Gli infortuni in ambito scolastico

Gli infortuni in ambito scolastico sono, purtroppo, eventi ad alto rischio di probabilità. Per quanto concerne gli alunni, nonostante la scuola sia ritenuta un luogo protetto e, quindi, astrattamente indenne da rischi, gli incidenti rappresentano, anzi, un fenomeno particolarmente rilevante.

Non è un caso se le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l‘Inail per ogni studente in quanto considerato un lavoratore.

 

Le polizze assicurative

Questa polizza, però, garantisce copertura assicurativa solo per gli infortuni nel corso di attività di laboratorio ed educazione fisica. Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che offra maggiori coperture e che viene fatta pagare alle famiglie attraverso il contributo volontario.

Nel primo caso, infatti, il danno patito dallo studente sarà risarcito, a prescindere da ogni accertamento circa le responsabilità a monte dell’evento, dall’Istituto, sulla base della mera prova delle circostanze in cui è avvenuto; mentre, in tutti gli altri casi, una polizza ulteriore consentirà alla scuola di poter far fronte alle richieste di risarcimento formulate dai genitori del minore infortunatosi per tutti i danni non risarciti dall’Inail e imputabili alla responsabilità del personale scolastico.

 

L’obbligo di custodia in capo a insegnanti e personale scolastico e la culpa in vigilando

Il precetto normativo di riferimento è l’art. 2048 del codice civile, che si pone in contrapposizione all’art. 2043 che, come noto, stabilisce il generale obbligo di risarcire il danno provocato ad altri in capo all’autore dello stesso. Nei casi previsti dalla predetta norma speciale, invece, del danno e del conseguente risarcimento risponde il soggetto designato dalla legge come titolare di una particolare responsabilità di custodia, educazione e vigilanza nei riguardi dell’autore del comportamento dannoso, con la sola esclusione dei casi in cui il custode riesca a provare di non aver potuto concretamente fare nulla per impedire il fatto.

La violazione dell’obbligo di custodia in capo a insegnanti e personale scolastico nei confronti di alunni o studenti di ogni ordine e grado, dalle materne alle superiori, viene descritto dal secondo comma dell’articolo 2048, quale culpa in vigilando per i danni subiti dagli allievi in un contesto di istruzione.

 

Il “perimetro” spaziale e temporale di riferimento

Per individuare il perimetro dov’è lecito pretendere da parte della scuola l’esercizio dell’obbligo di vigilanza atto ad impedire eventi dannosi, ci si riferisce il più delle volte agli eventi dannosi che si sono verificati all’interno dell’istituto scolastico o nelle zone di cui questo abbia, a qualsiasi titolo, la custodia e che siano messe a disposizione per l’esecuzione della prestazione (Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680). 

L’obbligo di vigilanza del personale scolastico viene quindi esteso, ad esempio, al cortile antistante l’edificio scolastico, di cui la scuola aveva la disponibilità e dove venivano consentiti il regolamentato accesso e la permanenza degli studenti, prima del loro ingresso, sul presupposto che, con l’apertura dei cancelli e la ricezione degli alunni nel piazzale, vi era stato il loro affidamento alla custodia del personale scolastico (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n.22752).

È stato anche chiarito che l’istituto è responsabile del fatto lesivo accaduto all’alunno minorenne all’interno degli spazi scolastici ma prima dell’inizio delle lezioni, qualora sia stato consentito l’ingresso anticipato a scuola, dal momento che l’obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli scolari sussiste per tutto il tempo in cui essi si trovano legittimamente al loro interno (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2016, n.14701). 

Lo stesso ragionamento ha indotto a escludere la responsabilità della scuola per l’infortunio che sia occorso allo studente, al termine delle lezioni, all’esterno della struttura, ovvero in tutti quei casi in cui il personale della scuola non avrebbe nessuna seria possibilità di esercizio delle sue funzioni, come nel caso di alunni, non giovanissimi, che si attardino nel cortile della scuola dopo la fine delle lezioni (Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2012, n.19160). Al contrario, il dovere di protezione, quantomeno sugli alunni non prossimi alla maggiore età, permane invece sull’istituto scolastico, anche al termine delle lezioni, durante la fase di uscita dalla struttura, fino a quando i minori sono ancora all’interno di essa e fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2019, n.20285). Durante il tempo scolastico il dovere di vigilanza si estende, pertanto, anche al di fuori degli spazi in cui si tengono le lezioni, qualora lo richieda l’età dell’alunno o le sue condizioni contingenti di inferiorità. 

 

Le diverse fattispecie di danno, subito da altri o auto-procurato

Individuato l’ambito spaziale e temporale dell’obbligo di vigilanza del personale scolastico verso gli studenti, deve tuttavia distinguersi l’ipotesi in cui l’alunno provochi danno ad un altro studente, dall’ipotesi in cui lo cagioni a se stesso. La Cassazione a Sezioni unite, con la pronunzia del 27 giugno 2002, n. 9346, ha precisato, infatti, che nel secondo caso la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, ovvero disciplinata dal citato art. 2048, bensì contrattuale. Infatti fra allievo ed istituto scolastico, dopo l’iscrizione, si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico della scuola, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui l’allievo usufruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che questi si procuri, da solo, un danno alla persona.

 

 L’onere probatorio

Sulla carta, dunque, anche nei casi di atti autolesionistici – intendendosi per tali non solo gli atti volontari ma soprattutto quelli di natura colposa, ovvero dovuti a distrazione e imprudenzal’onere probatorio del danneggiato risulta per quest’ultimo abbastanza lineare. Le Sezioni unite con la sentenza n. 9346/2002 hanno infatti affermato che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione l’attore deve soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. 

Deve al contempo ricordarsi, tuttavia, per evitare una visione troppo semplicistica della materia, che nei casi di autolesione non siamo di fronte a un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che vede il soggetto designato al controllo sempre e comunque responsabile, o il danno sempre e comunque risarcibile. Infatti, per veder riconosciuta la responsabilità della scuola non si può comunque prescindere dalla verifica del nesso causale tra condotta, quasi sempre di carattere omissivo, ovvero di omessa vigilanza, e fatto dannoso, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, per cui viene sostituito tale comportamento negligente con quello che si sarebbe dovuto correttamente tenere: per verificare se il fatto si sarebbe prodotto o meno, “l’inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577). 

A fronte di tale regime, con specifico riguardo alla prova liberatoria a carico del convenuto, la giurisprudenza non sembra comunque distinguere tra quella prevista dall’art. 1218 c.c. e quella prevista dall’art. 2048 c.c. In entrambe le ipotesi egli può liberarsi da responsabilità dimostrando la imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, dovendosi però precisare che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (cfr. Cass. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. sez. III, 4 febbraio 2005, n.2272; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9542). La prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità gravante sulla scuola richiede, quindi, la dimostrazione dell’adozione di tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo che favorisca l’evento dannoso e, tra esse in primo luogo, quella dell’attuazione di un’adeguata vigilanza sugli alunni. 

 

Il dovere di vigilanza va graduato all’età degli alunni

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il contenuto e l’esercizio del dovere di vigilanza vanno correlati “in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione” degli alunni (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369), dovendo “raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare” (Cass. civ., 4 marzo 1977 n. 894) o nelle classi inferiori (Cass. civ., 22 gennaio 1980 n. 516), mentre non richiede la continua presenza degli insegnanti “con l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento”. Sebbene sia consentito lasciare “incustodito” un gruppo di sedicenni muniti di banchi a rotelle (sic!) potrebbe valere in sé quasi come istigazione a delinquere, ma tant’è.

L’applicazione di tali principi ha portato il Tribunale di Padova (sentenza 26 settembre 2006) ad escludere la responsabilità della scuola per le lesioni subite da un minore a seguito di uno scontro del tutto casuale con un coetaneo, determinato dall’improvviso dietro-front di quello, mentre gli alunni venivano accompagnati in classe dall’insegnante, disposti ordinatamente in fila, alla fine della ricreazione, senza che l’assoluta normalità della situazione potesse adombrare l’opportunità di un qualche intervento preventivo da parte sua ed essendo precluso qualsiasi intervento impeditivo, stante l’imprevedibilità e la repentinità dell’accaduto.

Per converso, con riguardo al momento della ricreazione, la prova liberatoria gravante sulla scuola non è stata ritenuta assolta nel caso dell’infortunio occorso a una alunna di prima elementare che, mentre si trovava in cortile, durante la ricreazione, era stata investita da un ragazzo di quarta elementare che, sbucando di corsa, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto, l’aveva travolta. Proprio la presenza del muretto che ostacolava la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, hanno indotto la Cassazione a ritenere non assolto l’onere di adottare misure organizzative idonee a prevenire la situazione di pericolo creata dallo stato dei luoghi, non essendo sufficiente, data l’età degli alunni, la mera presenza delle insegnanti in loco, ma non in prossimità del manufatto in questione, e la generica raccomandazione impartita agli alunni di “non correre troppo durante la ricreazione  (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2016, n.9337). 

 

Gli episodi di bullismo

Meritevoli di essere ricordate anche le ipotesi in cui l’istituto scolastico è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 2048 c.c., comma 2, c.c., di episodi di bullismo, accaduti durante l’orario scolastico e consistiti in aggressioni fisiche, con conseguenti lesioni permanenti, e, in un caso, anche in ripetute minacce e offese, ai danni, di un alunno (Trib. Milano, 7 giugno 2013, e Trib. Roma 4 aprile 2018).  Considerando l’entità del fenomeno e la sua gravità, tutto il corpo docente è chiamato anzi a sorvegliare con particolare attenzione tutte le situazioni di vessazione di cui i propri studenti sono o possono essere vittime, intervenendo con fermezza e tempestività.

 

Le attività extra-scolastiche in senso stretto, come le gite

Il dovere di sorveglianza gravante sull’amministrazione scolastica non è, peraltro, circoscritto all’attività di insegnamento intesa stricto sensu, ma si estende a tutte quelle attività ad essa tradizionalmente connesse, che, pur svolgendosi fuori della scuola, costituiscono parte integrante dell’attività didattica e sono quindi pienamente assimilate, anche sotto il profilo delle responsabilità dei docenti e della scuola, a quella scolastica. Anche l’infortunio che occorra allo studente nel corso di una gita scolastica può, pertanto, essere fonte di responsabilità per gli insegnanti accompagnatori.

È stata così affermata la sussistenza dell’obbligo dell’istituto di provvedere ad un’idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell’oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l’esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (Cass. sez. III, 8 febbraio 2012, n.1769 con riguardo alla fattispecie della caduta di uno studente da una terrazza della camera d’albergo occupata durante una gita scolastica). Una pronuncia di merito si è occupata dell’infortunio capitato a una studentessa di scuola media che non aveva mai sciato in precedenza, nel corso di una gita scolastica sulla neve prevista dalla programmazione didattica. L’amministrazione scolastica è stata, infatti, ritenuta responsabile per non aver affidato gli allievi inesperti a un istruttore di sci professionista, essendosi escluso che tale attività potesse essere surrogata dagli esercizi preparatori allo sci svolti durante l’anno scolastico in quanto strutturalmente inidonei a sostituire la necessaria fase di apprendimento in loco delle tecniche sciistiche. 

 

Le attività fisiche

Con riferimenti, da ultimo, ai danni che gli alunni patiscano durante lo svolgimento di un’attività fisica che rientri nel programma di educazione fisica, fermo restando l’intervento dell’Inail in ogni caso, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola la giurisprudenza ritiene necessario: che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; ovvero, che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2012, n. 16056; Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n.9983). 

L’atto dannoso è illecito quando “sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell’attività svolta” (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2019, n.9983 e, in termini identici anche Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2016, n.6844). Secondo tale orientamento, quindi, il rispetto delle regole della disciplina sportiva praticata costituisce uno dei criteri alternativi in base ai quali stabilire il carattere illecito della condotta lesiva. 

Come si può apprezzare da quest’ampia carrellata, dunque, gli obblighi posti in capo all’istituzione scolastica a tutela dei minori sono estremamente stingenti, con la conseguente ampia e piena affermazione del diritto dei danneggiati e delle loro famiglie di essere risarciti per i pregiudizi subiti.

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova 

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