del fenomeno va ricercata sul piano storico-giuridico. E’ solo nell’ultimo scorcio del secolo scorso, infatti, che sono state cancellate certe leggi vetuste, (si veda il delitto d’onore o l’adulterio femminile perseguito come reato a senso unico), norme, usi e costumi che hanno a lungo alimentato la convinzione sulle donne che la loro persona venisse dopo il dovere della “conservazione del nucleo familiare”, sempre e a tutti i costi. Convinzione spesso alla base del loro sentirsi responsabili per ciò che subiscono, quasi non fossero state “abbastanza” mogli e madri.

 

I dati del femminicidio

Secondo una ricerca dell’Istat del 2014, “soltanto tre donne su dieci vittime di violenza domestica riconoscono che l’atto violento posto in essere dal partner costituisce un reato”.

Mentre le restanti sette tendono a catalogare questi comportamenti con altre definizioni. E la stessa indagine ricorda che solo il 5 per cento di loro si rivolge ai centri antiviolenza. Del resto, basti pensare che la riforma del diritto di famiglia data soltanto 1975. Prima l’uomo era il capo delle relazioni, gestiva e orientava tutte le vite dei familiari, poteva pretendere dalla propria moglie anche rapporti sessuali non sempre desiderati.

L’attenuante del delitto per causa di onore è stata abrogata nel 1981! Se la moglie veniva colta in una situazione di adulterio il marito poteva tranquillamente ammazzarla rischiando anche soltanto tre anni di carcere.

L’evoluzione della società, l’introduzione della legge sul divorzio, la maggiore autonomia economica delle donne hanno consentito l’emersione di comportamenti in danno alle stesse che, sebbene sempre considerati un reato, spesso non venivano denunciati; l’incremento delle denunce, e una maggior consapevolezza del ruolo paritetico di uomo e donna, hanno quindi portato alla ribalta della cronaca fatti efferati accompagnati da un disvalore sociale sconosciuto nei decenni precedenti.

 

Il decreto legge del 2013

Come spesso accade a seguito del susseguirsi di fenomeni criminali di allarme sociale che destano sconcerto e accendono dibattiti nell’opinione pubblica e nei media, il Governo ha ritenuto di intervenire in piena estate sul fenomeno del cosiddetto femminicidio.

Stavolta si è ritenuto di utilizzare lo strumento della decretazione di urgenza ex art. 77 della Costituzione, con il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Si tratta, ancora una volta, di uno strumento piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio, contiene modifiche ad alcuni reati contro il patrimonio, disposizioni “in materia di protezione civile” volte al “potenziamento della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; norme dirette ad “assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013” nonché “per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano”.

In ciascuno di questi ambiti, nell’emanare il D.l. 93/2013, il Presidente della Repubblica ha ritenuto di ravvisare i casi straordinari di necessità e urgenza legittimanti l’emanazione del decreto legge.

Per quel che qui rileva, il Capo dello Stato ha ritenuto che “il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.

La sensazione è chiaramente quella che non si tratti di un intervento programmato, cioè ragionato, bensì privo di ampio respiro e di una valutazione complessiva del fenomeno che, prima ancora che criminale, è e resta sociale. Sorge, in questi casi, il dubbio che si sia veramente voluto combattere alla radice il problema.

E’ noto infatti che l’inasprimento delle pene, in sé, difficilmente sortisce un effetto realmente deflattivo sui crimini commessi, restando irrisolto il problema della certezza della pena, e, soprattutto, in assenza di interventi preventivi efficaci, il senso di impunità o di irrimediabilità del fatto non consentono di veder decrescere il numero dei reati.

Il legislatore, nel tentativo di dare una risposta a queste esigenze, non è intervenuto direttamente sulla fattispecie di omicidio né sulle aggravanti a questo connesse, ritenendo sufficiente apportare alcune modifiche a quelli che potremmo definire “delitti spia”, come quello di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori, violenza sessuale e altri.

Delitti, cioè, che comportano già un’offesa alla “donna in quanto tale” e che sono rivelatori del pericolo che le condotte poste in essere dal soggetto agente possano arrivare sino all’esito più infausto.

 

Le modifiche introdotte dalle nuove norme

Vediamo dunque alcune delle più significative modifiche introdotte al codice penale.

L’aggravante della “violenza assistita”.

Il decreto, oggi legge, introduce una nuova circostanza aggravante comune: “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all”art. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza” (art. 61, comma 1, n. 11-quinquies).

Aggravante per violenza sessuale qualificata in danno di minore, donna in stato di gravidanza o persona con la quale si intratteneva una relazione coniugale o affettiva. All’articolo 609 ter, la circostanza aggravante di cui al n° 5), è estesa a tre nuove ipotesi, per cui la pena va da sei a dodici anni se la violenza sessuale è commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (la disciplina precedente faceva salve le ipotesi in cui la vittima avesse compiuto 16 anni); nei confronti di donna in stato di gravidanza (comma 5 ter); nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (comma 5-quater)

Comunicazione al tribunale per i minorenni. Nei casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e atti persecutori (612-bis), commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni (Articolo 609-decies).

In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale.

Intercettazioni telefoniche. E’ ammesso il ricorso alle intercettazioni telefoniche anche nel caso in cui si proceda per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale (art. 266 c. 2 lett. f-quater c.p.p.)

Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Viene introdotto l’art. 384 bis c.p.p. a mente del quale la polizia giudiziaria può disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.

Opposizione a richiesta di archiviazione. Per i delitti commessi con violenza, il Pm deve in ogni caso notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa (e non solo quando questa ne ha fatto richiesta), la quale potrà opporsi entro il termine di venti giorni (e non dieci come di norma).

Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari alla parte offesa. Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il Pubblico Ministero deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o a questa stessa.

Gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito. La persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia, mutilazioni femminili, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

La ritrattazione. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante. Accade spesso, infatti, soprattutto nelle ipotesi di violenze sessuali intra-familiari, di dover affrontare il caso della “ritrattazione” della vittima. Ciò può accadere già nella fase delle indagini preliminari (ed essendo prevista l’irrevocabilità della querela, il procedimento seguirà normalmente il suo corso), sia durante l’audizione in dibattimento della persona offesa.

In queste ipotesi, può tornare utilissima la testimonianza degli ufficiali di P.G. che hanno svolto le indagini. Ad esempio, è possibile che la persona offesa si sia recata in caserma per rimettere la querela o a ritrattare le precedenti dichiarazioni “accompagnata” dall’indagato o da parenti e persone a lui vicine: questo dato di fatto osservato dalla P.G. dovrà essere immediatamente riportato all’Autorità giudiziaria; si potranno compiere ulteriori indagini per verificare il ripristino di uno stato di convivenza tra parte offesa ed indagato/imputato; estremamente importante sarà poi la presenza della P.G. in dibattimento il giorno dell’audizione della parte offesa, per osservare ogni comportamento della stessa e poter riportare l’eventuale presenza/influenza di terzi sulla stessa.

Il nodo dolente del risarcimento. Ai sensi dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere all’apposito Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.

L’indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio: in tal caso l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Presupposti e requisiti: aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato salvo che quest’ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio; non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno; non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5.000 euro.

Determinazione dell’indennizzo. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono stati successivamente determinati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2017 (più di un anno dopo) e prevedono un importo fisso di euro 7.200 per il reato di omicidio, che “salgono” a 8.200 nel caso di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva alla vittima, esclusivamente in favore dei figli della vittima, mentre per il reato di violenza sessuale la somma è di euro 4.800.

Basta scorrere gli importi previsti dalle tabelle di Milano per il risarcimento ai familiari di una vittima di incidente stradale mortale per comprendere l’ingiustificato abisso che separa le due fattispecie: la vittima di un crimine violento e di un femminicidio vale cento molte di meno.

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments