L’assicurazione del vettore non risarcisce sempre il passeggero: per la Cassazione l’obbligo scatta solo in caso di responsabilità del conducente

L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni ha introdotto una norma, la cui ratio era evidentemente quella di tutelare il terzo trasportato, visto come soggetto “debole”, nell’ottica di favorire il risarcimento dei danni subiti dal medesimo quando si trova a bordo di un mezzo coinvolto in un sinistro stradale.

Essa prevede, al primo comma, che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro …, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, precisando, al terzo comma, che l’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro”.

 

L’orientamento prevalente e il diritto di rivalsa

Secondo parte della dottrina, opinione diffusa anche nella prassi applicativa, la previsione avrebbe previsto il diritto risarcitorio verso l’assicuratore del vettore, a prescindere da ogni aspetto di responsabilità del trasportatore, salva l’ipotesi di “caso fortuito” come unico limite da ravvisarsi esclusivamente tra gli eventi naturali imprevedibili.

Tale interpretazione faceva leva anche sul fatto che in tal modo si garantirebbe quell’incremento del grado di tutela del soggetto debole (terzo trasportato) che la norma si prefiggeva, in un’ottica di una responsabilità oggettiva dell’assicuratore del vettore, anche in considerazione del tenore letterale della norma che prevede il suddetto meccanismo risarcitorio, testualmente, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

A chi riteneva tale interpretazione incostituzionale, perché non in linea con il necessario presupposto soggettivo in tema di responsabilità, veniva replicato che, in ogni caso, l’assicurazione del vettore poteva agire in rivalsa nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro, risultando dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di tutelare in primis il terzo trasportato, anche in considerazione del favor verso il medesimo espresso all’art. 122 cod. ass., dove si prevede che “l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.

 

Risarcimento a prescindere dalle responsabilità del sinistro

In conseguenza la stessa giurisprudenza di merito si era attestata sulla legittimazione della compagnia del vettore a risarcire il danno al trasportato, a prescindere dal coinvolgimento del proprio assicurato nella causazione del sinistro, secondo la tesi che l’impresa assicuratrice del veicolo, che ha effettuato il trasporto, risarcisce il passeggero sulla base di una regola no-fault, ossia ad uno schema che prescinde integralmente dalla colpa (ciò in palese deroga agli artt. 1681, 2054 e 2043 c.c.).

A fianco dell’interpretazione più favorevole al trasportato si era sviluppata anche un’interpretazione minoritaria più restrittiva, che limitava la richiesta di risarcimento all’assicurazione del vettore al caso in questi abbia avuto almeno una qualche colpa nella causazione del sinistro, e ciò anche in considerazione del fatto che il terzo comma del medesimo articolo prevede che l’assicurazione del responsabile può intervenire in giudizio e possa determinare l’estromissione dell’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

 

La Suprema Corte accoglie la linea più “restrittiva”

La Cassazione, con la sentenza 4147/2019, ha affrontato in modo diretto l’interpretazione dell’art. 141 cod. ass., concludendo esplicitamente che per poter richiedere l’indennizzo diretto all’assicurazione del vettore deve esserci almeno una corresponsabilità del medesimo, non dovendo dipendere il sinistro da un mero caso fortuito, concetto inclusivo di condotte umane e quindi da correlarsi anche, ad esempio, alla responsabilità del conducente dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro.

La Suprema Corte ha precisato che “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’ art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’ art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto”.

 

Per l’indennizzo diretto occorre una qualche corresponsabilità nel sinistro del conducente del vettore

In base a tale presupposto, la Cassazione ha escluso la possibilità da parte del soggetto trasportato di chiedere il risarcimento del danno direttamente all’assicurazione del vettore, nel caso di totale assenza di responsabilità verso il trasportato da parte del vettore, anche in considerazione della possibilità di intervento dell’assicurazione del responsabile civile, posto che, se l’obbligo di risarcimento dell’assicurazione del vettore prescindesse totalmente dalla responsabilità del medesimo, non si capirebbe perché possa farsi luogo all’estromissione, una volta accertato quel che sarebbe irrilevante, ossia che la responsabilità del sinistro non è minimamente riconducibile al vettore medesimo.

Tale interpretazione sembrerebbe cozzare, tuttavia, con la dizione della norma che invoca la tutela diretta a prescindere dalla responsabilità nell’accadimento del sinistro; tuttavia la Suprema Corte, lega l’interpretazione fornita al concetto di “caso fortuito”, o meglio a una più ampia accezione del medesimo.

 

Decisiva la lettura più ampia del concetto di “caso fortuito”, esteso alla condotta umana

L’interpretazione della Cassazione concerne i contorni del cd. “caso fortuito”, ossia dell’ipotesi che la stessa norma prevede come eccezione alla possibilità di richiedere il danno all’assicurazione del vettore, laddove il legislatore ha operato, nella sua discrezionalità, il limite del bilanciamento tra gli interessi del trasportato ed assicuratore.

La Corte distingue il caso fortuito utilizzato in gergo non giuridico, per identificare un evento di origine puramente naturale, con quello utilizzato nel linguaggio giuridico, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito“, di cui all’inciso iniziale dell’art. 141, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto, cui “l’autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa ‘assorbente’ ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti” come chiarito con le sentt. 2477/2018 e 25837/2017.

In tal senso, la Suprema Corte aveva avuto già modo di precisare che “in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile” (sent. 13268/2006).

In materia di responsabilità del conducente di cui all’art. 2054, comma primo, c.c., la giurisprudenza di legittimità ha dunque sussunto la fattispecie nel paradigma della responsabilità soggettiva non riferendosi solo all’ipotesi di esclusione di nesso di causalità (pur essendo tale connotato oggettivo strettamente correlato al primo).

Nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la presunzione stabilita dall’art. 2054 cod. civ. “non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (sent. 10031/2006).

In linea con tale orientamento la Cassazione nel 2019 ha tratto, all’apparenza linearmente, le implicazioni sottese alla necessaria corresponsabilità del vettore per poter permettere al danneggiato- trasportato di poter rivolgersi alla sua compagnia assicurativa.

 

Le conseguenze della sentenza

La portata della decisione è tutt’altro che da sottovalutare avendo non poche implicazioni pratiche e risvolti determinanti sulla risarcibilità del danno. La prima conseguenza è che sul piano sostanziale la responsabilità dell’assicuratore del vettore c’è solo se sussiste almeno un concorso di colpa del medesimo nella causazione del sinistro.

La seconda è di ordine processuale, laddove il fatto di “prescindere” dall’accertamento della responsabilità del sinistro, non implica se non un’inversione dell’onere della prova nel processo a carico dell’assicuratore del vettore, che dovrà dimostrare (per non essere chiamato a rispondere del danno) l’esistenza del fatto fortuito, laddove, per usare le parole della Corte “la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto”.

Di per sé, l’interpretazione fornita dalla Cassazione non sembra in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacché al trasportato non è precluso, come precisato a più riprese dalla Corte costituzionale, di agire contro l’assicurazione del responsabile civile, in quanto l’art. 141 fa esplicitamente salva la possibilità di agire ex art. 140 , con il terzo trasportato che può agire anche contro l’assicurazione del responsabile; laddove la differenza tra i due rimedi risiederebbe esclusivamente nel fatto che nella seconda ipotesi serve un pieno accertamento della responsabilità, mentre nella prima si deve accertare solo l’assenza del caso fortuito.

 

Minacciata la massima tutela dovuta ai passeggeri

Quel che è certo, come è stato correttamente osservato, è che la Corte, pur fondando la propria decisione sulla preventiva consolidata interpretazione del caso fortuito, ha portato ad uno svilimento della ratio della norma, che si prefiggeva di tutelare, senza se e senza ma, il danneggiato-trasportato.

A prescindere dalle problematiche che possono insorgere tra le assicurazioni coinvolte, che vedranno sempre più spesso eccezioni di carenza di legittimazione passiva da parte della compagnia del vettore (con le indubbie ripercussioni in tema di costi e di tempi per il danneggiato), è indubbio che al soggetto leso-trasportato oggi incombe un’ulteriore indagine preventiva, per effettuare la richiesta risarcitoria, ossia quella di individuare il soggetto responsabile del sinistro.

Tale indagine, si appalesa doverosa non foss’altro che per evitare, nel caso in cui un giudizio di merito dimostri l’assenza di responsabilità del vettore, ipotesi di soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite, dovendosi ipotizzare un incremento dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c. al fine di individuare preliminarmente le responsabilità sulla dinamica del sinistro.

Questa però non è la sola implicazione logica discendente dalla pronuncia della Cassazione: il danneggiato, infatti, dovrà aver cura di inviare, non solo per conoscenza, ma anche specificamente ai fini dell’interruzione della prescrizione, richiesta di risarcimento del danno ad entrambe le compagnie coinvolte, vista la non piena solidarietà sul lato passivo dell’assicurazione del vettore, dovendosi ritenere applicabile la previsione dell’art. 2055 c.c. esclusivamente a condizione che vi sia una corresponsabilità tra i due mezzi coinvolti: l’efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, infatti, ha riguardo agli altri debitori solo nel caso di solidarietà e “la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà”.

Tuttavia, non è detto che la puntuazione da ultimo effettuata dalla Cassazione rappresenti l’arresto finale della questione. La Corte, infatti, arriva alla conclusione evidenziata sul presupposto che l’art. 141 non circoscriva la portata del concetto di “caso fortuito” ai soli eventi naturali: viceversa basterebbe collegare il concetto espresso nell’incipit della norma con l’inciso “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti”, per implicare l’esclusione della condotta umana tra gli eventi integranti il cd. caso fortuito e tornare all’interpretazione più garantista per il trasportato, vittima del sinistro.

AVV. ALESSANDRO DI BLASI

FORO DI VENEZIA

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