Niente efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell’assicuratore

Il danneggiato, che agisca nei confronti dell’assicurazione della Rca del “danneggiante”, non può opporre a quest’ultima il giudicato di condanna ottenuto nei confronti dello stesso danneggiante.

Per l’assicuratore rimasto estraneo a quel giudizio, il giudicato riveste esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

E’ una sentenza che farà discutere quella, la n. 18325/19, depositata il 9 luglio 2019 dalla Cassazione, che ha aderito ad un indirizzo minoritario, contrario all’istituto dell’efficacia riflessa del giudicato.

 

Una complessa vicenda giudiziaria su un incidente stradale

Il complesso caso riguarda un brutto incidente stradale tra un’autovettura assicurata da Axa e una moto in seguito al quale il motociclista riportava traumi gravi. Ne scaturiva un procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Milano per lesioni personali colpose nei confronti dell’automobilista: procedimento nel quale il danneggiato si era costituito parte civile e in cui invece la compagnia di assicurazione non era intervenuta.

Il conducente della vettura era stato condannato per il reato contestato e, quindi, anche al risarcimento del danno in favore della parte civile. L’automobilista aveva presentato appello presso il Tribunale di Milano (in foto) che però, disposta ed effettuata una nuova Ctu, confermando la sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato al pagamento della somma di 202.732 euro, dedotti i 79.280 euro già corrisposti. Sulla base di quest’ultima sentenza era stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo – nodo del contendere – per l’importo di 233.197 euro in favore degli eredi del danneggiato nei confronti di Axa, che propose opposizione presso lo stesso tribunale.

Il quale revocò il decreto ingiuntivo e, determinando il credito in 179.574 euro, condannò la compagnia a pagare in favore delle eredi della vittima quanto ancora dovuto, detratti gli acconti corrisposti. Contro questa sentenza furono le eredi del motociclista a proporre appello.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione annullava la sentenza penale del Tribunale di Milano limitatamente agli effetti civili quanto alla determinazione del danno da risarcire, con rinvio alla Corte d’appello di Milano la quale, con sentenza n. 690/14, rideterminò il credito risarcitorio nella misura di Euro 240.089.

Si costituì Axa chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, condannò Axa al pagamento in favore delle eredi del danneggiato della somma di cui alla sentenza n. 690/14, ossia 240.089,87 euro, oltre interessi, detratto l’importo corrisposto, condannando altresì Axa a tenere indenne il suo assicurato da quanto tenuto a pagare sulla base della suddetta sentenza, che è il nocciolo della questione.

La Corte territoriale osservò che non poteva trovare applicazione l’art. 651 del codice di procedura penale perché il giudicato formatosi a seguito dell’azione civile proposta nell’ambito del processo penale costituiva giudicato civile in senso proprio, come comprovato dalla circostanza che la sentenza di liquidazione definitiva del danno era stata emessa in sede civile dalla Corte d’appello di Milano a seguito di rinvio a tale giudice da parte della Corte di Cassazione e che, giusta l’efficacia riflessa del giudicato, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile civile di un sinistro stradale faceva stato quanto alla sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante ed al correlativo debito nei confronti dell’assicuratore, anche se questi non avesse partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore era titolare di una posizione giuridica dipendente rispetto al rapporto cui si riferiva la sentenza.

 

La compagnia ricorre sull’opponibilità del giudicato al terzo rimasto estraneo in giudizio

La compagnia ha quindi proposto ricorso per Cassazione, che quindi è intervenuta questione della opponibilità del giudicato al terzo rimasto estraneo al giudizio.

Con il primo motivo Axa denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 651 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

La ricorrente asseriva che l’art. 651 cod. proc. pen., il quale limita gli effetti soggettivi della sentenza, trova applicazione proprio se vi sia proposizione dell’azione civile nell’ambito del processo penale e che la sentenza n. 690/14 della Corte d’appello di Milano, resa all’esito del procedimento penale, ricadeva sotto la disciplina dell’art. 651, in base al quale la sentenza ha efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile che sia stato citato, ovvero sia intervenuto nel processo penale, cosa nella specie non era accaduta.

Secondo la compagnia, prevedere l’efficacia del giudicato nei confronti del soggetto rimasto estraneo al processo significherebbe violare il chiaro disposto dell’art. 651, in violazione per di più del diritto di difesa contemplato dall’art. 24 Cost. Secondo la Cassazione, tuttavia, questo primo motivo inammissibile.

La questione relativa all’applicabilità dell’art. 651 cod. proc. pen. attiene all’efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso – spiegano gli Ermellini – La sentenza di primo grado ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità del (omissis) circa la verificazione del sinistro stradale. Essa non è stata impugnata dall’odierna ricorrente ed è stata appellata dalla parte danneggiata con riferimento ai profili relativi al quantum debeatur. Si è pertanto formato il giudicato interno sull’an della responsabilità civile, sicché la questione dell’applicabilità dell’art. 651, avente ricadute sul piano dell’an della responsabilità, non può venire in rilievo.

Si tratta di questione puramente teorica, priva di rilievo pratico, rispetto alla quale la parte è priva di interesse a ricorrere”.

 

Non ha efficacia il giudicato verso l’assicurazione non intervenuta nel processo

Diverso, invece, il giudizio della Suprema Corte nei confronti del secondo motivo di ricorso nel quale si denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

La compagnia osservava che il condebitore solidale ai sensi dell’art. 1306 non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in procedimento al quale è rimasto estraneo e che nella specie doveva escludersi il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici perché, non essendo stato citato nel giudizio penale l’assicuratore, si era dato luogo ad una totale “scissione” fra l’accertamento in sede penale e quello successivo a cui si poteva pervenire in sede civile.

E aggiungeva che la sentenza emessa nei confronti del solo danneggiante poteva essere utilizzata nel successivo giudizio nei confronti dell’assicuratore, contenendo essa un accertamento di verità, con possibilità però per l’assicuratore di far valere le proprie ragioni. Ebbene secondo i giudici del Palazzaccio questa doglianza è fondata.

L’affermazione della corte territoriale, secondo cui il giudizio svoltosi innanzi al giudice civile a seguito di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. ha natura di giudizio civile in senso proprio, sicché il giudicato è un giudicato civile, è corretta secondo la Cassazione.

Non è invece corretto – precisa la sentenza – il riconoscimento dell’efficacia di quel giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio”.

 

I due orientamenti

Gli Ermellini ammettono che, con riferimento all’opponibilità del giudicato favorevole al danneggiato, conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato, all’assicuratore in assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motori, si registrano nella giurisprudenza della stessa Corte due orientamenti.

Secondo un indirizzo meno recente, il giudicato non può essere opposto all’assicuratore che sia rimasto terzo rispetto al rapporto processuale fra danneggiato ed assicurato; secondo un indirizzo più recente e tendenzialmente maggioritario, la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, anche se l’assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, “atteso che egli non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l’accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza”.

 

I precedenti della Cassazione

La Corte, tuttavia, richiama una (propria) precedente sentenza, la n. 4241/13 nella quale era stato affermato che dell’opponibilità del giudicato all’assicuratore rimasto terzo rispetto al processo “non pare che sia stata apertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali sui diritti di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e del contraddittorio (art. 111 Cost.)”: nella specie non fu tuttavia riconosciuta l’applicabilità del giudicato per non esservi stato accertamento del debito risarcitorio.

E, soprattutto, la sentenza cita il pronunciamento n. 22881/07 della stessa Cassazione relativo a un caso in cui era convenuta l’impresa designata dal Fondo di garanzia,  nel  quale si osservò che “la possibilità di estendere l’efficacia del giudicato a soggetti rimasti terzi rispetto al giudizio si poneva in evidente contrasto con i principi costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.)”: rilievo che tuttavia rimase al livello di obiter dictum in quanto il giudicato fu ritenuto non opponibile sulla base del diverso argomento che nel caso dell’impresa designata dal Fondo di garanzia i limiti di estensibilità del giudicato rimanevano fissati dall’art. 25 legge n. 990 del 1969, per cui si ritenne applicabile la norma di cui all’art. 1306 cod. civ. in materia di efficacia della sentenza nei confronti degli altri debitori in solido.

 

La Suprema Corte opta decisamente per l’indirizzo della “non opponibilità”

La Cassazione, pertanto, ritiene che l’indirizzo da seguire sia “quello minoritario della non opponibilità del giudicato sfavorevole per il danneggiante al terzo assicuratore anche, ma non solo, sulla base della considerazione dei dubbi di ordine costituzionale emersi nell’evoluzione della giurisprudenza”.

La Suprema Corte infatti spiega che gli argomenti a favore della non opponibilità del giudicato sono due: uno di ordine costituzionale, l’altro relativo alla costruzione della fattispecie. “Muovendo da quest’ultimo argomento, va evidenziato che l’indirizzo favorevole all’opponibilità del giudicato al terzo si iscrive in un più largo e risalente orientamento della giurisprudenza, adesivo alla cosiddetta teoria del giudicato riflesso”: una teoria elaborata dalla dottrina negli anni Sessanta (ma già emersa nel vigore del codice del 1865) e fatta propria dalla giurisprudenza.

Una volta recepita, quella teoria ha avuto diffusione assai larga e continua ad essere sostenuta dalla più recente giurisprudenza”.

Questo il principio di diritto enunciato in modo ricorrente: “il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l’efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza”.

Il presupposto della efficacia riflessa del giudicato è dunque il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici. “Il fenomeno della pregiudizialità-dipendenza – prosegue la sentenza – è da porre in relazione al principio di relatività della fattispecie secondo cui l’effetto giuridico di una data fattispecie può a sua volta rilevare come elemento del fatto costitutivo (modificativo o estintivo) di un’altra fattispecie. In altri termini, ciò che integra la conseguenza giuridica del fatto, e dunque l’elemento formale della qualificazione giuridica, può, sotto un altro aspetto, costituire l’elemento materiale di una distinta fattispecie e trascorrere da valore giuridico a fatto esso stesso.

L’effetto giuridico relativo al rapporto pregiudicante, che venga a costituire elemento del fatto costitutivo del rapporto pregiudicato, costituisce nel processo relativo a quest’ultimo questione pregiudiziale in senso tecnico. Si tratta di questione conosciuta in via incidentale senza effetto di giudicato (il quale ha ad oggetto solo il rapporto giuridico oggetto del processo pregiudicato – c.d. questione pregiudiziale in senso logico), a meno che per domanda di una delle parti non debba essere decisa con efficacia di giudicato (art. 34 cod. proc. civ.)

 

Le motivazioni

Il punto che interessa, ovviamente, è che l’eventuale giudicato sul rapporto pregiudicante spiega efficacia nel processo pregiudicato. “Quando i soggetti del rapporto pregiudiziale non coincidono con quelli del rapporto condizionato, per un verso nel processo relativo a quest’ultimo rapporto non può accertarsi con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale su domanda di una delle parti perché queste, non essendo titolari del rapporto in questione, sono sfornite della legittimazione ad agire su tale rapporto”: evenienza che pertanto non può mai sorgere – puntualizza la Suprema Corte – nel caso di azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 144, comma 3, cod. assicurazioni, per la presenza del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno.

Per l’altro verso, però – continua la Suprema Corte – il giudicato sul rapporto pregiudicante, seguendo la teoria del giudicato riflesso, esplica la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a quello oggetto del primo giudizio, stante il nesso sostanziale di dipendenza giuridica. Restando nel campo dell’assicurazione sulla responsabilità civile, la responsabilità risarcitoria del danneggiante, la quale costituisce l’effetto della fattispecie di illecito civile, a sua volta costituisce fatto costitutivo, unitamente all’esistenza del contratto di assicurazione, dell’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il danneggiante”.

Seguendo dunque la teorica del giudicato riflesso, il giudicato fra danneggiato e danneggiante, in relazione all’esistenza della responsabilità ed all’ammontare del debito, sarebbe opponibile all’assicuratore che non abbia partecipato al giudizio fra danneggiato e danneggiante, ove l’assicurato agisca per essere tenuto indenne dalle conseguenze svantaggiose della sua soccombenza, ovvero agisca in sede risarcitoria lo stesso danneggiato nel caso di assicurazione obbligatoria.

L’effetto giuridico della responsabilità resta accertato come rapporto giuridico, e dunque con efficacia di giudicato anche per il terzo, e non quale mero fatto, suscettibile di accertamento incidenter tantum nella fattispecie di cui il terzo è parte.

Nell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, spiega la Cassazione, la relazione di pregiudizialità-dipendenza è ciò che rende ad interesse unisoggettivo un’obbligazione la quale, per effetto dell’azione diretta, “diventa obbligazione solidale.

La previsione dell’azione diretta del danneggiato contro la società assicuratrice comporta infatti che responsabile del sinistro ed assicuratore rispondano in solido nei confronti del danneggiato, il primo per l’intero danno, il secondo nei limiti del massimale (salva la ricorrenza delle ipotesi di responsabilità ultramassimale). Si tratta di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo perché l’una obbligazione esiste se esiste l’altra e nel rapporto interno il debito ricade interamente su una parte (secondo l’archetipo della fideiussione).

La giurisprudenza da lungo tempo è costante nel ritenere che nell’assicurazione obbligatoria assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato nei limiti del massimale, in funzione di rafforzamento dell’interesse del creditore, coerentemente allo scopo della legge n. 990 del 1969.

Tale conclusione si colloca nel quadro del processo di astrazione della solidarietà, quanto all’eadem causa obligandi, per essere essa riferita all’identità dello scopo e della prestazione (eadem res debita) cui i diversi rapporti tendono, processo che ormai ampiamente caratterizza la giurisprudenza, come è testimoniato dalle ipotesi di solidarietà passiva nell’ambito di obbligazioni con fonti eterogenee, fra le quali la solidarietà basata su diversi titoli contrattuali.

L’inquadramento dell’assicurazione obbligatoria nella solidarietà passiva comporta l’applicabilità dell’art. 1306 cod. civ., per cui il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può valere contro il terzo assicuratore, mentre può valere a favore di quest’ultimo ove questi manifesti la volontà di avvantaggiarsene. La presenza della solidarietà passiva impedisce l’effetto del giudicato riflesso, che conseguirebbe al nesso di pregiudizialità-dipendenza, e consente l’operatività del solo giudicato favorevole al terzo”.

Secondo la Cassazione, dunque, la qualificazione in termini di solidarietà passiva della vicenda dell’assicurazione obbligatoria sarebbe già di per sé argomento sufficiente per superare la tesi dell’efficacia riflessa del giudicato nella materia de qua. “Una tale interpretazione del sistema normativo, che lasci ferma la tesi dell’efficacia del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, condurrebbe però ad un esito ermeneutico privo di ragionevolezza sul piano costituzionale.

Non sarebbe infatti ragionevole un trattamento non uniforme dell’assicuratore, che nel caso di assicurazione obbligatoria non risente quale debitore solidale del giudicato sfavorevole ove si tratti dell’azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, mentre nel caso dell’azione di rivalsa promossa dal danneggiante quel giudicato può essergli opposto, assumendo che la regola di cui all’art. 1306 cod. civ. riguardi il rapporto fra il creditore e uno dei debitori in solido ma non quello fra danneggiante e assicuratore in sede di regresso”.

Un trattamento diseguale, questa volta dal lato del danneggiato, che diventa ancor più irragionevole laddove si consideri che la disciplina dell’assicurazione obbligatoria è improntata, mediante l’istituto dell’azione diretta, ad una tutela rafforzata del danneggiato e proprio in un tale ambiente di tutela al danneggiato non sarebbe consentito ciò che invece sarebbe concesso al danneggiante, opporre il giudicato all’assicuratore.

La coerenza costituzionale dell’interpretazione impone pertanto alla Cassazione di allargare l’indagine anche all’altro argomento che milita nel senso della non opponibilità del giudicato al terzo assicuratore, argomento anch’esso di tipo costituzionale.

La tesi dell’opponibilità del giudicato al terzo titolare di rapporto dipendente – premette la Suprema Corte – introduce un’incoerenza già sul piano del sistema processuale. Come riconosciuto da Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707, l’art. 106 cod. proc. civ. prevede sia l’ipotesi in cui, con la chiamata in causa, il garantito esercita l’azione di regresso, sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti, con efficacia estensiva della legittimazione del garante rispetto all’accertamento del rapporto principale.

La partecipazione al processo del garante, senza proposizione della domanda nei suoi confronti, mira a rendergli opponibile il giudicato sul diritto pregiudiziale fatto valere tramite la domanda. Non è coerente alla necessità di provocare la partecipazione al processo del titolare del rapporto dipendente per rendergli opponibile il giudicato l’istituto dell’efficacia riflessa, il quale consentirebbe dì opporre al terzo estraneo il giudicato per il solo fatto dell’esistenza del nesso di pregiudizialità-dipendenza e senza passare per la «denuncia della lite» (così definita dalla dottrina) evocata dall’art. 106. Si tratta del resto di una possibilità negata dalla stessa Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707, la quale menziona la dottrina secondo cui il giudicato sul rapporto pregiudiziale senza la partecipazione al processo del terzo garante non è a lui opponibile”.

La sentenza fa notare come sia significativo che questo “importante arresto delle Sezioni Unite smentisca la teoria dell’efficacia riflessa. Ulteriore contraddizione ricorre poi fra l’istituto dell’efficacia riflessa del giudicato e quello del litisconsorzio processuale.

A differenza del litisconsorzio necessario sostanziale (art. 102 cod. proc. civ.), che ha carattere originario in quanto protettivo dell’interesse dell’attore ad un provvedimento giurisdizionale utile, il litisconsorzio necessario processuale, che sopravviene in fase di appello (cfr. Cass. sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707), mira a prevenire la formazione di giudicati che, in mancanza della necessaria persistenza delle parti in sede di impugnazione, potrebbero essere contrastanti”. Ne consegue che, nel caso di soccombenza in primo grado dell’attore, questi dovrà proporre l’impugnazione, stante l’insorto litisconsorzio processuale e l’acquisita trilateralità del rapporto, anche nei confronti del garante. “Solo a queste condizioni l’eventuale giudicato favorevole all’originario attore può esplicare efficacia nel rapporto fra garantito e garante.

Una tale conclusione è in contraddizione con l’assunto dell’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente da quello oggetto di giudicato, efficacia sussistente per il sol fatto del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti e per la quale non è richiesta la partecipazione del titolare del rapporto dipendente al processo relativo al rapporto pregiudicante”.

La Cassazione, infine, rileva anche, con riferimento all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la “disarmonia sul piano sistematico” che si avrebbe con riferimento a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del codice delle assicurazioni. “Mentre è previsto dalla legge il litisconsorzio necessario con il responsabile del danno quando sia promossa l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, litisconsorzio processuale e non sostanziale perché finalizzato all’opponibilità del giudicato e non all’utilità del medesimo (potendo ben essere pronunciata la sentenza di condanna nei confronti del solo assicuratore), nel caso di azione promossa nei confronti del solo responsabile del danno il giudicato sarebbe opponibile all’assicuratore rimasto terzo rispetto al giudizio di responsabilità”.

 

La teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo non è più sostenibile

Tutte ragioni di ordine costituzionale che, secondo gli Ermellini, rendono ormai “non più sostenibile, dopo che la giurisprudenza vi ha aderito per qualche decennio, la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente.

A questo proposito si deve prendere atto del fatto che la dottrina, a cui la giurisprudenza aveva inizialmente attinto per la recezione dell’istituto del giudicato riflesso, ha da lungo tempo, ed in particolare dagli anni Settanta del secolo scorso, progressivamente abbandonato l’istituto in questione, facendo prevalere la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell’art. 24 cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., ed in particolare nel principio del contraddittorio. Questa articolazione di principi costituzionali è incompatibile con un istituto, quale quello dell’efficacia riflessa, cui la giurisprudenza continua sovente ancora a fare riferimento”.

Infatti, facendo applicazione dell’efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile, “senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa”.

Il superamento dell’efficacia riflessa del giudicato, riconosce la Cassazione, lascia però aperta la questione del bilanciamento fra il principio del contraddittorio e quello di coerenza degli accertamenti giurisdizionali circa il modo di essere dei rapporti giuridici. Bilanciamento che resta affidato alle norme di diritto positivo, mentre l’efficacia riflessa riposava su una costruzione dogmatica.

Con riferimento al fenomeno dei nessi di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti, ferma la regola che l’efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall’art. 1306 cod. civ. il principio generale secondo cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo possono da questi, laddove manifesti l’intenzione di avvalersene, essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato secundum eventum litis.

All’infuori dei confini indicati non resta che l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, cui non di rado la giurisprudenza ha fatto riferimento proprio a proposito di rapporto pregiudiziale inter alios, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento.

Tale è l’efficacia che il giudicato reso fra danneggiato e danneggiante può avere nei confronti dell’assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, sia quando agisca il danneggiato in sede di azione diretta, sia quando agisca il danneggiante in sede di rivalsa. Alla luce dell’assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, si può tenere conto anche delle prove acquisite nel processo svoltosi nei confronti del solo responsabile civile”.

Anche dunque nel caso di esercizio della rivalsa da parte del danneggiante, come nel caso di azione diretta promossa dal danneggiato, il giudicato relativo al rapporto pregiudiziale e le prove raccolte nel relativo processo restano prova documentale di cui l’attore può avvalersi nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore, senza che possa trovare applicazione il principio alla base dell’art. 1485, comma 1, cod. civ.. 2.7.

Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Cassazione conclude enunciando quindi il seguente principio di diritto: “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”.

 

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