Il giudizio “controfattuale” nei casi di presunta mala sanità

In un procedimento per malpractice medica, per condannare penalmente un medico occorre esperire il giudizio controfattuale: bisogna cioè verificare se, alla luce di un’omissione, dando per compiuto il comportamento che invece è stato omesso, questo avrebbe impedito o ritardato in maniera significativa il verificarsi dell’evento o avrebbe comunque ridotto l’intensità lesiva dello stesso.

 

Il giudizio controfattuale

Un eloquente esempio di questa norma lo riporta la sentenza n. 36435/2019 con la quale la Corte di Cassazione ha mandato assolto un medico imputato di omicidio colposo per la morte di un paziente per non aver diagnosticato tempestivamente un tumore, che però era già in una fase troppo avanzata per poterne evitare la morte.

La Suprema Corte ha ribadito che in tali circostanze va verificato se una corretta e tempestiva diagnosi avrebbe consentito di evitare la morte del paziente o anche solo di assicurargli una migliore qualità del restante periodo di vita. Sulla base di ciò, il nesso di causalità può dirsi configurato esclusivamente se si accerta che, “ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva“.

 

Il ragionevole dubbio

Se vi è ragionevole dubbio circa la reale efficacia condizionante dell’omissione del sanitario rispetto ad altri fattori che interagiscono nella produzione dell’evento lesivo, ovverosia se vi sono insufficienza, contraddittorietà e incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, il giudizio nei confronti del medico non può che avere esito assolutorio.

Nel caso di specie, al momento del primo controllo effettuato, il tumore dal quale era afflitto il paziente presentava già una dimensione di 7 centimetri e superava, quindi, il limite dei 5 centimetri, considerato quale “soglia prognostica di non ritorno”. La neoplasia, inoltre, aveva un’elevatissima aggressività biologica e, nel corso dei corretti trattamenti poi intrapresi, era stata riscontrata l’assenza di qualsiasi risposta.

Per tali ragioni, anche se il medico avesse provveduto a una diagnosi tempestiva della patologia, tale circostanza non avrebbe comunque influito in modo apprezzabile né sull’evoluzione della malattia, né sul suo esito letale, né sulle aspettative di vita del paziente.

Dinanzi a una simile situazione, alla luce di questi principi di diritto, il medico è stato dunque mandato assolto. Ciò però non inficia l’azione nei confronti della struttura ospedaliera sul piano civile, che risponde invece ad altri criteri e dove non vale il principio “in dubio pro reo” del penale.

 

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