Va tassato il risarcimento?

E’ una delle domande più frequenti che pongono i danneggiati che sono stati risarciti: il risarcimento rientra tra i redditi imponibili, cioè va tassato? Di regola, i vari tipi di risarcimento sono esentasse perché non costituiscono reddito: si tratta, piuttosto, di una compensazione monetaria del danno riportato, come quello alla salute in conseguenza di un infortunio, o alla propria autovettura a seguito di un incidente stradale. Sarebbe, perciò, ingiusto sottoporre a tassazione le somme che costituiscono un ristoro economico di una lesione personale, che può essere fisica o morale, o di una compromissione dei propri beni materiali.

Discorso diverso invece per il mondo del lavoro in cui possono esserci delle eccezioni, perché nell’importo attribuito ad un lavoratore dipendente all’esito di una causa di lavoro, o di una transazione raggiunta con l’azienda, non è facile distinguere la componente risarcitoria dalle retribuzioni non percepite, in quanto proprio esse costituiscono la base di calcolo per quantificare l’ammontare del risarcimento. Alludiamo cioè alle sottile differenza che intercorre il risarcimento del danno da perdita di chance, che non va tassato, e da lucro cessante, che invece rientra tra i redditi imponibili. 

E’ chiarificatrice, al riguardo, la sentenza n. 14842/22 depositata il 10 maggio 2022 dalla quinta sezione civile della Cassazione, che ha definitivamente giudicato su un “caso da scuola” approfittandone per fare appunto chiarezza sulla non facile materia.

 

In discussione la tassabilità di un risarcimento per una causa di lavoro vinta da un medico

A ricorrere alla Suprema Corte è stata nello specifico l’Agenzia delle Entrate contro un contribuente e contro la sentenza a lei aversa della Commissione Tributaria regionale della Calabria, nella causa di impugnazione dello stesso contribuente, un medico, nei confronti dell’avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione Irpef, per l’annualità 2009, quale reddito da lavoro dipendente, le somme che gli erano state riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, in qualità di dirigente medico della struttura, a titolo di risarcimento del danno: risarcimento ottenuto in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa di lavoro avanti il Tribunale del Lavoro di Crotone, che aveva condannato l’Asp a risarcire al proprio dipendente il danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro, c.c.n.l. (dell’08/06/2000), rimettendone la quantificazione ad un separato giudizio.

La Commissione tributaria provinciale di Crotone aveva rigettato il ricorso del medico ma la Commissione regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la lite, transata, tra il contribuente e l’Asp riguardasse il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale, come accertato dal giudice del lavoro, con la citata sentenza passata in giudicato, e, che quindi l’importo ricevuto dall’interessato fosse privo di rilievo fiscale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come, appunto, quello da perdita di chance.

Nel ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata perché avrebbe erroneamente negato che le somme pagate dall’Aso al contribuente fossero tassabili, senza considerare che esse erano state corrisposte, sulla base di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante (o mancato guadagno) e che, in quanto tali, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, erano soggette a tassazione (nella specie, a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), Tuir, perché percepite in anni successivi a quelli di competenza), in base al disposto dell’art. 6, comma 2, Tuir.

Ma per la Suprema Corte il motivo non è fondato e qui gli Ermellini ripercorrono sinteticamente il  il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L’art. 6, comma 2, del Tuir, (“Classificazione dei redditi.”), quale norma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità (anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, così dispone: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

 

“Fanno reddito” solo le somme ricevute a titolo risarcitorio per reintegrare il reddito stesso

Quanto all’esegesi della norma tributaria generale, la Corte, spiegano i giudici del Palazzaccio, ha chiarito che “in tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi: nello specifico, l’oggetto del contendere era l’indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di lavoro da lui esigibile, “che non è assoggettabile a tributo”.

Non costituiscono reddito imponibile le somme percepite per riparare una “perdita di chance”

La Suprema Corte cita anche gli analoghi concetti giuridici espressi dalla sua stessa sezione tributaria che, con specifico riferimento al danno da perdita di chance, ha ribadito che “in tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi”, aggiungendo che “esse non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa”, concludendo che “non è tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente “da perdita di chance”, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa a seguito dell’ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera”.

Anche se pure la “chance” è un’entità patrimoniale economicamente valutabile

Ancora gli Ermellini hanno citato un’altra recente sentenza della Cassazione in cui si spiega che “il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale: ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale”.

Su questa base concettuale, addentrandosi nell’esame del motivo di ricorso, la Suprema Corte aveva stabilito che “il ricorrente ha percepito il risarcimento per la perdita di possibilità conseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario; il giudice del lavoro ha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito; tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell’attribuzione, la quale non è riconducibile all’art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito”.

Tutti principi che la Cassazione sottolinea essere stati enucleati anche dalla sezione Lavoro della Corte, con la sentenza 2472/22 del 3 marzo 2021, che ripropone la medesima distinzione: sono soggette a tassazione, tra le somme percepite dal lavoratore a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi; sono invece fiscalmente esenti le somme liquidate a titolo di danno emergente.

 

La  causa di lavoro in questione riguardava la retribuzione di risultato

Fatte queste premesse generali, la Suprema Corte si concentra sul caso di specie, specificando che la questione tributaria era correlata al contenzioso promosso davanti al giudice del lavoro da numerosi dirigenti a tempo indeterminato, dipendenti dall’ex Asl di Crotone, appartenenti ai ruoli “Medico e Veterinario”, per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’Azienda sanitaria rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato”, prescritto dall’art. 52 del c.c.n.l. dell’08/06/2000 della dirigenza sanitaria, nonché al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno.

In breve, sintetizzano gli Ermellini, i dirigenti lamentavano la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe consentito la corresponsione di cosiddetti “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Al riguardo, il giudice del lavoro (in alcune pronunce coperte da giudicato) aveva dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’Asl, riconoscendo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente, precisando che, come risulta dal ricorso, “il danno deve ravvisarsi sia sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, sia sotto il profilo della perdita di chance relativa ad una componente, di natura accessoria, di retribuzione”, demandandone la quantificazione a un separato giudizio.

Qui la Suprema Corte ritiene utile citare la sentenza della sezione Lavoro n. 2462/18 del 31 gennaio 2018, la quale ha chiarito che, in materia di trattamento retributivo dei dirigenti, la qualifica dirigenziale fonda la retribuzione base; il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione fonda la retribuzione di posizione; l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione fonda la cosiddetta retribuzione di risultato. “La quale, dunque – spiegano i giudici del Palazzaccio -, non è una voce automatica, ma è soggetta, per ciascun dirigente, a determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, di cui al contratto collettivo”.

Nella specie, il Tribunale di Crotone aveva accertato l’omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati. Dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce quella perdita di chance di miglioramento attitudinale/dirigenziale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti con ricadute economiche.

Si realizza, una situazione affine a quella del demansionamento o della precarizzazione – osserva ancora la Cassazione -, là dove l’attribuzione nummaria non è meramente sostitutiva della retribuzione, ma anzitutto ristora la lesione della capacità professionale del lavoratore. All’interno di questo perimetro giuridico, nel caso concreto, le parti hanno negoziato per transigere la vertenza in atto, donde la natura risarcitoria della somma attribuita “per mancato accesso dei ricorrenti all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto”, che è poi la res litigiosa transata, che il fisco ha inteso sottoporre a tassazione.

 

Giusta la qualificazione del danno patito dal contribuente come lesione della professionalità

Pertanto, va a concludere la Suprema Corte, nel caso di specie il Tribunale del lavoro aveva qualificato il danno patito dagli esponenti “come conseguenza di una lesione della professionalità, comportante una perdita di chance di accrescimento professionale. Il danno non consisteva, quindi, nell’immediata perdita di reddito, ma nella perdita della possibilità di conseguire quella maggiore qualificazione professionale, alla quale poi sarebbe conseguita anche una maggiore potenzialità reddituale. Il danno immediato e diretto dunque, colpiva la posizione professionale dei ricorrenti; mentre la futura minore percezione di reddito ne costituiva solo una ricaduta ulteriore”.

La Commissione tributaria regionale quindi, “senza infrangere alcuna norma di diritto – sottolinea la sentenza -, ha preso atto della qualificazione giuridica del danno, risultante dalla pronuncia del giudice del lavoro; dopodiché, in aderenza alla giurisprudenza della Corte, ha negato che fosse soggetta a tassazione la somma percepita dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, con l’ulteriore notazione, anch’essa inappuntabile sul piano giuridico, che la natura del danno non è condizionata dal meccanismo lato sensu risarcitorio concretamente utilizzato, sicché non assume rilievo il richiamo all’art. 52 del c.c.n.l. ai fini della determinazione del quantum debeatur.

La Suprema Corte riafferma infine il principio di diritto secondo il quale “in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto“. Ergo, ricorso dell’Agenzia delle Entrate rigettato.

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