Autovelox mobili e multe: la Cassazione dà le normative

Autovelox, multe e contestazioni: la Cassazione fa chiarezza. Con l’ordinanza n. 22627/23, II Sez. Civ. pubblicata il 26 luglio 2023, il Palazzaccio afferma che gli enti preposti dotati di un autovelox mobile possono elevare contravvenzioni, anche in strade secondarie, senza il bisogno di un decreto prefettizio: legittimo che la multa sia notificata in un momento posteriore all’effettivo rilevamento dell’infrazione.

Proprietario multato con autovelox mobile

Tra i temi sempre d’interesse nel codice della strada per gli automobilisti c’è sicuramente quello legato ai misuratori di velocità, comunemente chiamati “autovelox“, strumenti oramai multiformi utilizzati dalla polizia per rilevare le infrazioni per eccesso di velocità e non solo.

La vicenda da cui prende le mosse la sentenza tratta la violazione, nel 2016, di un automobilista su una strada provinciale, accertata tramite una postazione mobile gestita dalla Polizia municipale, che ha superato il limite di 14 km/h, in trasgressione dell’art.142, ottavo comma.

L’uomo, però, ha proposto ricorso contro il Comune, sostenendo che non era compito della Municipale stabilire la rilevazione delle infrazioni su quello specifico tratto di strada e che non si era proceduto – come da legge vigente – all’immediata contestazione della multa, essendo essa arrivata solo in un secondo momento.

 

Contestazione immediata in assenza in decreto prefettizio

Il Giudice di Pace, nel 2017, ha accolto il ricorso nel punto del difetto di contestazione immediata dell’infrazione, annullando conseguentemente il verbale redatto dall’ente.

Il Tribunale di Benevento, in secondo grado, ha confermato quanto sostenuto in prime cure, evidenziando per l’appunto che, in assenza di un decreto prefettizio autorizzativo, la contestazione immediata sarebbe stata obbligatoria.

Per decreto prefettizio si intende quel provvedimento, emesso per l’appunto dal prefetto, che individua le strade – ad eccezione delle autostrade o delle extraurbane principali – dov’è ammissibile la rilevazione a distanza della velocità e di conseguenza dove è impossibile effettuare la contestazione immediata.

La contestazione immediata dell’infrazione, stando al codice della strada, è per gli agenti una regola “generale” da utilizzare sempre quando possibile: la polizia deve cioè fermare l’automobilista al momento della violazione, in modo da consentirgli di difendersi. Quest’ultimo non è obbligato ad accettare il verbale, con la conseguenza che la multa verrà poi comunicata a domicilio, con l’aggiunta delle spese postali.

Questo, però, non è sempre attuabile. Ne sono esempi violazioni come il passaggio col rosso o il rilevamento elettronico della velocità tramite il cosiddetto “tutor” – il particolare sistema che rileva la velocità media lungo un tratto delimitato – in cui per forza di cose si fa riferimento alla contestazione differita, ossia appunto una notifica volta direttamente a casa del proprietario dell’auto.

 

Contestazione differita su strade extraurbane secondarie

Dopo l’appello, il Comune ha però proposto ricorso per Cassazione contro l’automobilista denunciando in primis la falsa applicazione dell’art. 4, primo comma, del d.l. n. 121/2002 nonché degli artt. 142, 200 e 201 del c.d.s. e 384 del regolamento di attuazione del c.d.s.: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse possibile la contestazione differita sulle strade extraurbane secondarie.

In secondo luogo i giudici di prime e seconde cure avrebbero sbagliato nell’affermare che non fosse lecito installare ed utilizzare su strade extraurbane secondarie apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità anche in assenza di decreti autorizzativi del prefetto, in violazione dell’art. 4, primo e secondo comma, del d.l. n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002, nonché degli artt. 142, 200 e 201 del c.d.s.

Gli Ermellini, ritenendo entrambi i motivi fondati, hanno accolto il ricorso. Nell’ordinanza il giudice ha analizzato unitamente le due questioni sollevate: inizialmente ha passato al vaglio a livello normativo la situazione, nella fattispecie quando e come vi siano gli obblighi sia di contestazione immediata che di decreto prefettizio.

La Suprema Corte, si legge, ha premesso che per le postazioni mobili “il rilevamento possa avvenire in autostrada e sulle strade extraurbane principali, ovvero sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all’art. 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione“.

Ma ha poi aggiunto che “al riguardo gli arresti più recenti confermano la discriminazione tra postazioni fisse (senza presidio) e postazioni mobili (in presenza degli agenti accertatori) sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento. E – all’esito di tale discriminazione – limitano la necessità del decreto prefettizio alle sole apparecchiature automatiche (fisse e senza presidio) per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità“.

 

Quando è necessario un decreto prefettizio

L’ordinanza prosegue asseverando che “nella fattispecie in esame è pacifico che l’infrazione è stata rilevata mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, su strada extraurbana secondaria, con l’effetto che nessun decreto prefettizio doveva essere richiamato nel verbale di accertamento, né il rilevamento presupponeva l’esistenza di detto decreto prefettizio autorizzativo. Sicché la giustificante della contestazione differita poteva essere addotta (appunto perché, a monte, la Polizia municipale del Comune di era abilitata ad effettuare il controllo della velocità mediante autovelox, con rilevamento mobile sul tratto di strada extraurbana secondaria su cui l’infrazione è stata accertata), in ragione della verifica in presenza, dopo il passaggio dei mezzi, del superamento dei limiti di velocità“.

L’articolo 4 del Dl .121/2002, invece, si riferisce a qualsiasi rilevamento automatico senza la presenza degli agenti accertatori e quindi con individuazione dell’infrazione in tempi successivi.

La distinzione fra le due tipologie – prosegue ancora la Suprema Corte – “ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade, riducendo così i rischi per l’incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori l’individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all’interno del territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi)”.

 

Cause dell’esonero della contestazione immediata

In conclusione, essendo l’infrazione stata rilevata mediante autovelox mobile presidiato dagli agenti su una strada extraurbana secondaria il decreto prefettizio non doveva essere richiamato nel verbale e il rilevato dell’infrazione non presupponeva l’esistenza del decreto.

A livello prettamente normativo la causa di esonero della contestazione immediata rientra quindi nella lettera e), piuttosto che nella lettera f), dell’articolo 201, comma 1-bis, del c.d.s., secondo cui essa non è necessaria quando:

e) “l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.

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