Il contratto per l’energia elettrica si conclude anche al telefono

Utenti attenti, la mancanza di un contratto sottoscritto a mano non giustifica l’invalidità delle fatture emesse dalla società erogatrice: per poter concludere un contratto di fornitura di energia elettrica non è necessaria la forma scritta del contratto, ma ben può essere concluso con un contratto verbale, quindi per telefono come fanno tantissime società.

A chiarire questo principio, che non tutela certo il consumatore, la Cassazione con l’ordinanza n. 20267/23 depositata il 14 luglio 2023.

Azienda chiama in causa una società che eroga l’energia disconoscendo fatture e contratto

Nel 2013 un’azienda aveva citato in giudizio avanti il giudice di pace di Sorrento una nota società che per l’appunto fornisce l’energia elettrica, Green Network, lamentando di aver ricevuto da quest’ultima due fatture con le quali si esigeva il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura della corrente senza tuttavia aver mai stipulato alcun contratto di somministrazione di energia elettrica con la stessa, e chiedendo pertanto l’accertamento della inesistenza di rapporti contrattuali con la società fornitrice e e la sua condanna alla restituzione della somma di 1.167,47, euro, ossia l’importo della prima fattura ricevuta, che era stata pagata al solo scopo di evitare il contenzioso.

Green Network si era costituita obiettando che l’azienda che l’aveva citata in giudizio aveva dato mandato a (omissis) di recedere, per suo conto, dai contratti di somministrazione di energia elettrica da questa già stipulati, e di ricercare sul mercato un fornitore più conveniente, e che in adempimento di tale mandato la società a cui era stato dato tale incarico aveva stipulato un contratto di somministrazione, per l’appunto con Green Network, in nome e per conto della sua cliente

 

Non era stato prodotto l’originale del contratto

Il giudice di Pace tuttavia, con sentenza del 2014, aveva dato ragione alla società utente accogliendone la domanda e dichiarando inesistente qualsiasi contratto di somministrazione. Green Network aveva impugnato la decisione ma, con sentenza del 2020, il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato il gravame. I giudici avevano rilevato che sia il mandato conferito per la ricerca di un fornitore più economico sia poi il contratto di somministrazione poi stipulato erano stati prodotti in copia fotostatica da quest’ultima, copia la cui conformità all’originale era però stata analiticamente contestata dalla difesa della società utente, e a fronte di tale disconoscimento l’impresa fornitrice non aveva formulato una tempestiva istanza di verificazione della scrittura privata, né prodotto l’originale. Era pertanto mancata la prova dell’esistenza del contratto.

 

La forma scritta del contratto non è necessaria

Gran Network tuttavia non si è data per vinta ricorrendo anche per Cassazione con tutta una serie di motivi di doglianza, ma quello che qui preme, è che è stato accolto dalla Suprema Core, è il terzo, nel quale la ricorrente ha prospettato la violazione degli articoli 1350 e 1559 del codice civile, sostenendo che il Tribunale, erroneamente a suo dire, una volta rilevata la mancanza di prova scritta del contratto, aveva per questa sola ragione rigettato il gravame, trascurando di considerare che il contratto di somministrazione non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem.

Motivo che gli Ermellini ritengono fondato, ha quindi sbagliato tribunale, una volta esclusa la sussistenza della prova scritta del contratto, per ciò solo negare la sua esistenza giuridica. “Il contratto di somministrazione di energia elettrica invece – asseriscono giudici del Palazzaccio – non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, come ripetutamente affermato da questa Corte: la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l’utilizzazione in concreto dell’energia elettrica”.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al tribunale di Torre Annunziata che dovrà esaminare ex novo il gravame della ricorrente applicando il principio di diritto riaffermato nella circostanza: “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.

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