Tabulati telefonici: il diritto di accesso del cliente

Il gestore telefonico è tenuto a consegnare al cliente i suoi tabulati telefonici, pena una pesante sanzione come quella che il Garante della privacy ha elevato a Tim, per un ammontare di 150mila euro: a darne notizia la stessa Autorità per la protezione dei dati personali nella newsletter del 3 dicembre 2021.

Un utente chiede invano di acquisire i suoi tabulati per difendersi in un processo

Un abbonato, intestatario di due utenze di cui una in uso ad un’altra persona, aveva chiesto all’azienda l’accesso ai propri tabulati telefonici per potersi difendere in sede penale: più precisamente, egli intendeva raccogliere informazioni da produrre in un processo a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati.

Non avendo ricevuto riscontro alcuno alle sue reiterate richieste da parte della società, il cliente si era quindi rivolto al Garante per ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del procedimento penale in questione.

Il Garante respingendo le giustificazioni presentate da Tim, con un provvedimento urgente, aveva dichiarato illecita la condotta della società e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria, che poi è stata effettivamente comminata.

 

Il Garante per la privacy sanziona il gestore per aver negato al cliente il diritto di accesso ai propri dati

Nel provvedimento sanzionatorio l’Autorità ha affermato che i problemi tecnici lamentati da Tim nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato non potevano riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento dell’Unione europea, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale. Così come gli asseriti tentativi di contatto telefonico e l’invio di una mail ordinaria da parte di Tim per chiedere l’integrazione dell’istanza, peraltro a quasi venti giorni dal suo ricevimento, non potevano rappresentare una condotta idonea sempre ai sensi del Regolamento.

La normativa europea parla chiaro

In base alla normativa europea infatti il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato, e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha peraltro evidenziato che la compagnia telefonica non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico.

Violato anche l’esercizio del diritto di difesa

Nel determinare l’ammontare della sanzione e la pubblicazione del provvedimento l’Autorità ha tenuto in particolare conto la condotta gravemente negligente del gestore per aver trascurato il riscontro a ripetute istanze chiare e motivate e per aver ostacolato l’agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato e di conseguenza il pieno esercizio del suo diritto di difesa, oltre che di alcune recenti analoghe violazioni da parte della stessa Tim.

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