LEGGE DEL 2013: INCREMENTO PENE SULLA VIOLENZA IN GENERE

LEGGE 2013: INCREMENTO PENE E TUTELE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

MA LA MAGISTRATURA DEVE FARE LA SUA PARTE PRIMA CHE QUESTI FATTI ACCADANO

Una storica sentenza ha condannato lo Stato a risarcire le parti civili di una donna perché i magistrati non fermarono l’assassino

 

L’uxoricidio (dal latino uxor, “moglie”) consiste nell’uccisione omicidio della moglie o del marito o, per estensione, dall’assassino del coniuge. L’uccisione della moglie o del marito è una circostanza aggravante del reato di omicidio prevista dal codice penale italiano all’articolo 577, comma II, il quale stabilisce la pena della reclusione da ventiquattro a trent’anni se l’omicidio sia commesso ai danni del coniuge.

Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità dell’aggravante, risulta essere ininfluente l’eventuale sussistenza di una separazione legale o di fatto fra i coniugi (Cassazione Penale, sentenza 24/02/2011, n. 7198). Al contrario, l’uxoricidio è escluso nelle ipotesi in cui il delitto sia commesso contro il coniuge divorziato o il convivente di fatto.

Nel reato di omicidio non va esclusa l’aggravante in esame se la condotta sia commessa da un cittadino straniero nei confronti della moglie, anch’essa straniera, con la quale intercorra un rapporto coniugale contratto all’estero e non riconosciuto formalmente in Italia. A parere della Suprema Corte ogni legame matrimoniale, anche se non concluso nel nostro Paese ma ratificato secondo legislazioni straniere, ha rilevanza penale ai fini della specifica disciplina in materia di uxoricidio (Cassazione penale, sez. I, 20 luglio 2012, n. 29709). Infatti, l’ipotesi prevista dal codice penale non trae fondamento dal dato formale di un rapporto coniugale intervenuto nel rispetto della legge nazionale, bensì dalla considerazione che l’azione in danno della persona alla quale si è uniti da un vincolo affettivo, e da diritti e doveri reciproci, merita un trattamento penale più severo. Diversamente opinando, si porrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra azioni commesse in danno del coniuge italiano ed in danno del coniuge straniero laddove (ed è la maggioranza dei casi) il rapporto coniugale tra stranieri non abbia avuto un formale riconoscimento in Italia.

Più in generale, dai dati statistici, nel nostro Paese il numero degli omicidi delle donne per mano degli uomini è molto alto: si calcola in media un femminicidio ogni tre giorni. Di recente, con l’approvazione della legge n. 93/2013, recante disposizioni urgenti contro la violenza di genere, si è dato modo di inasprire le pene e proteggere le vittime in maniera più efficace. La legge in esame ha dato attuazione ai principi promossi dalla Convenzione del Consiglio d’Europa firmata a Istanbul l’11 maggio 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante diretto a prevenire la violenza domestica e a punire i trasgressori.

Ma, nonostante gli strumenti di tutela e di protezione delle vittime siano stati negli ultimi anni rafforzati attraverso una legislazione puntuale, anche a livello internazionale, l’uxoricidio e il femminicidio in genere rimangono uno dei delitti più efferati che continuano ad affermarsi in un quadro di allarmante abbandono della vittima, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie.

Quanto all’azione risarcitoria, il responsabile dell’uxoricidio, oltre alla condanna al carcere, è tenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati ai familiari della vittima: innanzitutto il risarcimento ai figli, rimasti orfani, per i gravi danni subiti a causa dell’uccisione della loro madre; e poi il risarcimento agli altri parenti della donna ruccisa (padre, madre, fratelli, sorelle) per la perdita del rapporto parentale.

Inoltre, per la prima volta, con la storica sentenza del 30 maggio 2017 della prima sezione del Tribunale di Messina, viene condannata al risarcimento delle parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a causa della negligenza inescusabile dei magistrati che avrebbero potuto evitare l’assassinio di una donna che aveva denunciato ben dodici volte alla Procura le intenzioni omicide del marito, prima che quest’ultimo la uccidesse a coltellate all’addome e al torace con un coltello a serramanico.

Il ricorrente, tutore dei figli della vittima, aveva agito in giudizio contro lo Stato al fine di far accertare la responsabilità del Procuratore della Repubblica e dei magistrati da lui designati per l’omicidio della donna, consumato il 3 ottobre 2007, ad opera del marito.

La moglie, nel periodo compreso tra settembre 2006 e settembre 2007, aveva presentato alle Autorità competenti dodici querele nei confronti del coniuge, autore di violenze fisiche, aggressioni, minacce a suo danno. Ciononostante, la Procura nulla aveva fatto per impedire la consumazione dell’assassinio. Il ricorrente chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dalla prole a causa dell’uccisione della loro madre: il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 259.000,00 consistente nella perdita di reddito derivante dalla attività lavorativa svolta dalla vittima, e del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale nella misura di € 1.500.000,00 per ciascun figlio.

Particolare attenzione merita la vicenda in relazione alle querele sporte dalla donna a decorrere dal mese di giugno 2007, dalle quali poteva razionalmente presagirsi un intento, se non omicida, quantomeno di violenza ai danni della stessa. La querelante riferiva di temere per la propria incolumità in quanto il marito, in più occasioni, aveva estratto un coltello in sua presenza e aveva maneggiato l’arma con aria di sfida e di minaccia nei suoi confronti. La moglie aveva descritto il coltello nei minimi particolari, riconoscendolo come il medesimo in tutti gli episodi denunciati.

Nonostante le querele presentate, vi era stata una sostanziale inerzia dello Stato. Tale omissione ha consentito di affermare che la Procura della Repubblica non ha tenuto conto del tenore delle minacce rivolte alla vittima del reato e che ha, pertanto, violato il precetto di cui all’art. 112 Costituzione secondo cui “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

Infatti, il rinvenimento del coltello ed il suo conseguente sequestro avrebbero, con valutazione probabilistica, impedito il verificarsi dell’evento omicida. I magistrati, nel non disporre nessun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati a partire dal mese di giugno 2007, e nel non adottare nessuna misura per neutralizzare la pericolosità del marito, hanno commesso una grave violazione di legge con negligenza inescusabile. Precisando che il compito dello Stato non si esaurisce nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estende anche ad assicurare che tale protezione sia effettiva; in caso contrario l’inerzia delle autorità nell’applicare le norme si risolverebbe in una vanificazione degli strumenti di tutela in esse previsti.

Al riguardo, per inciso, una recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza Talpis c. Italia, 2 marzo 2017) ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita, in quanto le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della vittima di violenza domestica, e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, hanno determinato una situazione di impunità, che ha favorito la reiterazione delle condotte violente, fino a condurre al tentativo di omicidio della donna e all’omicidio del figlio della stessa.

Per quanto concerne la responsabilità civile dei magistrati, la legge del 13 aprile 1988 n. 117 (c.d. Legge Vassalli) sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie limitava espressamente il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli che derivassero dalla privazione della libertà personale, stabilendo all’articolo 2 che “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale”.

In seguito alla riforma introdotta dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, è stata esclusa la limitazione ai danni non patrimoniali derivanti “da privazione della libertà personale”, così introducendo una previsione generale che consente per chiunque abbia subito un danno ingiusto, a causa di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato di agire contro lo Stato per ottenere, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Tale previsione opera, però, solo per il futuro ovvero dal giorno della entrata in vigore della legge di riforma; ed è proprio per tale motivo che la novella sulla responsabilità civile dei magistrati non ha trovato applicazione al caso in esame su cui ha sentenziato il Tribunale di Messina, in cui la condotta omicidiaria risale all’ottobre del 2007.

Pertanto, nel caso di specie, lo Stato non è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, ma soltanto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato godimento, da parte della prole di una porzione del reddito percepito dalla madre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il ricorrente, cugino della vittima e tutore dei figli della stessa, aveva dedotto che la donna lavorava quale geometra presso uno studio professionale percependo un reddito mensile medio di € 950,00 – 1.050,00 e che destinava circa € 300,00 mensili per la cura di ciascun figlio. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di € 259.200,00 a titolo di danno patrimoniale sia stata formulata sulla scorta di criteri di stima assolutamente condivisibili, tenuto conto dell’età della prole al momento della uccisione della madre (sei, cinque e tre anni).

Secondo i giudici messinesi è ragionevole presumere che la donna avrebbe destinato la maggior parte del proprio reddito (non ingente) alle esigenze della prole e che l’obbligo di mantenimento si sarebbe protratto sino al presumibile raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, fissata nell’età media di ventotto anni in considerazione della durata dell’ordinario percorso di studi e del successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Su tali considerazioni, in accoglimento della domanda svolta dal tutore dei tre figli della vittima, lo scorso 30 maggio il Tribunale di Messina ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè lo Stato (che potrà rivalersi sui magistrati), al pagamento della somma di circa € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Dopo una lunghissima trafila giudiziaria, è stata così riconosciuta l’inerzia dei pubblici ministeri i quali dieci anni prima, nonostante le ripetute violenze commesse nei confronti della moglie, non fermarono la follia omicida del marito.

Dott.ssa Francesca Boscolo

Foro di Padova

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