La compagnia mandataria del Fondo vittime si rivale sia sul proprietario che sul conducente del veicolo non assicurato

Su chi ha diritto di rivalersi la compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada per il risarcimento liquidato al terzo trasportato di un veicolo non assicurato? Sul proprietario o sul conducente responsabile del sinistro, nel caso in cui siano diversi? Su entrambi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 40592/21 depositata il 17 dicembre 2021, ha affermato due principi importanti che hanno notevoli conseguenze sul sistema della surrogazione dell’assicuratore e sul riparto della responsabilità nei rapporti interni tra proprietario e conducente: da una parte, la natura dell’azione di surrogazione, dall’altra la ratio della responsabilità oggettiva ex art. 2054 c.c. Una pronuncia che richiama con forza anche quali gravi conseguenze dal punto di vista anche economico possa subire chi circola con mezzi sprovvisti di assicurazione.

La passeggera di uno scooter non assicurato rimane gravemente ferita in un incidente

Il grave sinistro era successo il 17 aprile 2008: una giovane, trasportata su un ciclomotore privo di copertura assicurativa il cui conducente era persona diversa rispetto al proprietario, aveva subito pesanti lesioni in seguito ad un incidente.

La compagnia mandataria del Fondo la risarcisce ma si rivale su conducente e proprietario

La società Fondiaria Sai s.p.a. (in seguito UnipolSai), nella veste di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per la regione Toscana, dov’era accaduto il fatto, aveva risarcito la vittima con la somma di 130mila euro, ma nel 2012 aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario del mezzo e del conducente per il pari importo oltre accessori. A fondamento del ricorso monitorio la società assicuratrice aveva invocato il proprio diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro.

Il Tribunale rigetta le opposizioni e condanna entrambi a rifondere il 50% all’assicurazione

Il proprietario aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando contestualmente in causa il conducente, che si era costituito, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo. Con sentenza 19 novembre 2015, però, il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’opposizione e inoltre, accogliendo la domanda di garanzia formulata dal proprietario, aveva condannato il conducente a rifondere a quest’ultimo la metà delle somme che fosse stato costretto a pagare alla UnipolSai.

La Corte d’Appello conferma di fatto la sentenza di primo grado

La sentenza di primo grado era stata quindi appellata con separati atti di gravame da entrambi, che avevano lamentato il rigetto delle eccezioni di incompetenza per territorio e la prescrizione, rilevando altresì diversi errores in procedendo che avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo. Ma la Corte d’appello fiorentina, con sentenza del 7 marzo 2019, aveva rigettato tutte le impugnazioni ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse diventato inoppugnabile nei confronti del conducente, poiché questi non aveva proposto alcuna valida opposizione, né tempestiva, né tardiva; che UnipolSai aveva richiesto correttamente il decreto ingiuntivo al Tribunale di Firenze, in quanto il credito da essa vantato aveva ad oggetto una obbligazione pecuniaria, che andava adempiuta al domicilio del creditore; che il credito di rivalsa dell’impresa designata nei confronti dei responsabili d’un sinistro causato da veicolo non assicurato fosse soggetto al termine di prescrizione decennale, nel caso di specie non trascorso; infine, che tanto il proprietario, quanto il conducente del veicolo fossero obbligati in solido nei confronti dell’impresa designata: a proposito di quest’ultimo punto, secondo la Corte territoriale il proprietario del mezzo non aveva fornito sufficiente prova del fatto che questo circolasse contro la sua volontà e inoltre la circostanza che la vittima al momento del sinistro non indossasse il casco era irrilevante, dal momento che la circolazione in condizioni di menomata sicurezza era stata pur sempre consentita dal conducente, e tale omissione del conducente “si riverbera anche in danno del proprietario” per citare la sentenza.

I due soggetti chiamati in causa ricorrono anche per Cassazione

I due soggetti interessati hanno quindi proposto ricorso anche per Cassazione con cinque motivi di doglianza ciascuno. Quelli che qui premono di più sono appunto quelli relativi alla prescrizione e alle responsabilità. Il conducente dello scooter è tornato a riproporre la censura riguardante la prescrizione del credito vantato da UnipolSai che sarebbe stata al massimo di due anni, volendo applicare il termine prescrizionale dettato per i crediti scaturenti da sinistri stradali (articolo 2947 c.c.), o di un solo anno, volendo invece applicare la regola dettata per i contratti di assicurazione (articolo 2952 c.c.). Dunque, nel caso di specie, per entrambe le ipotesi tali termini sarebbero già spirati al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della Unipolsai.

La prescrizione del diritto di rivalsa è decennale o, al più, di sei anni

Per la Suprema Corte, tuttavia, il motivo è infondato. “Le norme sul contratto di assicurazione – spiegano gli Ermellini – sono richiamate a sproposito, in quanto fra l’impresa designata e il responsabile non esiste alcun contratto di assicurazione, né l’impresa designata, in tale sua veste, svolge alcuna attività assicurativa. In secondo luogo, quale che fosse la qualifica che si volesse attribuire al diritto di rivalsa spettante all’impresa designata (surrogazione ex art. 1203 o 1916 c.c.; oppure regresso ex art. 1299 c.c.) la prescrizione comunque non potrebbe mai essere né biennale, né quinquennale: se infatti si ritiene che la rivalsa di cui all’art. 293 cod. ass. appartenga al genus della surrogazione ex art. 1203 c.c. (e dunque che l’impresa designata, quando eserciti la rivalsa, faccia valere lo stesso diritto originariamente sorto in capo alla vittima), prescrizione non vi fu perché, sussistendo il reato di lesioni colpose al credito risarcitorio si applicava il termine prescrizionale di sei anni ex art. 2947, comma terzo, c.c.; se si ritiene che la rivalsa di cui all’art. 293 cod. ass. appartenga al genus del regresso (e dunque che l’impresa designata, quando eserciti la rivalsa, faccia valere un diritto nuovo, sorto dal pagamento dell’indennizzo in favore del danneggiato), prescrizione non vi fu perché in questo caso il credito scaturirebbe dalla legge, e sarebbe soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione”.

Responsabile il conducente perché doveva accertarsi che il mezzo fosse assicurato

Ancora più interessante, però, la risposta della Cassazione al quinto motivo con il quale il ricorrente principale (il conducente) contestava la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto che, sotto il profilo interno dell’obbligazione solidale, questa si dovesse ripartire in pari misura tra i due debitori. Egli obiettava che il mezzo da lui condotto al momento del sinistro era stato chiesto in prestito al proprietario, e questi glielo aveva concesso senza informarlo della scopertura assicurativa, aggiungendo che, se avesse saputo di tale circostanza, si sarebbe astenuto dal circolare con quel veicolo. I giudici territoriali non avrebbero tenuto in alcun conto del suo “affidamento” circa l’esistenza di una valida copertura assicurativa, affidamento che si sarebbe dovuto desumere dalle circostanze emerse dalla prova testimoniale.

Anche questo motivo, tuttavia, è inammissibile per i giudici del Palazzaccio, i quali rammentano che l’articolo 122 del codice delle assicurazioni addossa l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile non al proprietario, ma a “chiunque” metta in circolazione un veicolo a motore senza guida di rotaie. Pertanto l’eventuale “affidamento” del conducente sul fatto che il proprietario abbia stipulato una assicurazione della r.c.a. è irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità del primo verso i terzi danneggiati e verso l’impresa designata, dal momento che è preciso dovere di chi circola accertarsi dell’esistenza della copertura assicurativa“.

Ma responsabile è anche il proprietario per la violazione dell’obbligo assicurativo

Un indirizzo di “corresponsabilità” riaffermato anche nei confronti del proprietario del mezzo, di cui pure sono state respinte tutte le doglianze. Questi sosteneva che l’impresa designata, nel caso avesse indennizzato la vittima di un sinistro provocato da veicoli non assicurati, avesse azione di rivalsa ex articolo 292 cod. ass. nei confronti del solo conducente, e non del proprietario, perché solo il primo è quegli che ha “materialmente provocato l’incidente”. Ma gli Ermellini hanno ribattuto che l’articolo 292 cod. ass. “accorda all’impresa designata il diritto di rivalsa nei confronti “dei responsabili”, e il plurale non consente dubbi sul fatto che la suddetta rivalsa spetterà all’impresa designata nei confronti tanto del conducente, quanto del proprietario”.

Inoltre, il proprietario del ciclomotore contestava il fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto che tanto il proprietario del veicolo, quanto il conducente, fossero responsabili in pari misura del sinistro, tornando ad asserire che quest’ultimo avrebbe dovuto essere condannato a tenerlo indenne di tutte le somme richieste da UnipolSai, e non solo del 50% di esse, in quanto la condotta che aveva causato il sinistro era stata quella del conducente, non certo quella del proprietario.

Il proprietario di un veicolo a motore – spiega la Cassazione – risponde dei danni causati dalla circolazione del veicolo, in solido col conducente, nei confronti dei terzi danneggiati (articolo 2054, terzo comma, c.c.). Storicamente la responsabilità del proprietario in solido col conducente venne introdotta dal legislatore a tutela del terzo danneggiato (art. 120, comma terzo, r.d. 8.12.1933 n. 1740, recante l’approvazione del codice della strada), sul presupposto implicito che, in quegli anni ormai remoti, di norma il proprietario di un veicolo a motore dovesse presumersi titolare di più larghi mezzi, rispetto al conducente, per far fronte all’obbligazione risarcitoria. Il proprietario d’un veicolo a motore, dunque, venne costituito garante per legge del debito risarcitorio gravante sul conducente, scaturente da una condotta di guida imperita o imprudente. In questi casi, pertanto, è conforme alla ratio della legge che, dal lato interno dell’obbligazione solidale, al proprietario sia concesso un regresso integrale verso il conducente per le somme pagate al terzo danneggiato”.

Le conclusioni però mutano, proseguono i giudici del Palazzaccio, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo non assicurato, e debba discutersi “non già dell’obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma terzo, c.c., ma della diversa obbligazione solidale del conducente e del proprietario verso l’impresa designata, ex art. 292 cod. a s s.”.

Il debito solidale del conducente e del proprietario verso il terzo danneggiato nasce infatti dalla commissione di un fatto illecito “consistito nella guida malaccorta del mezzo, della quale il conducente risponde come autore, e il proprietario come garante. Il debito solidale del conducente e del proprietario verso l’impresa designata, invece, sorge dalla violazione dell’obbligo assicurativo, violazione la quale è parimenti imputabile tanto al proprietario, quanto al conducente”.

Rispetto a tale obbligazione, pertanto, “l’obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell’impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all’insorgenza del debito comune verso l’impresa designata”.

La definizione della misura con cui debba avvenire questo riparto, conclude la Cassazione, è questione da valutare ai sensi dell’art. 2055 c.c., e comunque non era stata sollevata in sede di ricorso, per cui, con il loro rigetto, è stata automaticamente confermata la salomonica ripartizione al 50 per cento.

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