Il condominio deve risarcire la caduta sull’olio, non sul “dissuasore”

Non è un mistero che le liti condominiali siano uno dei contenziosi più frequenti, basti pensare che in Italia le cause pendenti per questioni di condominio solo oltre due milioni.

Al riguardo, sono interessanti le due sentenze depositate dalla Cassazione nei primi giorni di gennaio 2020, anche per comprendere se e quando si può richiedere in modo fondato un risarcimento per i danni subiti, nello specifico per delle (rovinose) cadute, l’oggetto di entrambi i procedimenti che hanno visto però due pronunciamenti opposti da parte della Suprema Corte.

 

Un ragazzino cade su dell’olio sparso davanti al portone condominiale

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 342/20 del 13 gennaio 2020, hanno dato ragione ai genitori di un ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti, caduto malamente a terra dopo aver sceso le scale condominiali in prossimità del portone d’ingresso, a causa della presenza sul pavimento di una macchia d’olio praticamente trasparente: la “visibilità” o meno dell’insidia è un elemento fondamentale, come si vedrà.

I familiari del giovane, che aveva riportato serie lesioni, avevano chiesto al tribunale di dichiarare la responsabilità esclusiva del condominio per quanto accaduto al figlio, con il riconoscimento del relativo risarcimento, ma sia in primo grado che presso la Corte d’Appello la pretesa sera stata respinta. I giudici di prime cure avevano ritenuto oltremodo oneroso addebitare all’organizzazione condominiale una sorveglianza sull’assoluta igiene delle aree comuni.

 

Per la corte d’appello si tratta di caso fortuito

La Corte d’appello, poi, aveva sostenuto che, poiché l’evento si era verificato all’interno del fabbricato condominiale, la fattispecie andava inquadrata nell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia).

Il quale, com’è noto, consente di escludere la responsabilità in presenza di caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile neppure con l’uso della ordinaria diligenza.

Secondo il giudice di secondo grado, la macchia d’olio era stata verosimilmente lasciata da qualche condomino che portava i rifiuti nel bidone della spazzatura, senza che il condominio avesse la possibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di pericolo. Pertanto, trattandosi di situazione cagionata da un terzo, ricorreva l’ipotesi di caso fortuito.

 

Il condominio deve provare il caso fortuito

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, osservando, innanzitutto, che al danneggiato spettava la sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombeva al custode (cioè al condominio) di negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, così come la dimostrazione dell’inevitabilità ed imprevedibilità, laddove invece il giudice di merito aveva ritenuto eccezionale e imprevedibile il mutamento dello stato dei luoghi a causa della presenza della macchia di olio, senza alcun riferimento al decorso del lasso di tempo tra questa alterazione e l’evento lesivo.

La sostanza oleosa, cioè, avrebbe potuto tranquillamente essersi posata sulla pavimentazione alcune ore prima del fatto, divenendo così parte integrante della stessa.

Inoltre, i genitori del ragazzo lamentavano il fatto che il Tribunale, nel valutare le prove, avrebbe violato i principi relativi al prudente apprezzamento applicando erroneamente il regime delle presunzioni. In particolare, aveva attribuito la determinazione dell’evento ad un terzo soggetto che avrebbe trasportato e depositato una busta di rifiuti di tipo umido vicino al portone condominiale, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio.

Anzi, tale ricostruzione non avrebbe trovato conforto nelle dichiarazioni del testimone escusso, relative alla presenza nel portone condominiale di un secchio della spazzatura di tipo organico.

Pertanto, dall’esistenza di un secchio, che conteneva la spazzatura di tipo umido, non sarebbe stato possibile, applicando i criteri presuntivi, desumere l’esistenza di un terzo soggetto che trasportava immondizia.

La Cassazione accoglie i motivi si doglianza

Ebbene, la Cassazione ha accolto le argomentazioni dell’impugnante giudicando il ricorso fondato. In particolare, il Tribunale, secondo gli Ermellini, aveva effettivamente omesso di individuare gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali si fondava la prova per presunzioni relativa alle cause della presenza della macchia oleosa e del breve lasso di tempo tra la formazione della macchia e l’evento dannoso, e la conseguente prova, a carico del condominio, del fatto del terzo, quale ipotesi di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.

E quindi è stata cassata la sentenza che denegava il risarcimento.

 

Una donna cade, invece, su un dissuasore di parcheggio

Epilogo opposto, invece, per il caso giudicato con l’ordinanza della Suprema Corte n. 347/20 depositata sempre il 13 gennaio 2020. In questo caso una condomina aveva citato in causa avanti al Tribunale di Cagliari la società che gestiva lo stabile e la sua compagnia di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio dove risiedeva, causata da un dissuasore di parcheggi a suo dire non visibile né segnalato.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando la società a pagare oltre 50mila euro. La pronuncia è stata però appellata dalla società e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 31 gennaio 2018, ha accolto il gravame e condannato la danneggiata alla restituzione delle somme che le erano già state versate in esecuzione della prima sentenza.

Il ricorso in Cassazione della condomina

La condomina ha quindi proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, evidenziando che l’ostacolo che aveva causato l’incidente era da ritenere di per sé insidioso, in quanto situato per terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra. Inoltre, la donna ha battuto sul fatto che l’art. 2051 c.c., come detto, prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito con il trasformare tale previsione in un’ipotesi di responsabilità per colpa.

E, infine, con il secondo motivo di doglianza, ha lamentato il fatto che la sentenza avrebbe violato il principio dispositivo in tema di prova, traendo indebite conclusioni dalle deposizioni dei testimoni, tanto più che non doveva essere la danneggiata a dimostrare la pericolosità dell’ostacolo, ma semmai la controparte tenuta a dimostrarne l’innocuità.

La Cassazione però ha respinto le censure che vertevano, come si è visto, sulla violazione delle regole in materia di custodia, sull’errata ricostruzione dei fatti e sull’applicazione di presunte novità nella giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 2051 cit., per cui la sentenza avrebbe trasformato una forma di responsabilità oggettiva in responsabilità colposa.

Il dissuasore era ben visibile e la condomina ne conoscenza bene l’esistenza

Secondo gli Ermellini, la Corte d’appello, ha affermato “con un accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede”, che “il dissuasore di parcheggio non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosità, che era visibile anche se non segnalato, che il sinistro si era verificato in orario di piena visibilità (le ore 19 di una giornata del mese di agosto) e che il luogo era ben noto alla (omissis), che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale”.

“E’ dall’insieme di tutti questi elementi – proseguono i giudici del Palazzaccio – che la corte sarda ha tratto la conclusione per cui la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato un’ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei”, con la conseguenza che il comportamento colposo della donna è stato considerato “unica causa efficiente nella determinazione dell’evento e del danno”.

 

Va sempre considerato il dovere generale di “ragionevole cautela”

A fronte di una simile ricostruzione, “i motivi di ricorso contestano in modo generico la presunta errata applicazione delle regole sulla responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. civ., ma tali censure sono prive di fondamento. Giova infatti ricordare al riguardo – chiarisce la Cassazione – , che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di custodia, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”.

In buona sostanza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, “tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

In conclusione, secondo la Suprema Corte in questo caso la sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi: il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments