La polizza Rct risponde anche dei fatti “colposi”

Se in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi si stabilisce che l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per i danni causati in conseguenza di un fatto accidentale, questa clausola non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, in quanto questa interpretazione renderebbe nullo il contratto stesso per l’inesistenza del rischio.

Sembra una ovvietà, eppure il Comune di Viterbo è dovuto arrivare fino in Cassazione, che gli ha dato ragione con l’ordinanza n. 23762/22 depositata il 29 luglio 2022, perché la sua compagnia assicurativa fosse condannata a manlevarlo della somma dovuta a titolo risarcitorio a un’attività danneggiata da un allagamento.

 

Un antiquario cita per danni da allagamento il Comune di Viterbo

Nel lontano 2007 il titolare di un’attività di antiquariato con sede a Velletri aveva citato in giudizio avanti il Tribunale cittadino il Comune di Viterbo lamentando il fatto che nel giugno 2006 un locale in cui egli custodiva le proprie merci, a Viterbo appunto, era stato allagato in conseguenza della rottura della tubazione di scarico di una fontana comunale: l’allagamento aveva danneggiato molti oggetti di valore di proprietà dell’antiquario, che pertanto aveva chiesto i danni all’Amministrazione comunale.

Quest’ultima si era costituita in giudizio e, oltre a contrastare la domanda risarcitoria, aveva chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Carige Assicurazioni (in seguito Amissima), la quale si era a sua volta costituita e, oltre a negare la responsabilità del proprio assicurato, aveva comunque eccepito linoperatività della polizza.

Con sentenza del 2014 il Tribunale di Viterbo aveva accolto sia la domanda risarcitoria sia quella di garanzia formulata dal Comune di Viterbo nei confronti del proprio assicuratore. Con sentenza del 2020, tuttavia, la Corte d’Appello di Roma aveva accolto sia l’appello proposto dal danneggiato relativo al quantum, incrementando la somma che gli andava liquidata a titolo di risarcimento, sia quello di Amissima rigettando così la domanda di garanzia del Comune nei confronti della sua compagnia.

I giudici territoriali avevano ritenuto che il Comune non avesse diritto alla copertura assicurativa per due ragioni: perché la polizza copriva i danni causati da acquedotti e dalla rete fognaria, mentre nel caso di specie il danno era stato provocato da un difetto di manutenzione di tubazioni e pluviali, e perché essa prevedeva la copertura solo dei danni causati dall’assicurato a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”. Secondo la Corte d’Appello, per fatto accidentale” doveva intendersi un accadimento in alcun modo riferibile un comportamento colposo”, laddove invece l’allagamento era stato diretta conseguenza di una non accurata manutenzione dei tubi di abduzione delle acque della fontana comunale, circostanza che avrebbe “escluso laccidentalità”.

 

Contestata l’esclusione dalla copertura dei danni riferibili a condotta negligente e colposa

Il Comune di Viterbo ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando anzitutto, ai sensi del’’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di varie norme sull’interpretazione dei contratti, nonché dell’articolo 1917 c.c. Il ricorrente ha sottolineato di avere stipulato con la società Amissima un contratto di assicurazione della responsabilità civile che potesse derivare all’amministrazione comunale, tra l’altro, dalla proprietà e manutenzione di acquedotti, tubazioni e condutture, e che in virtù di tale contratto la compagnia assicuratrice si era obbligata a tenere indenne lassicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allesercizio di attività di competenze istituzionalmente previste”.

Ora, secondo il Comune, l’interpretazione di tale clausola da parte della Corte d’appello nel senso che per effetto di essa dovevano ritenersi compresi nella copertura assicurativa i soli danni “in alcun modo riferibili ad un comportamento negligente dellassicurato”, avrebbe violato, tra le altre, due regole di ermeneutica legale dei contratti: le regola della “interpretazione utile”, in quanto la soluzione adottata dai giudici territoriali avrebbe svuotato del tutto il contenuto della garanzia, e la regola della “interpretatio contra proferentem”, in quanto, anche a volere ritenere dubbia l’interpretazione della clausola, proprio per questa ragione la si sarebbe dovuta interpretare in senso sfavorevole al predisponente, cioè l’assicuratore.

Per la Cassazione il motivo è fondato. “Il rischio che forma loggetto dellassicurazione di responsabilità civile è un perimetro al di fuori del quale stanno, da un lato, i fatti dolosi per espressa previsione di legge (art. 1900 c.c.), dallaltro i fatti dovuti al caso fortuito, perché da essi non può mai sorgere alcuna responsabilità” premettono gli Ermellini, che si soffermano quindi sull’aggettivo “accidentale”, il quale, secondo il più autorevole dizionario etimologico della lingua italiana, vuol dire dovuto al caso, casuale, fortuito; contingente, non necessario, non essenziale; secondario, accessorio” Dunque “fatto accidentale”, per la lingua italiana, non è che un sinonimo di “fatto fortuito”.

Ma, prosegue la Cassazione con un deciso affondo verso il settore assicurativo, “una assicurazione della responsabilità civile che descrivesse il rischio assicurato limitandolo ai casi fortuiti sarebbe una assicurazione senza rischio, e perciò nulla ex art. 1895 c.c., giacché da un caso fortuito mai nessuna responsabilità dellassicurato potrebbe sorgere”.

Pertanto, l’interpretazione data dalla Corte d’appello ha effettivamente violato, secondo i giudici del Palazzaccio, il criterio della interpretazione utile (art. 1367 c.c.), “in quanto per effetto di essa il contratto non avrebbe potuto coprire alcun danno causato colposamente dallassicurato”, e il criterio della interpretazione contro lo stipulatore (art. 1370 c.c.), “in quanto, anche ad ammettere che la clausola fosse ambigua, essa per ciò solo si sarebbe dovuta interpretare in senso sfavorevole al predisponente”.

 

La copertura del rischio per danni da fatti accidentali si riferisce anche alla condotta colposa

Questi princìpi, fa poi notare la Cassazione, sono stati ripetutamente affermati da Corte Suprema, la quale cita tra le altre una propria sentenza, la n. 3646/1972, relativa a una fattispecie concreta pressoché identica a quella in questione (danni da infiltrazioni di acqua), nella quale era stata cassata la decisione di merito che aveva negato il diritto dell’assicurato all’indennizzo in presenza i ’una clausola identica a quella in oggetto, ed era stato stabilito che i fatti accidentali non sono altro che i fatti fortuiti”, e di conseguenza, se la garanzia assicurativa fosse limitata ai soli casi fortuiti, essa sarebbe sempre inoperante, “perché il caso fortuito esclude la responsabilità”.

Fino ad arrivare alla massima secondo cui la “clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi, in quanto secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza, appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all’assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale”.

La Suprema Corte cita in vero anche un (unico) precedente pronunciamento della Cassazione che sposa invece l’interpretazione avversata, ma secondo gli Ermellini esso muove da un presupposto logicamente erroneo, e sviluppa un argomento oggi divenuto insostenibile. “Muove da un presupposto erroneo, poiché è indiscutibile che possano darsi eventi non dolosi e non fortuiti”, ma un evento non doloso e non fortuito non è altro che un fatto colposo, come tale necessariamente ricompreso nelloggetto dellassicurazione della responsabilità civile. La decisione in esame, poi, sviluppa un argomento oggi divenuto insostenibile, là dove afferma che i “fatti colposi” sono quelli dovuti a colpa del responsabile, mentre quelli “accidentali” sarebbero quelli dovuti al concorso della condotta del responsabile e di un fattore estranee ad esso. Tale argomento è insostenibile alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di causalità giuridica, secondo cui il concorso del fatto umano col fatto naturale non esclude né riduce il nesso di causalità tra condotta (colposa) e danno.

 

Il principio di diritto

I giudici del Palazzaccio hanno quindi accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale dovrà tornare ad esaminare l’impugnazione proposta dalla società assicuratrice alla luce del principio di diritto pronunciato nella circostanza: la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che lassicuratore si obbliga a tenere indenne lassicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dellarticolo 1895 c.p.c. per linesistenza del rischio”.

La Cassazione, peraltro, ha accolto anche l’altro motivo di ricorso del Comune di Viterbo laddove si lamentava, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di cinque diverse norme del codice civile in tema di interpretazione dei contratti. L’Amministrazione spiegava che il contratto di assicurazione stipulato con Amissima prevedeva la copertura della responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà, a titolo esemplificativo e non esaustivo”, degli acquedotti e della rete fognaria. La Corte d’appello di Roma aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dal Comune (oltre che in virtù della clausola di accidentalità), osservando che nel caso di specie il danno era stato causato da difetto di manutenzione delle tubature di scarico di una fontana comunale e dei pluviali di un antico palazzo, ma né le prime, né i secondi, potevano essere considerati parte dell’acquedotto o della rete fognaria. Così giudicando, tuttavia, i giudici territoriali secondo l’Amministrazione comunale, avrebbero violato l’articolo 1365 c.c., avendo escluso dalla copertura “danni non elencati da una previsione contrattuale che aveva solo valore esemplificativo”.

Infatti, conviene la Cassazione, era stata la stessa Corte d’appello a riferire nella sentenza impugnata che il contratto stipulato fra le parti indicava, quali attività dal cui esercizio poteva sorgere la responsabilità del Comune oggetto di copertura assicurativa, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, lattività derivante dalla proprietà e manutenzione gli acquedotti; della rete fognaria”.  “Larticolo 1365 c.c. – proseguono gli Ermellini – stabilisce che quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”. Regola apertamente violata dalla Corte dappello, la quale ha escluso lindennizzabilità del danno derivato dal difetto di manutenzione delle tubazioni e dei pluviali, limitandosi a rilevare che tale danno non era compreso negli esempi elencati dallarticolo 14 delle condizioni generali di contratto”.

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