LA “COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” NELLE RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Compensatio lucri cum damno, letteralmente “compensazione del guadagno con il danno”, è il brocardo latino che comprende i casi in cui da un fatto negativo (illecito) si generano anche conseguenze vantaggiose per il danneggiato. E’ del 22 maggio scorso l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, tramite gli arresti nn. 12564, 12565, 12566 e 12567, ha fornito importanti criteri interpretativi in ordine a questa fattispecie.

I casi da cui originano le pronunce

La sentenza 12564 trae origine dalla domanda di risarcimento di una vedova per tutti i danni subiti dalla scomparsa del marito, deceduto a seguito di incidente stradale, compresa la perdita di tutti i contributi economici che le erano stati erogati in vita dal de cuius.

Il caso deciso dalla sentenza n. 12565 riguarda la tragedia di Ustica e, in particolare, la domanda di indennizzo della società proprietaria del velivolo contro i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti.

La sentenza 12566 ha ad oggetto l’incidente occorso al conducente di un motociclo, qualificato come danno in itinere, cioè con intervento dell’assicuratore sociale.

La sentenza 12567, infine, attiene a un caso di medical malpractice, ossia la domanda di risarcimento proposta dai genitori, quali esercenti la potestà ed in proprio, di una bambina gravemente lesionata per ritardata esecuzione di parto cesareo.

La Terza Sezione aveva rimesso i casi tramite ordinanza alle Sezioni Unite perché dirimessero i contrasti di giurisprudenza relativi a questi quesiti:

  • se dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto all’avente diritto (moglie in questo caso) va detratto l’ammontare capitalizzato della pensione di reversibilità di cui gode la superstite (sentenza 12564);
  • se nell’ammontare del danno da fatto illecito debba essere detratto l’indennizzo assicurativo ottenuto in conseguenza di quel medesimo fatto e, in particolare, se alla società proprietaria del velivolo vada scomputato nel danno da fatto illecito richiesto quanto essa ha già ottenuto a titolo di indennizzo dalla compagnia assicuratrice dell’aereo (sentenza 12565);
  • se dal risarcimento del danno da incidente stradale causato da terzo, debba essere detratto quanto riconosciuto a titolo di rendita per inabilità permanente dall’Inail in favore di un lavoratore infortunatosi nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro (sentenza 12566);
  • se nel danno patrimoniale riconosciuto per un minore macroleso a seguito di responsabilità sanitaria debbano essere detratte, dal totale delle spese di assistenza personale qualificata, quelle dell’accompagnatoria già riconosciute dall’Inps (sentenza 12567).

La vera questione sottesa è se dall’ammontare di un risarcimento erogato in favore di un soggetto debba o no essere sottratto l’ammontare dei vantaggi patrimoniali che, a diverso titolo, si generano in conseguenza di quello stesso fatto. Quindi la domanda posta alle Sezioni Unite era se la “compensatio” operi come regola generale del diritto o solo in relazione a determinate fattispecie, se cioè bisogna sempre detrarre dal patrimonio del danneggiato prima del fatto illecito il patrimonio dello stesso dopo il fatto, o se bisogna prima procedere alla liquidazione e poi, eventualmente, dare corso alla compensatio.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite

Il principio della compensatio lucri cum damno è ben radicato nel pensiero della Corte di Cassazione da tempo. Si parla, non a caso, di “indifferenza del risarcimento” nel senso che: “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. III, 11.7.1978 n. 3507).

Ciò che è sempre rimasto controverso è la portata di tale principio e il suo ambito di operatività, i limiti entro i quali la compensatio può trovare applicazione, specie nei casi in cui il vantaggio patrimoniale accumulato dal danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da altri elementi quali un diverso titolo e i soggetti obbligati siano a loro volta diversi.

Questo è uno dei temi sottostanti alle soluzioni di cui alle sentenze in commento, ovvero se l’incremento patrimoniale ottenuto dal danneggiato, grazie ad un beneficio patrimoniale collaterale avente un proprio titolo e una diversa relazione causale con un diverso soggetto obbligato – per legge o per contratto – a quella erogazione, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi al risarcimento o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.

Sino ad oggi, la Corte aveva sempre risolto il dilemma applicativo dell’istituto della compensatio, in presenza di diversi soggetti obbligati, con l’applicazione del cumulo del vantaggio patrimoniale. La compensatio, infatti, potrebbe operare “solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto”, mentre non opera “quando il vantaggio derivi da titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto condizione (la mera occasione e non la causa, ndr) perché il diverso titolo spieghi la sua efficacia” (Cass., Sez. III 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. III, 28 luglio 2005, n. 15822).

Tuttavia, le ordinanze di rimessione si proponevano già di superare questo tipo di interpretazione asimmetrica dell’art. 1223 c.c. con una verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno, tramite un test eziologico legato al criterio causale delle poste di danno e del beneficio.

Le Sezioni Unite disattendono quest’impostazione, criticandola per l’eccessivo automatismo ad essa sotteso, perché condurrebbe a un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito del danneggiante (ad es. in caso di morte del congiunto e nuova prestazione lavorativa del danneggiato avente diritto prima inoccupato; oppure alle conseguenze positive derivanti dall’accettazione di eredità da parte degli eredi della vittima).

Affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finirebbe “per ridurre la quantificazione del danno, e l’accertamento della sua stessa esistenza, ad una mera operazione contabile, trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.

In realtà le Sezioni Unite ritengono che sia proprio la funzione del vantaggio patrimoniale conseguito a dover avere rilievo decisivo nell’indagine, per cui la prospettiva “non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.

Nessuna applicazione automatica del principio ma “un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, una ragionevole applicazione del diffalco”.

Coincidenza di soggetto erogatore del risarcimento e del vantaggio patrimoniale

In tale caso, secondo le Sezioni Unite opera sempre la compensatio. Ritengono infatti i giudici del Palazzaccio che le ipotesi in cui, “pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (…), vi è piena operatività della compensatio: “vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa”.

Non coincidenza di soggetto tra chi è tenuto al risarcimento e chi eroga la prestazione patrimoniale

In caso invece di diversità di soggetti, la Cassazione ritiene debbano sussistere due requisiti fondamentali. Il primo è operare un vaglio tra “classi di casi”, ovvero verificare la funzione specifica esercitata dal vantaggio patrimoniale (ad esempio nel caso di assicurazione sulla vita non si avrà mai alcuna compensatio tra l’indennità ed il risarcimento, “perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante”).

Il secondo è la sussistenza di un meccanismo di rivalsa/surroga in capo all’erogatore del vantaggio patrimoniale. Dice, infatti, la Corte che è solo se esiste un diritto di surroga o di rivalsa o recupero “teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale”, che potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento”. In assenza di questo meccanismo si finirebbe, secondo la Corte, per premiare ingiustamente il danneggiante, poiché attraverso il non cumulo esso potrebbe vedere ingiustamente alleggerita la propria posizione.

Dopo queste doverose premesse (diversità di soggetti – verifica per caso concreto – funzione del vantaggio patrimoniale e sussistenza del meccanismo di rivalsa/recupero), veniamo alle soluzioni della Suprema Corte ai casi concreti prima esposti.

Quando la compensatio lucri cum damno è inapplicabile – sent. n. 12564 S.U. 22.5.2018

Le Sezioni Unite escludono che la pensione di reversibilità debba essere decurtata dal risarcimento del danno patrimoniale. Quanto alla “funzione” dell’emolumento, la Corte precisa infatti che l’erogazione della pensione di reversibilità «non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito, ma costituisce, piuttosto, l’adempimento di una promessa», e cioè quella che, «a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l’origine dell’evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno». La pensione di reversibilità costituisce, cioè, una specifica tutela previdenziale che protegge i superstiti dall’insorgenza di uno stato di bisogno a seguito della morte del familiare.

In questo caso la Corte ritiene che il beneficio ottenuto dal superstite tragga origine dai sacrifici svolti in vita dal defunto e che il fatto illecito sia soltanto un’occasione per il sorgere di un’attribuzione patrimoniale che trova la sua ragione giustificatrice, appunto, nel rapporto di lavoro pregresso e nei contributi versati dal deceduto che si configurano come una serie causale autonoma e indipendente rispetto alla circostanza che determinò la morte.

Da ultimo, la Corte rileva giustamente come il legislatore non abbia comunque previsto alcun meccanismo di surroga/rivalsa che consenta all’assicuratore sociale di ottenere dal responsabile il pagamento dell’importo capitalizzato della reversibilità: ed infatti, nessuna delle norme richiamate da Cass. Civ., sez. III, 13.06.2014 n. 13537 (art. 1916, comma IV c.c.; art. 14 l. 222/1984; artt. 41 e 42 l. n. 183/2010) «lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro dell’Inps nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del congiunto».

Applicazione della compensatio lucri cum damno sent. n. 12565 S.U. 22.5.2018

Nella seconda delle sentenze in oggetto, invece, la Corte ritiene l’istituto pienamente applicabile. La funzione dell’indennità assicurativa, infatti, è quella di risarcire il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso. In pratica: “soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”.

Quando si verifica un sinistro per il quale sussiste la responsabilità di un terzo, i due diritti di credito spettanti al danneggiato, “pur avendo fonte e titolo diversi, tendono a un medesimo fine: il risarcimento del danno provocato dal sinistro all’assicurato danneggiato”, ovvero: “l’eliminazione del danno causato nel patrimonio dell’assicurato danneggiato per effetto della verificazione del sinistro”.

Ne consegue quindi che, quando il risarcimento del danno interviene prima dell’indennizzo assicurativo, questo non avrà luogo, diversamente quando è l’indennizzo ad essere stato erogato prima del risarcimento, interverrà il meccanismo della surroga, che consente all’assicuratore di vedersi ripetere quanto erogato dal terzo responsabile.

La surrogazione ex articolo 1916 “funge da meccanismo di raccordo”, ed è fondamentale, in quanto, “mentre consente all’assicuratore di recuperare aliunde quanto ha pagato all’assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovutagli dal terzo responsabile a titolo di risarcimento, e di conseguire così due volte riparazione del pregiudizio subito”.

Viene così rispettato il principio indennitario, più volte ribadito dalla miglior giurisprudenza (desumibile dagli articoli 1882, 1904 1905 c.c., articolo 1908 c.c., comma 1, articolo 1909 c.c., articolo 1910 c.c., comma 1 vedi Cass Sez. 3, 29 gennaio 1973, n. 293; Cass., Sez. 3, 7 giugno 1977, n. 2341; Cass., Sez. 3 maggio 1979, n. 2595). Viene altrettanto salvaguardato, in questo modo, “il principio di responsabilità (articoli 1218 e 2043 c.c.), per cui l’autore del danno è in ogni caso tenuto all’obbligazione risarcitoria, senza possibilità di vedere elisa o ridotta l’entità della relativa prestazione per effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata”.

Peraltro, in tema di surroga la Corte non condivide l’interpretazione di questo istituto secondo il principale filone giurisprudenziale fin qui sostenuto, ovvero che la surroga dell’assicuratore opererebbe solo a partire dalla comunicazione dell’avvenuto indennizzo da parte dell’assicuratore, in assenza della quale comunicazione il diritto non sussisterebbe. La Corte disattende quest’orientamento, stabilendo invece che “il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile”. Di conseguenza, “poiché nel sistema dell’articolo 1916 c.c. è con il pagamento dell’indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis all’assicuratore, deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che l’assicuratore si astenga dall’esercitarli”.

In definitiva, “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto“. Il danneggiato, pertanto, “una volta che abbia riscosso l’indennizzo dal proprio assicuratore, non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico”.

Il danno in itinere con intervento dell’assicuratore socialesent. n. 12566 S.U. 22.5.2018

Nel caso di rendita o comunque di prestazioni erogate dall’assicuratore sociale (in questo caso l’Inail), “la rendita corrisposta soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore”.

Non solo la funzione è dunque analoga tra rendita Inail e danno civilistico, ma “il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell’infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all’Inail l’importo corrispondente al valore della rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato”

Il disposto è quello regolato dagli artt. 1916 c.c. e art. 142 Cod. Ass. che disciplina un articolato sistema di dichiarazioni, tramite le quali l’assicuratore privato è in grado di conoscere il diritto del danneggiato a ricevere determinate prestazioni dall’ente sociale. Anche in questo caso, la surrogazione impedisce al danneggiato di poter godere contemporaneamente di prestazioni erogate per il medesimo fine e, al tempo stesso, consente all’Ente erogante di recuperare le prestazioni svolte in favore del beneficiato dal soggetto terzo responsabile.

La massima, quindi, per la questione in oggetto è la seguente: “L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.

L’indennità accompagnatoria quale prestazione sanitariasent. n. 12567 S.U. 22.5.2018

La decisione n. 12567/2018 fa riferimento alla Legge 11 febbraio 1980, che riconosce l’indennità di accompagnamento in favore di coloro i quali, anche minorenni, necessitano di assistenza continua, anche per la deambulazione: prestazione, questa, che ha sicuramente una funzione “solidaristica ed assistenziale”.

Secondo le S. U., peraltro, per applicare la c.d. compensatio in tale ipotesi, deve ricorrere una duplice condizione. La prima è che “il vantaggio abbia la funzione di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito”. La seconda condizione è che “sia legislativamente previsto un meccanismo di riequilibrio idoneo ad assicurare che il responsabile dell’evento dannoso, destinatario della richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima, sia collateralmente obbligato a restituire all’amministrazione pubblica l’importo corrispondente al beneficio da questa erogato all’assistito”.

L’esito di queste verifiche nel caso di specie induce a ritenere “applicabile lo scomputo compensatio, con la sottrazione, dall’ammontare del risarcimento del danno, del valore capitalizzato della indennità di accompagnamento”. Anche in questo caso l’indennità è volta a ristorare il medesimo pregiudizio patrimoniale del danneggiato, ovvero quello di dover retribuire personale qualificato affinché presti assistenza ad un soggetto danneggiato.

D’altro canto, “la presenza di uno strumento di riequilibrio, idoneo a escludere che l’autore della condotta dannosa finisca per giovarsi di quella erogazione solidaristica e nello stesso tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 41, che consente all’ente erogatore di pensioni, assegni ed indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente e corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, di recuperarle nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”.

L’art. 41 della L. n. 183 del 2010 “determina i presupposti non solo per il recupero da parte dell’istituto erogatore, ma anche per una imputazione del beneficio collaterale del risarcimento, non potendo l’autore della condotta colposa essere tenuto a rispondere due volte per lo stesso fatto, una volta (verso il danneggiato) per un importo pari all’intero ammontare del danno risarcibile, l’altra (verso l’amministrazione pubblica) per un importo corrispondente al valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento erogato dall’Inps”.

Quindi, per quel che attiene alle spese di assistenza qualificata da erogarsi al neonato rimasto lesionato in occasione del parto, la massima delle Sezioni Unite ricavabile dal caso in oggetto è la seguente: “Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto”.

Tutto chiarito quindi in termini di compensatio?

Non proprio, perché la Cassazione ha più volte precisato che ai quattro quesiti oggetto delle sentenze si è voluto rispondere solo nei limiti della loro rilevanza, per voler quindi dare una risposta concreta ad un contrasto giurisprudenziale. Nessuna regola generale ed omnicomprensiva, quindi, ma, di volta in volta, esame del caso specifico e verifica preliminare dei presupposti di applicazione della compensatio (funzione dell’indennizzo e possibilità di surroga della prestazione erogata).

La dibattuta questione delle polizze infortuni

Certamente grande rilievo e financo preoccupazione potrebbero destare le pronunce in oggetto in relazione alle diffusissime polizze infortuni che – sia chiaro – non sono oggetto delle sentenze esaminate. Certamente esse coprono o soddisfano un bene che non è il danno non patrimoniale tipico del risarcimento danni.

Le tabelle sulle quali le polizze infortuni si basano sono, infatti, di diversa fonte (Ania/Inail nelle polizze infortuni private), come diversi sono i parametri monetari di liquidazione (peraltro la Cassazione in passato definì lecita la sproporzione tra le indennità previste nella polizza e le conseguenze realmente invalidanti del soggetto percettore, v. Cass. 5119/2002). Le polizze infortuni, in realtà, vanno a coprire le conseguenze negative nei termini di quella che un tempo era definita la “capacità lavorativa generica” (ovvero la generica attitudine lavorativa certamente diversa dal pregiudizio biologico permanente non patrimoniale).

Alla luce della disamina che precede, quindi, è possibile affermare che non dovrebbero sussistere dubbi sulla cumulabilità di indennizzo e risarcimento. Peraltro, già in precedenza (Cass. 13233/2014), gli Ermellini avevano evidenziato che “(…) la detrazione dal risarcimento del danno aquiliano dell’indennizzo assicurativo percepito dalla vittima in virtù di una assicurazione contro gli infortuni esige che il danno patito ed il rischio assicurato coincidano: se l’assicurazione copre il danno da perdita della capacità di lavoro (danno patrimoniale), e la vittima del fatto illecito abbia subito soltanto un danno biologico (danno non patrimoniale), nessuna detrazione sarà possibile, a nulla rilevando che l’assicuratore abbia, per effetto di particolari clausole contrattuali che ammettano l’indennizzabilità d’un danno presunto, pagato ugualmente l’indennizzo”.

In sostanza veniva anticipato uno dei due principi cardine delle pronunce commentate, la funzionalità del beneficio deve essere la medesima del risarcimento. Ad una attenta lettura di tutte e tre le decisioni qui esaminate, del resto, ove le SSUU hanno deciso per l’applicabilità del principio de quo, si può notare che si parla di “pregiudizio identico” (n. 12565/18), “stesso titolo” (n. 12566/18), “medesimo pregiudizio” (n. 12567/18).

Va altresì rilevato che nessun contratto di polizza infortuni informa il contraente della possibilità di non ricevere alcun indennizzo in caso di evento generatosi a seguito di fatto illecito e in presenza di un civilmente responsabile: conseguenza che già darebbe luogo ad una macroscopica diversità di tariffe e premi, laddove l’indennità non venisse poi effettivamente erogata.

 

avv. Andrea Piccoli

Foro di Treviso

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