Il danno da perdita di chance è alternativo a quello da lucro cessante

Cosa s’intende per danno da perdita di chance? E da lucro cessante? Per comprendere meglio le definizioni e le caratteristiche di queste due tipologie di pregiudizio, su cui anche alcuni giudici di merito non hanno sempre le idee chiare, è preziosa, oltre che estremamente interessante, l’ordinanza n. 13514/22 depositata il 29 aprile dalla Corte di Cassazione, in cui si spiega innanzitutto che i due danni sono “alternativi”: il danneggiato, cioè, deve scegliere se provare di aver perduto un reddito futuro che molto verosimilmente avrebbe percepito, e allora si parla di risarcimento del lucro cessante, oppure, non adducendo questa prova, gli può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre ovviamente che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato.

 

Un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa

La vicenda in questione risale addirittura a più di 25 anni fa. Nel 1997 il Tribunale di Mantova, aveva dichiarato colpevoli un giornalista e il direttore del quotidianoLa Gazzetta di Modena” dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, condannandoli al pagamento, il primo, di due milioni di vecchie lire e il secondo un milione e mezzo di multa, nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, previa corresponsione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di venti milioni per ciascuna di esse.

La sentenza era stata sollecitata dalla denuncia querela presentata da due allora giovani calciatori del Modena Calcio, relativamente a due articoli di stampa che riportavano la notizia, rivelatasi poi non rispondente al vero, di un loro coinvolgimento nelle indagini sul cosiddetto Totonero, per avere scommesso una ingente somma di denaro su una partita del campionato di calcio di serie C in schedina.

La Corte d’Appello di Brescia, avanti la quale gli imputati avevano appellato la decisione di primo grado, con sentenza del 2003 aveva dichiarato il “non doversi procedere” nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando però in toto le statuizioni civili della decisione del Tribunale. E il successivo ricorso per Cassazione dei due imputati era stato dichiarato inammissibile.

 

La causa civile per il risarcimento

A quel punto i due calciatori, ritenuta accertata in sede penale la responsabilità del giornalista che aveva redatto l’articolo incriminato e del direttore della testata, li avevano citati in giudizio avanti il Tribunale civile di Modena, unitamente a Finegil Editoriale spa, la società editrice della “Gazzetta di Modena”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in ben 460mila per uno dei due atleti e e 550mila euro per l’altro.

I due giocatori, infatti, lamentavano il fatto che, a causa di quel pezzo denigratorio, erano stati costretti a interrompere le trattative in corso per il loro trasferimento a due squadre importanti quali la Roma il Lecce, dietro la corresponsione di un importo considerevole, e di avere sofferto molto sul piano psicologico, in quanto i tifosi modenesi li avevano accusati di aver causato la retrocessione del Modena in serie C.

Il Tribunale civile di Modena, con sentenza del 2011, ne aveva accolto in buona parte le pretese, condannando il giornalista e il direttore del giornale, in solido, al pagamento di 200mila euro a favore di un calciatore e di 450mila dell’altro, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

Anche in questo caso la sentenza era stata appellata avanti la Corte d’Appello di Bologna. I due professionisti condannati al maxi risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, avevano dedotto la a violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c.; e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale aveva riconosciuto il danno per perdita di chance, mentre, invece era stata chiesta la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante. E avevano contestato anche la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova della sua ricorrenza. Ma la il loro ricorso era stato rigettato.

 

Danni da perdita di chance e da lucro cessante, alternativi

Di qui il ricorso anche per cassazione da parte del giornalista, del direttore e di Gedi News Network S.p.A., già Finegil Editoriale S.p.A., con due motivi di doglianza. Quello che qui preme è il primo, con cui i ricorrenti hanno ribadito le loro censure nei confronti della decisione del giudice di prime cure, confermata in appello, di accordare ai due giovani calciatori il risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, nonostante questi avessero chiaramente domandato il risarcimento del danno da lucro cessante.

La sentenza impugnata aveva sostenuto, come anticipato sopra, testuali parole, che “il danno da perdita di chance è alternativo al danno da lucro cessante per la perdita del reddito futuro. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa. Delle due, infatti l’una: o la vittima dimostra di aver perduto un reddito che verosimilmente, secondo la regola del “più probabile che non”, avrebbe realizzato e, allora, le spetta il risarcimento del danno da lucro cessante, oppure la vittima non adduce quella prova e, di conseguenza, le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato”.

I ricorrenti asserivano che, nonostante questa giusta premessa, alla fine la Corte territoriale aveva rigettato il loro motivo di gravame, rilevando che, a prescindere dalla qualificazione formale, era stato “incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante”, sulla scorta delle circostanze di fatto allegate dagli attori, senza in alcun modo esorbitare rispetto alla domanda.

 

Si contesta un risarcimento per perdita di chance anziché quello richiesto per lucro cessante

Tale statuizione, secondo i ricorrenti, sarebbe il risultato della violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, applicabile analogicamente ai provvedimenti giurisdizionali, perché il Tribunale di Modena, nella sentenza del 2011, aveva usato l’espressione “danno da perdita di chance”, cioè un’espressione dal significato tecnico-giuridico inequivoco. Non solo: i giudici di primo grado avevano considerato causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con la Roma e il Lecce, ma l’interruzione della progressione in carriera dei giocatori, non avendo ritenuto certo che le trattative con le società calcistiche andassero a buon fine.

La pendenza delle trattative – insistevano i ricorrenti – non era sufficiente a ritenere, sulla base di un rigoroso giudizio di probabilità, che i contratti calcistici sarebbero stati stipulati: di qui la conclusione che la Corte d’Appello, ritenendo che il giudice di prime cure avesse liquidato un danno da lucro cessante, nonostante la diversa qualificazione formale ad esso attribuita, avesse errato e operato d’ufficio una non consentita conversione della domanda di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante in una domanda di liquidazione del danno per perdita di chance, sul presupposto – erroneo – che tale domanda fosse insita come un minus nella prima, trattandosi, invece, di domanda tutt’affatto diversa sulla quale, ove non proposta, il giudice non poteva pronunciare.

La Cassazione, escluso che il giudice di merito sia incorso nella dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e quindi che la sua sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione, è quindi giunta a esaminare il cuore della questione, ossia la presunta violazione dell’art. 12 delle preleggi, per verificare se il giudice abbia operato una illegittima qualificazione della domanda, attribuendo ai danneggiati un bene della vita diverso da quello essi intendevano conseguire e non compreso neppure virtualmente nella domanda, e interferito con il potere dispositivo delle parti, ponendo alla base della diversa qualificazione del titolo della domanda fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, alterando i dati oggettivi identificativi dell’azione.

La Suprema Corte osserva come il Tribunale, dopo aver ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria svolta, “causalmente connessa alla pubblicazione della notizia diffamatoria l’interruzione della progressione in carriera di entrambi i giocatori, all’epoca poco più che venticinquenni, e quindi nel momento cruciale della loro vita professionale”, avesse stimato “congruo un danno da perdita di chance di guadagno a favore di (omissis) di euro 150.000,00, per aver dovuto accontentarsi da allora in poi di squadre di serie B e C, e di euro 400.000,00 a favore di (omissis) per aver guadagnato con il Lecce la metà di quanto proposto prima della diffusione dei fatti infamati, ed aver ritardato di quasi tre anni compensi di gran lunga superiori”.

 

Giusta l’interpretazione della Corte d’appello, quello risarcito era un danno da lucro cessante

Gli Ermellini specificano poi come la Corte d’Appello, tenendo presente la distinzione e l’alternatività tra la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e quella di danno da perdita di chance, abbia (giustamente) ritenuto che il Tribunale, pur avendo evocato il danno da perdita di chance, avesse incontestabilmente accertato e liquidato un pregiudizio economico da lucro cessante, che era peraltro quello che avevano richiesto i due calciatori.

L’interpretazione in concreto operata dalla Corte d’Appello del provvedimento del giudice di prime cure risulta coerentemente sorretta da argomenti compatibili anche con i canoni dell’esegesi di cui all’art. 12 preleggi; infatti, valorizza altri elementi oltre al dato letterale, quali la valutazione e l’accertamento del nesso causale, le allegazioni degli attori, utilizzandoli per l’enucleazione della ratio e della mens acti” spiega la Suprema Corte.

Il giudice a quo, dunque, “ha ricostruito la volontà del giudice di prime cure, senza incorrere nella violazione dell’art. 12 delle preleggi”. Gli Ermellini confutano poi l’obiezione mossa dai ricorrenti, e cioè che il giudice di prime cure avrebbe in realtà messo in nesso di relazione causale con la notizia diffamatoria non la mancata stipulazione dei contratti con le società calcistiche, avendo ritenuto incerto l’esito delle trattative, ma l’interruzione (in generale) della progressione della carriera dei due calciatori, il che avrebbe deposto per danno da perdita di chance. Questa censura, sottolineano i giudici del Palazzaccio, “si scontra con il dato letterale della pronuncia di primo grado, in cui Tribunale, dopo aver riferito, quanto a a uno dei due calciatori, delle trattative in corso e del loro contenuto economico, aveva ritenuto le stesse interrotte a causa della pubblicazione della notizia diffamatoria, dal momento che con l’apertura dell’inchiesta calcistica il giocatore poteva rischiare sanzioni che gli avrebbero impedito di giocare e quindi di adempiere la propria prestazione”: dunque, un danno dia comprovato lucro cessante.

Quanto all’altro giocatore, pur non avendo utilizzato espressioni altrettanto inequivoche, il giudice di prime cure, conclude la Cassazione, “aveva comunque messo in relazione i danni patrimoniali subito con la mancata stipulazione, a seguito della notizia diffamatoria, del contratto triennale con il Lecce per quattrocento milioni di lire l’anno”. Il ricorso è stato quindi rigettato e il risarcimento dovuto integramente confermato.

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