Niente impunità per chi causa la morte colposa di un congiunto

Con l’attesa sentenza n. 48 del 25 marzo 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 529 del codice di procedura penale nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere in considerazione del fatto che l’imputato, in relazione alla morte di un prossimo congiunto causata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.

Datore di lavoro a processo per la morte del nipote suo operaio

A sollevare questioni di legittimità costituzionale del succitato articolo era stato il Tribunale di Firenze (in foto) che si era ritrovato a giudicare su un tragico caso. La vicenda si riferiva alle imputazioni per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e pertinenti reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, ascritte a una persona per avere cagionato, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori di riparazione del tetto di un capannone dove si era sviluppato un incendio, in concorso con il committente dell’opera, la morte di un suo dipendente “in nero” che ea anche suo nipote (il figlio del fratello), precipitato, a causa del cedimento del piano di lavoro, dalla copertura dell’edificio, in mancanza dei prescritti dispositivi anti-caduta.

Per il tribunale l’imputato ha già “pagato” con la sofferenza per la morte del congiunto

Secondo i giudici toscani l’imputato, in relazione alla morte del nipote che egli stesso aveva contribuito a cagionare, aveva certamente già patito una sofferenza morale proporzionata alla gravità del reato commesso, con la conseguenza che un’ulteriore pena inflitta con la sentenza di condanna sarebbe risultata sproporzionata.

I giudici sollevano quindi questione di legittimità costituzionale sull’art. 529 c.p.p.

Per il tribunale, la disposizione censurata avrebbe violato gli articoli 3, 13 e 27 terzo comma, della Costituzione, sotto i profili della necessità, proporzionalità e umanità della pena, in quanto avrebbe costretto il giudice a infliggere una sanzione che, visto il dolore già patito dal reo per la perdita del familiare, darebbe risultata in concreto inutile, eccessiva e crudele.

Il tribunale rimettente ha quindi sollecitato l’opportunità di riservare al giudice la possibilità – una volta valutate la gravità della colpa, la relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del caso concreto – di astenersi dal condannare l’imputato.

 

Per la Consulta le questioni sollevate circa la “pena naturale” non sono “non fondate”

Secondo la Consulta, in realtà, le questioni sollebate non sono non fondate. La Corte Costituzionale ha osservato che il tribunale di Firenze evoca la nozione di “pena naturale”, sintagma che rimanda al potere giudiziale, configurato in alcuni ordinamenti europei,  di non irrogare la pena, o di irrogarla in misura attenuata, quando l’autore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza del reato stesso. E cita il caso del paragrafo 60 del codice penale tedesco, del paragrafo 34 del codice penale austriaco e dell’articolo 29 del codice penale svedese.

Tuttavia, per la Corte Costituzionale la richiesta è troppo “ampia”

E tuttavia, ha osservato la Consulta, “l’ordinanza di rimessione espone un petitum talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale”.

L’eccessiva latitudine della richiesta di pronuncia additiva si manifesta sotto tre distinti aspetti, precisa quindi la Corte Costituzionale. In primo luogo, riferendosi indistintamente ai “procedimenti relativi a reati colposi”, il giudice a quo chiede di introdurre la causa di improcedibilità con riguardo a ogni condotta colposa che abbia causato la morte di un congiunto del reo, senza operare alcuna distinzione all’interno della nozione di colpa, che pure ha carattere ontologicamente multiforme.

 

Le specie di colpa in gioco sono molte e varie e implicano ipotesi criminologiche diverse

Varie sono infatti le specie di colpa enucleabili dalla nozione omnicomprensiva fornita dall’art. 43, comma 1, del codice penale: colpa generica (“negligenza o imprudenza o imperizia”) e colpa specifica (“inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”); colpa incosciente (senza previsione dell’evento) e colpa cosciente (con previsione dell’evento); colpa comune (fondata su una posizione di garanzia non tecnica) e colpa professionale (fondata su una posizione di garanzia qualificata).

Ad ognuna di tali specie, corrispondono “ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni”, e considerando che il riferimento al “reato” colposo lascia intendere che la prospettata causa di improcedibilità dovrebbe investire anche le contravvenzioni, ciò “svilirebbe la funzione preventiva delle pertinenti norme incriminatrici”.

 

Troppo estesa anche la nozione di “prossimo congiunto”

Sotto altro profilo, la locuzione di “prossimo congiunto”, nella definizione fornita dall’articolo 307, comma 4 del codice penale, abbraccia un “novero soggettivo molto ampio, che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità”.

Anche sotto tale aspetto, osserva la Consulta, non trova copertura costituzionalela tesi che intende coprire questo esteso spettro di relazioni personali con una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo per la morte del familiare colposamente determinata”.

L’articolo 529, infine, è già quello più favorevole al reo

Infine, la Corte ha rilevato che oggetto di censura è l’529 c.p.p. e, quindi, la formula terminativa di maggior favore per l’autore del reato, sull’implicito presupposto che, negli ipotizzati casi di rilevanza della pena naturale, sia necessario risparmiargli anche la sofferenza dell’instaurazione o della prosecuzione del processo.

Non vi sono ragioni costituzionali – conclude dunque la Corte – in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva”.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments