Il paziente ha sempre diritto al rilascio gratuito della cartella clinica

Il paziente che la richieda al medico o alla struttura sanitaria ha diritto ad ottenere copia integrale della sua cartella clinica, gratuitamente e indipendentemente dalle ragioni per le quali la domanda. E’ una sentenza di estrema valenza sul piano della trasparenza e dei diritti delle persone in generale, quella pronunciata il 26 ottobre 2023 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, prima sezione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Europea proposta dalla Corte federale tedesca

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata dal Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia tedesca, e verteva sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogava la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1: il “RGPD”).

Un paziente chiede copia gratuita della sua cartella clinica al dentista, che pretende le spese

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra un paziente e un dentista. Più precisamente, il primo aveva ricevuto cure dentistiche dal professionista e, sospettando che fossero stati commessi errori durante il trattamento che gli era stato somministrato, gli aveva chiesto la consegna, a titolo gratuito, di una prima copia della sua cartella medica.

Quest’ultimo aveva comunicato al paziente che avrebbe risposto favorevolmente alla sua richiesta solo a condizione che si facesse carico delle spese connesse alla fornitura della copia della cartella medica, come previsto dal diritto nazionale tedesco, e il paziente ha proposto un ricorso contro il medico.

 

Il Contesto normativo di riferimento, il Diritto comunitario

E’ d’obbligo chiarire innanzitutto cosa dispongono esattamente le norme in questione. L’articolo 12 del RGPD così recita: “Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22”. 

“Le informazioni fornite ai sensi degli artt. 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.

L’articolo 15 del RGPD, poi, così dispone: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento.

b) le categorie di dati personali in questione.

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui”.

Ai sensi, infine, dell’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD: “Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare(…) a tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui”.

 

Nella controversia i giudici di primo e secondo grado danno ragione al richiedente

In primo grado e in appello era stata accolta la domanda del paziente diretta ad ottenere, a titolo gratuito, una prima copia della sua cartella medica. Tali decisioni si basavano su un’interpretazione della normativa nazionale applicabile alla luce dell’articolo 12, paragrafo 5, nonché dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD.

Il professionista ricorre alla Corte federale di giustizia, che coinvolge la Cgue

Il Bundesgerichtshof, investito del ricorso per cassazione (“Revision”) dal dentista, riteneva che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione che occorreva dare alle disposizioni del RGPD. Il giudice del rinvio rilevava infatti che, in forza del diritto nazionale, il paziente poteva ottenere una copia della sua cartella medica, a condizione di rimborsare al professionista sanitario le spese che ne risultano.

Tuttavia, dall’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, prima frase, del RGPD, discendeva che il titolare del trattamento, nel caso di specie il professionista sanitario, fosse invece tenuto a trasmettere al paziente una prima copia della sua cartella medica a titolo gratuito.

Inoltre, i giudici della Cassazione tedesca rilevavano come il paziente chiedesse una prima copia della sua cartella medica al fine di far valere la responsabilità del dentista, e una siffatta finalità sarebbe stata estranea considerando che il 63 del RGPD prevede il diritto di accedere ai dati personali per essere consapevole del trattamento di tali dati e verificarne la liceità. E tuttavia, la formulazione dell’articolo 15 dello stesso RGPD non avrebbe subordinato a tali motivi l’esercizio del diritto alla comunicazione, senza contare che tale disposizione non imporrebbe all’interessato di motivare la sua richiesta di comunicazione.

La Corte federale, in secondo luogo, sottolineava che l’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD consente l’adozione di misure legislative nazionali che limitino la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli artt. da 12 a 22 di tale regolamento al fine di garantire uno degli obiettivi previsti da detta disposizione. Nel caso di specie, il dentista avrebbe invocato l’obiettivo della tutela dei diritti e delle libertà altrui di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD e avrebbe fatto valere che il regime tariffario di cui all’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, il codice civile tedesco, sarebbe stata una misura necessaria e proporzionata al fine di tutelare i legittimi interessi dei professionisti sanitari, consentendo, di norma, di prevenire richieste di copia immotivate da parte dei pazienti interessati.

Tuttavia, da un lato, l’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB era stato adottato prima dell’entrata in vigore del RGPD; dall’altro, il regime tariffario di cui all’articolo 630g, paragrafo 2, seconda frase, del BGB mira, principalmente, a tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari. Secondo i giudici tedeschi, bisognava quindi stabilire se l’interesse di questi ultimi ad essere liberati dai costi e dagli oneri connessi alla consegna delle copie di dati rientri tra i diritti e le libertà altrui ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD. Peraltro, osservava ancora la Corte di Cassazione della Germania, il trasferimento sistematico ai pazienti delle spese connesse alle copie delle loro cartelle mediche avrebbe potuto apparire eccessivo, non tenendo conto dell’importo dei costi effettivamente sostenuti né delle circostanze specifiche di ciascuna richiesta.

In terzo luogo, nei limiti in cui il paziente in questione aveva chiesto la consegna di una copia di tutta la documentazione medica che lo riguardava, e quindi della sua cartella medica, il giudice del rinvio si interrogava sulla portata del diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, quale sancito all’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD. A tale riguardo, tale diritto, secondo i giudici, avrebbe potuto essere soddisfatto mediante la comunicazione di una sintesi dei dati trattati dal medico. Tuttavia, emergeva che gli obiettivi di trasparenza e di controllo di liceità previsti dal RGPD deponevano a favore della comunicazione di una copia di tutti i dati di cui il titolare del trattamento dispone in forma grezza, vale a dire di tutta la documentazione medica riguardante il paziente nei limiti in cui contiene siffatti dati.

 

La Cassazione tedesca chiede se la cartella clinica va fornita gratuitamente e al di là dei motivi

Riassumendo, dunque, con la sua prima questione il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del RGPD dovessero essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento gravasse sul titolare del trattamento, anche qualora tale richiesta fosse motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento.

Se la normativa comunitaria prevalga sul diritto nazionale

Con la sua seconda questione, se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del RGPD dovesse essere interpretato nel senso che esso autorizzi (o meno) una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento.

Se la copia debba essere integrale

Con la sua terza, infine, se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD dovesse essere letto nel senso che, nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implichi che sia consegnata all’interessato una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica e che contengono i suoi dati personali o solo una copia di detti dati in quanto tali.

 

La corte Europea riafferma su tutta la linea i diritti del paziente

Dopo una lunga disquisizione, la Cgue ha concluso riaffermando i diritti del paziente su tutta la line, rispondendo in questa direzione di massima tutela a tutte le questioni sollevate e così dichiarando.

L’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento grava sul titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, di detto regolamento”.

L’articolo 23, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale adottata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento può rientrare nell’ambito di applicazione di detta disposizione. Tuttavia, una siffatta facoltà non consente di adottare una normativa nazionale che, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, ponga a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali oggetto di tale trattamento”.

L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Tale diritto presuppone quello di ottenere la copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica che contengano, tra l’altro, detti dati, qualora la fornitura di una siffatta copia sia necessaria per consentire all’interessato di verificarne l’esattezza e la completezza nonché per garantirne l’intelligibilità. Per quanto riguarda i dati relativi alla salute dell’interessato, tale diritto include in ogni caso quello di ottenere una copia dei dati della sua cartella medica contenente informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati al medesimo”.

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