Colpevole e punibile il medico “maldestro” con il bisturi

La condotta del sanitario “maldestro” che utilizza gli strumenti chirurgici in modo inappropriato, e tale da determinare lesioni al paziente, non può essere ricondotta alle ipotesi di colpa lieve per sola imperizia che determinano causa di non punibilità del medico ai sensi dell’art. 590-sexies del Codice penale introdotto dalla cosiddetta Legge “Gelli-Bianco”.

A chiarire il concetto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28086/19 depositata il 27 giugno 2019, relativamente a un procedimento penale legato a un intervento di mastoplastica additiva riuscito male.

 

Condannato in primo e secondo grado il chirurgo estetico per lesioni colpose

Una paziente napoletana nel 2009 si era rivolta a un chirurgo estetico per aumentare il volume del seno e il medico l’aveva sottoposta ad un  intervento di mastoplastica additiva presso la clinica dove operava, ma le aveva causato gravi danni.

Il professionista è stato quindi condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di lesioni personali colpose alla pena (sospesa) di un mese di reclusione e a risarcire la donna, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia.

Più specificatamente, sulla scorta della perizia redatta dal consulente tecnico d’ufficio incaricato ad hoc, gli è stato contestato, in quanto capo dell’équipe medica, di non aver sottoposto la sua paziente a indagini strumentali volte ad acquisire l’esatta conformazione del torace e, soprattutto, nell’effettuazione dell’incisione sulla mammella sinistra, di non aver controllato con precisione la quantità di corrente elettrica da erogare dall’elettrobisturi provocando una grave lacerazione dei muscoli intercostali interni ed esterni della pleura parietale e del tessuto vascolare della paziente e determinando un indebolimento permanente dell’organo respiratorio e fisiognomico della donna.

L’intervento era stato interrotto e la paziente trasferita all’ospedale Cardarelli, dove era rimasta ricoverata per circa dieci giorni, pur non avendo corso pericolo di vita.

 

Ricorso in Cassazione per causa di non punibilità

La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato il giudizio di colpevolezza, ma l’imputato ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo tre motivi di doglianza. Quello che qui interessa è il terzo nel quale il legale del medico osserva che, anche a voler configurare un’ipotesi di imperizia per colpa lieve, il suo assistito doveva comunque esser esente da responsabilità ai sensi dell’art.590 sexies cod. pen, aggiungendo che la sentenza di primo grado  aveva riconosciuto nella condotta colposa un profilo di imperizia per errore tecnico, confermando l’adeguatezza dell’intervento successivo del chirurgo nella gestione della complicanza verificatasi.

Insomma, secondo la difesa del medico sussistevano i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., in quanto la condotta materiale era peraltro stata posta in essere da un terzo, il suo “aiuto” (e non dall’imputato), e la vita della paziente non era stata messa in pericolo.

La Suprema Corte chiarisce subito che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

Ma gli Ermellini entrano comunque nella disamina dei motivi di ricorso dichiarando infondato quello con cui l’imputato ha invocato  il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies cod. pen. o, in subordine, di quella disciplinata all’art. 131 bis cod. pen.. “Il secondo comma dell’art. 590 sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) – ricorda la Cassazione – è norma più favorevole rispetto all’art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell’area di operatività della colpevolezza, operante – ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) – nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell’applicazione delle stesse (Sez. 4, n. 50078 del 19/10/2017, Cavazza, Rv. 270985)”.

 

Esclusa la causa non punibilità per l’uso maldestro del bisturi

Premesso questo, però, i giudici del Palazzaccio evidenziano come il caso in esame “non integri un’ipotesi di colpa lieve per sola imperizia disciplinata dall’art. 590 sexies cod. pen., avendo i giudici di merito configurato la colpa anche sotto i profili dell’imprudenza e della negligenza e, in particolare, delle modalità inappropriate di uso degli strumenti chirurgici.

Il taglio provocato per effetto dell’uso maldestro dell’elettrobisturi è del tutto estraneo alla tematica del rispetto delle linee guida.

Poiché il medico non ha valutato la conseguenza negativa conosciuta o conoscibile di un intervento chirurgico, non può dirsi che abbia applicato le linee guida.

Il loro rispetto è stato riconosciuto dai giudici di merito nelle (sole, ndr) condotte del sanitario immediatamente successive al fatto (l’incisione per garantire il necessario drenaggio, che aveva comunque procurato una lesione di un centimetro e l’immediato invio della paziente all’ospedale Cardarelli munito di reparto di terapia intensiva”.

E la Suprema Corte sottolinea come l’attuazione di tali tempestivi ed efficaci comportamenti sia valso il riconoscimento al medico, da parte del Tribunale, delle circostanze attenuanti.

In riferimento, infine, al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., “la Corte d’appello ha logicamente evidenziato i plurimi profili di responsabilità e il rilevante errore tecnico, circostanze tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata” conclude la Suprema Corte, respingendo anche gli elementi addotti a proprio fattore dal medico, quali la responsabilità di un terzo soggetto, il suo “aiuto”, “che non risulta riscontrata all’esito dell’istruttoria dibattimentale, o la mancata messa in pericolo di vita della paziente, ipotesi già esclusa dalla tipologia di reato contestata”.

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