I vitalizi ai familiari delle vittime di terrorismo

Gli assegni vitalizi dallo Stato ai familiari delle vittime di terrorismo spettano anche se queste ultime siano decedute prima dell’entrata in vigore della relativa legge, nel gennaio 2014.

Con l’importante ordinanza n. 16218/22 depositata il 19 maggio 2022 la Cassazione ha respinto la tesi sostenuta dal Ministero dell’interno secondo cui, per godere dei benefici, sarebbe stato necessario che il soggetto portatore dell’invalidità fosse ancora vivo al momento dell’entrata in vigore della legge: un chiarimento importante per numerose famiglie che già hanno dovuto subire le gravi conseguenze di questi crimini, parliamo di 500 morti e migliaia dei feriti frutto di 15mila attentati (in foto, la strage alla stazione di Bologna).

 

I familiari di una vittima del terrorismo citano il Ministero dell’Interno per avere il vitalizio

La vicenda. La moglie e la figlia di una vittima del terrorismo, deceduta nel 2013, avevano citato in giudizio avanti il tribunale di Genova il Ministero dell’Interno chiedendo che fosse loro riconosciuto lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili e quello di 500 euro mensili, entrambi soggetti a perequazione automatica, ai sensi dell’art. 5, commi 3 bis e 3 quater, della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni, con conseguente condanna del Ministero a pagare in loro favore tali prestazioni con i relativi arretrati con interessi e rivalutazione.

I giudici tuttavia avevano respinto la domanda: la persona in questione era rimasto vittima di un’azione terroristica perpetrata nel 1978, a seguito della quale, era stato dichiarato, con decreto del Prefetto di Genova del 15 aprile 2008, vittima del terrorismo, gli era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 77% e, come detto, era morto il 21 marzo 2013. Secondo il Tribunale, le prestazioni richieste dalle ricorrenti sarebbero spettate solo qualora il decesso della vittima del terrorismo fosse avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (avvenuta il 10 gennaio 2014), circostanza che, nella specie, non ricorreva.

Le due donne avevano quindi appellato la sentenza e la Corte di appello di Genova, con sentenza del 2019, aveva accolto il gravame, affermando che la corresponsione dei benefici previsti dalla legge n. 147 del 2013 non presupponeva che la vittima del terrorismo fosse ancora in vita alla data di entrata in vigore di quest’ultima legge, ma esclusivamente che fosse sopravvissuta all’attentato.

 

La vittima era deceduta prima dell’entrate in vigore della legge

A questo punto è stato il Ministero dell’Interno a proporre ricorso per Cassazione sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel non subordinare la spettanza delle prestazioni richieste alla circostanza che la vittima fosse ancora in vita alla data del 10 gennaio 2014. Secondo il ricorrente, il legislatore aveva inteso riconoscere queste prestazioni ai prossimi congiunti e non ai “superstiti” delle vittime del terrorismo. La circostanza che il legislatore utilizzasse, al comma 3 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, l’espressione “superstiti”, mentre al comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 147 del 2013, faceva riferimento al coniuge ed ai figli delle vittime, dimostrava che, per godere dei benefici oggetto del contendere, era necessario che il soggetto “portatore” dell’invalidità in esame fosse vivo al momento dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, avvenuta il 10 gennaio 2014. Dunque, nello specifico le due donne che richiedevano il vitalizio, in ragione della premorienza del loro caro rispetto alla data del 10 gennaio 2014, dovevano essere considerate non più coniuge e figlia, ma “superstiti”, con la conseguenza che avevano diritto al trattamento economico di cui al comma 3, dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, ma non a quello previsto dai commi 3 bis ss. dello stesso art. 5.

Per la Suprema Corte tuttavia il motivo è infondato. Gli Ermellini spiegano che l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 prescrive che, testuale, che “a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni“.

In seguito, proseguono i giudici del Palazzaccio, la legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014) ha previsto all’art. 1, commi 494 e 495, che: “Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell’atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all’atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 3-ter. Il diritto all’assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all’ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell’evento. L’assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio 2014. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni“.

 

La platea dei beneficiari non va ridotta escludendo i familiari delle vittime decedute ante 2014

L’intervento del legislatore del 2013 ha modificato, quindi, la legge n. 206 del 2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice“). E, con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 5 della legge n. 206 del 2004, oggetto della controversia, la Cassazione osserva che “il comma 3 di tale articolo appresta tutela, oltre che al soggetto rimasto vittima dell’attentato a cui comunque sopravvive, anche ai suoi familiari superstiti (…) La novità introdotta dal legislatore del 2013 concerne l’ampliamento dei destinatari dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033 e dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, in quanto non viene più in rilievo solo la posizione della vittima o quella dei superstiti, ma si riconoscono le prestazioni in esame anche al coniuge ed ai figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% per cento a causa dell’atto terroristico subito”.

Si tratta, quindi, chiarisce la Suprema corte, di un “nuovo diritto spettante iure proprio a tali soggetti, con l’esplicita esclusione del caso in cui il coniuge poi deceduto o l’ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell’evento abbiano già percepito le prestazioni previste dalla legge n. 204 del 2006. Costoro vanno individuati nei superstiti della vittima dell’atto terroristico, già destinatari delle misure indicate dall’art. 5 comma 3 della citata legge n. 204 e che, per effetto delle nuove disposizioni, sarebbero risultati comunque compresi nella previsione introdotta nel 2013 che individua i beneficiari per via del solo rapporto familiare esistente con la vittima”.

Ma al di fuori di tale limitazione, “che tende chiaramente ad evitare la duplicazione dei benefici”, il testo del comma 3 bis dell’art. 5 – concludono gli Ermellini – “è chiaro nel riferirsi al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell’atto terroristico subito”. Il testo della legge sopravvenuta non esplicita, pertanto, “la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, come sostenuto, al contrario, dal Ministero dell’Interno, e “l’insieme delle disposizioni non autorizza l’interprete a ridurre l’ambito dei soggetti destinatari delle prestazioni in questione”. Il ricorso è stato pertanto rigettato con conferma dell’ammissione della moglie e della figlia della vittima ai benefici richiesti.

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