Trasfusione sbagliata: le responsabilità del medico

Le procedure ministeriali per evitare tragici errori nelle trasfusioni di sangue, che purtroppo continuano a verificarsi, prevedono chiaramente il doppio controllo affidato all’infermiera che esegue materialmente l’infusione e al medico sotto la cui sorveglianza vanno effettuate le operazioni. Se quindi il dottore lascia da sola l’operatrice e questa sbaglia la “sacca”, anch’egli risponde delle conseguenze.

Lo ha ribadito la Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 4323 depositata l’8 febbraio 2022 su un caso emblematico e drammatico.

 

Medico e infermiera condannati per omicidio colposo a causa di una trasfusione sbagliata

Un medico e un’infermiera in servizio presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Grosseto erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo in concorso per avere causato la morte di un paziente per colpa generica e specifica, consistita nel non aver osservato la procedura trasfusionale prevista dal protocollo ospedaliero adottato dalla Asl di Grosseto, effettuando così una trasfusione per 15 minuti di 50 ml di sangue di tipo “A Rh positivo” al malato che aveva il gruppo sanguigno “0 Rh positivo”: l’uomo, ricoverato per una grave insufficienza respiratoria, aveva in questo modo subito un brusco peggioramento del suo quadro clinico per insufficienza multiorganica con compromissione cardiaca terminale, che a poche ore dalla errata trasfusione lo aveva condotto alla morte.

Accertato il nesso di causa tra l’infusione di un gruppo incompatibile e il decesso del paziente

Il Tribunale di Grosseto nel 2018 aveva condannato entrambi gli imputati, sentenza poi confermata nel gennaio del 2021 anche dalla Corte d’Appello di Firenze: i giudici territoriali, nel pronunciare il giudizio di responsabilità a carico dei due sanitari, avevano ritenuto la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose ascritte loro e il decesso del paziente a seguito dell’infusione di sangue di un gruppo incompatibile che aveva, come detto, fatto precipitare la pur gravissima situazione clinica del malato, eliminando le seppure limitate chances di sopravvivenza.

 

La procedura andava compiuta sotto la sorveglianza del medico, che invece si era allontanato

I giudici avevano inoltre affermato che il doppio controllo affidato all’infermiera ed al medico, circa la corrispondenza del nominativo della sacca con quello del paziente da sottoporre alla trasfusione e del gruppo sanguigno dello stesso, era regolato da un protocollo interno all’ospedale che richiedeva che anche le manovre tecniche della trasfusione fossero compiute sotto la sorveglianza medica, proprio per evitare errori nella esecuzione materiale dell’operazione. Nel caso di specie, invece, il dottore aveva lasciato alla sola infermiera la responsabilità del corretto avvio della procedura.

Il dottore scarica la responsabilità sull’infermiera

Il medico tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione asserendo in primo luogo che l’ esame diretto delle Tac effettuate nei giorni del ricovero al paziente, prima dell’errata trasfusione, avrebbero dovuto portare a concludere che la vittima avrebbe comunque avuto possibilità di sopravvivenza pari a zero, stante il collasso di un polmone e la forte ingravescenza della riduzione della funzionalità dell’altro polmone: la stessa doglianza manifestata anche dall’infermiera, che a sua volta ha proposto ricorso alla Suprema Corte.

Inoltre, il ricorrente, con riferimento al mancato controllo diretto della fase di inserimento della trasfusione posta in essere dalla infermiera, aveva sostenuto che le fasi di identificazione e verifica della sacca e del paziente erano state effettuate alla presenza dell’infermiera e che mancava solo la connessione della sacca ematica alla cannula già posizionata nel braccio del paziente destinatario della trasfusione, compito esecutivo che spettava all’infermiera, la quale in quel momento aveva solo due pazienti da seguire mentre egli era solo in reparto, doveva seguirne dieci e si era allontanato di soli 3-4 metri per ritornare alla postazione collegata ai monitor di tutti i pazienti che si trovavano in gravi condizioni.

La Cassazione tuttavia ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo e comune motivo di doglianza, gli Ermellini obiettano che la Corte territoriale aveva espressamente considerato gli esami diagnostici e i referti compiuti precedentemente sul paziente, ribadendo che non vi era alcun dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte di infusione del sangue di un gruppo incompatibile e la morte, in quanto “la condotta errata ha trasformato in via immediata la situazione pur gravissima di insufficienza mono organo in un’insufficienza multi organo che ha comunque inciso ed eliminato le concrete, sia pur limitate chances, di sopravvivenza del malato.

 

Il protocollo richiedeva la costante compartecipazione del medico a tute le fasi dell’infusione

Ma quello che qui più preme sono le argomentazioni con cui la Cassazione rigetta il secondo motivo di doglianza del medico. Gli Ermellini ribadiscono che, come accertato dalla Corte territoriale, “le procedure operative per l’esecuzione della trasfusione prevedevano specificatamente la compartecipazione del medico alla fase di inizio anche se la materiale esecuzione era dell’infermiere, proprio per garantire un controllo esterno sulla individuazione della sacca del paziente, sulla compatibilità del gruppo sanguigno, procedura che è stata in concreto disattesa dagli imputati perché, nel momento dell’allacciamento della sacca all’ago cannula del paziente, l’infermiera era da sola e l’imputato si era allontanato”.

Gli Ermellini aggiungono quindi che le procedure operative per l’esecuzione di pratiche sanitarie sono rivolte ad evitare errori non di tipo valutativo, ma appunto nella fase dell’esecuzione materiale, e l’aver previsto la compartecipazione del medico alla fase all’inizio della trasfusione, la cui materiale esecuzione spetta appunto all’infermiere, è precauzione rivolta a ottenere proprio un controllo esterno sull’individuazione del paziente, della sacca e della compatibilità del gruppo sanguigno”.

Nello specifico, era accaduto che, una volta eseguita tale procedura nei confronti della vittima, gli imputati avevano dovuto interrompere l’operazione prima dell’allacciamento della sacca all’ago cannula del paziente: “tale situazione avrebbe dovuto comportare la necessità di ripetere la procedura di controllo, atteso che l’associazione della sacca al corretto paziente doveva essere eseguita proprio per evitare il rischio di scambio della sacca che poi in concreto si è verificato” prosegue la Suprema Corte, ricordando le istruzioni ministeriali al riguardo, più in particolare il Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2005.

 

Cosa prevede il decreto ministeriale

Più precisamente, esse prevedono che “un medico e un infermiere devono procedere ai controlli di identità, corrispondenza e compatibilità immunologica teorica confrontando i dati presenti su ogni singola unità di emocomponenti con quelli della richiesta e della documentazione resa disponibile dal servizio trasfusionale, quali il referto di gruppo sanguigno e le attestazioni di compatibilità delle unità con il paziente. Tali controlli devono essere documentati. L’identificazione del ricevente deve essere effettuata al letto del paziente individualmente da due operatori sanitari immediatamente prima dell’inizio della trasfusione. I controlli devono essere documentati e registrati su una scheda, compilata e sottoscritta da entrambi gli operatori.

L’identificazione del ricevente deve sempre essere effettuata con la collaborazione del paziente, ove le sue condizioni cliniche lo consentano, mediante la richiesta di declinare attivamente le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita) e deve sempre includere la verifica dei dati identificativi riportati sul braccialetto, confrontati con quelli riportati su ogni singola unità da trasfondere e sulla documentazione di assegnazione delle unità di emocomponente. La registrazione dell’evento trasfusionale deve essere effettuata conformemente a quanto prescritto al paragrafo D. La trasfusione è eseguita sotto la responsabilità del medico, che deve essere tempestivamente disponibile in caso di reazioni avverse. Il paziente è tenuto sotto osservazione, in particolare nei primi 15-20 minuti dall’inizio della trasfusione, al fine di rilevare tempestivamente eventuali reazioni avverse”.

Insomma, gli Ermellini convegno o in pieno con le conclusioni della Corte d’appello fiorentina secondo cui il medico non avrebbe dovuto lasciare da sola l’infermiera, rilevando anche che la stessa raccomandazione ministeriale per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità “afferma che sono numerosi i fattori associati agli errori trasfusionali e la maggior parte di questi dipendono proprio dal fattore umano e dal fatto che il livello di attenzione degli operatori non è sempre costante”.

 

Non può invocare il principio di affidamento chi ha concorso all’errore con al sua condotta

Infine, i giudici del Palazzaccio rammentano anche il principio che, in caso di condotte colpose indipendenti, “non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità”.

Vale a dire che il dottore che ha infranto la norma non può scaricare sull’infermiera tutta la responsabilità di un errore a cui anch’egli ha concorso con la sua condotta. E il medico che esegue una trasfusione “può delegare ad altri il compito di verificare la corrispondenza del gruppo del sangue da trasfondere con quello del paziente solo in presenza di esplicita normativa ospedaliera che in modo chiaro e motivatamente autorizzi tale delega”. Pertanto, ricorsi entrambi respinti e condanna per i due sanitari confermata.

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