Il cambio contatore va sempre effettuato in presenza del cliente

Nei contratti di somministrazione lo strumento che misura il consumo va installato o sostituito sempre in contraddittorio, cioè in presenza dell’utente, viceversa eventuali pretese da parte dell’azienda somministratrice per maggiori consumi non potranno trovare accoglimento.

E’ una sentenza importante a tutela dei consumatori quella, la n. 21564/22, depositata il 7 luglio dalla Cassazione, che ha affrontato una delle questioni calde in tema di utenze, il cambio di contatore, tanto più in questo periodo storico di caro-bollette.

 

Utente impugna la mega fattura contestando il cambio di contatore avvenuto in sua assenza

La  vicenda. Nel 2013 il titolare, da oltre dieci anni, di un contratto di somministrazione di energia elettrica aveva citato in giudizio la società fornitrice proponendo un azione di accertamento negativo in relazione a una fattura nella quale gli erano stati conteggiati consumi a conguaglio per un arco di tempo di circa otto mesi, indicandoli come decisamente superiori ai consumi medi dei mesi precedenti. 

L’utente aveva contestato la fattura anche con un reclamo, lamentando il fatto che essa si basava sull’ultima lettura effettuata sul precedente misuratore, che era stato sostituito il 21 agosto 2012 ma in assenza dei titolari, e per opera di un soggetto che sarebbe stato del tutto estraneo e non autorizzato a sostituirli:  una lettura che sarebbe stata inattendibile, in quando da essa emergeva un consumo decuplicato rispetto a quello dei mesi precedenti. Dunque, il consumatore aveva denunciato sia la rilevazione del consumo, ai fini dell’accertamento del credito, effettuata in difetto di contraddittorio, sia l’eccessività dei consumi rispetto ai mesi precedenti, probabilmente derivante dal malfunzionamento del vecchio contatore, che però non era più verificabile. 

Il giudice di pace tuttavia aveva rigettato la domanda. L’utente aveva appellato la decisione ma il Tribunale di Palmi, pur riconoscendo che effettivamente il cambio del contatore non era stato effettuato regolarmente perché era mancato il contraddittorio, accogliendo quindi il primo motivo di appello, aveva tuttavia rilevato come in quella sede fosse stata effettuata anche una rilevazione fotografica che attestava l’ultima lettura, concludendo pertanto che, anche se il procedimento di sostituzione del misuratore era stato irregolare, i consumi potevano comunque ritenersi provati. Con conseguente, nuovo rigetto dell’impugnazione e condanna del consumatore anche al pagamento delle spese processuali.

Il titolare dell’utenza, tuttavia, non si è dato per vinto e ha proposto ricorso anche per Cassazione con svariati motivi di doglianza. In particolare, il ricorrente ha lamentato il fatto che la sentenza di secondo grado avesse da un lato accertato l’illegittimità dell’operazione di sostituzione del vecchio contatore avvenuta non in sua presenza, e dall’altro avesse comunque ritenuta raggiunta in quello stesso contesto la prova del credito contestato mediante una foto che ritraeva, a detta della società erogatrice, il quadro del vecchio misuratore, sostituito senza interpellare il cliente. 

 

Il cambio senza contraddittorio del vecchio misuratore ha precluso ogni controllo all’utente 

Il ricorrente contestava anche il fatto che il tribunale avesse ritenuto che la mancata contestazione di quella riproduzione fotografica da parte sua implicasse indirettamente una sua “ammissione”: in realtà, egli aveva contestato la regolarità dell’intero procedimento da cui quegli elementi di prova scaturivano, ovvero l’avvenuta sostituzione del contatore a sua insaputa e quindi illegittimamente e senza contraddittorio con l’utente. Infine, evidenziava come la sentenza avesse in effetti accertato l’abnormità dei consumi rilevati sul vecchio contatore al momento della dismissione rispetto a quelli pregressi, omettendo però di esaminare la possibile causa di tale anomalia, nonché di valutare il fatto decisivo rappresentato dalla preclusione di operare una verifica tecnica sull’efficienza dell’impianto derivante sempre dall’illegittima sostituzione del misuratore in assenza dei titolari dell’utenza. Sostituendolo in questo modo la società di amministrazione aveva precluso ogni possibilità di controllare la fondatezza delle contestazioni.

La Suprema Corte ha dato ragione al cliente convenendo sul fatto che il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione delle regole relative alla ripartizione dell’onere probatorio nei contratti di somministrazione, laddove la rilevazione dei consumi venga effettuata mediante lettura del contatore. “In tema di contratti di somministrazione – chiarisce la Cassazione – la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare l’incremento dei consumi”.

 

E’ la ditta erogatrice a dover provare la funzionalità del contatore

Pertanto, in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, incombe sul “somministrante” l’onere di dare la prova della funzionalità del contatore. “E se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio – proseguono gli Ermellini – il consumatore, ove lamenti ecessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dell’obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base dl un contatore funzionante, è dipeso da use esterne alla sua volontà e a lui non imputabili”. 

Ma l’illegittima sostituzione del misuratore ha fatto venir meno questa prova

Se però, a fronte di una contestazione di mal funzionamento, l’impresa erogatrice non prova che il contatore funziona regolarmente, “cade la presunzione di consumo a carico del somministrato”, prosegue la Suprema Corte, asserendo come nel caso di specie “tale prova non sia stata  fornita, anzi è stata preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che, con l’irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio, ha impedito alla controparte, ma anche a se stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi”. 

 

E la foto nulla rileva per comprovare il consumo

Il conclusione, gli Ermellini convegno sul fatto che il giudice di merito, dopo aver accertato che il precedente contatore – sulla base della cui lettura era stata emessa la fattura cointestata, per eccessività dovuta proprio ad un lamentato mal funzionamento – “era avvenuta irregolarmente, non avrebbe potuto legittimamente fondare la prova del consumo di energia sulla rilevazione fotografica dell’ultima lettura risultante dal vecchio contatore, effettuata subito prima del definitivo e irregolare asporto del misuratore al di fuori del contraddittorio tra le parti”. 

Essendo infatti caduta la presunzione di veridicità della lettura stessa, “essa non spiegava più valore probatorio in ordine all’entità dei consumi. L’idoneità probatoria della prova fotografica è posta nel nulla dal venire meno della possibilità di fornire la prova contraria per fatto imputabile alla parte che se ne vuole avvalere”. Il ricorso è stato quindi accolto e la causa rinviata al tribunale di Palmi in diversa composizione.  

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