Cosa è e cosa copre la polizza RC Auto

Quando si acquista un veicolo bisogna considerare bene anche la sua copertura assicurativa. In Italia, per ogni tipo di veicolo a motore (non su rotaia) destinato a circolare su strade a uso pubblico o aree equiparate, l’art. 122 ex D.Lgs. n. 209/2005 impone (dal momento in cui esso è posto, in senso lato, “in circolazione” e anche per i danni correlati, come in caso di auto in sosta) l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – la R.C.A. -, teso a garantire il risarcimento dei danni a volte gravissimi subiti dalle vittime di sinistri.

Le conseguenze risarcitorie infatti possono rivelarsi difficilmente sostenibili da parte del “responsabile” con le sue sole risorse economiche.

 

I massimali “minimi”

A fronte di questo vige anche un obbligo a contrarre per le compagnie e l’art. 128 del D.Lgs. del 2005 stabilisce i massimali “minimi” non derogabili aggiornati a cadenza quinquennale e, a dall’11 giugno 2017, individuati in: € 6.070.000 per sinistro – indipendentemente dal numero delle vittime – per i danni a persone; € 1.220.000 per sinistro – indipendentemente dal numero delle vittime e delle cose danneggiate – per i danni a cose. Il massimale per il caso concreto sarà quello vigente al momento del sinistro, non della liquidazione. Con esso si indica il limite di esposizione economica per la compagnia (salvo alcuni casi di mala-gestio), non il massimo importo del danno risarcibile in assoluto.

I “terzi”

Non è considerato “terzo”, e non ha diritto a risarcimento, il conducente responsabile del sinistro. Non sono “terzi”, e non hanno diritto a risarcimenti per danni a cose, neanche il proprietario (o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) se non provano la circolazione del veicolo contro la loro volontà (prohibente domino), il coniuge non legalmente separato (ancorché in comunione dei beni), il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti, parenti o affini conviventi entro il terzo grado…

Il contratto “base”, le ulteriori garanzie, gli sconti e le clausole

Il Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che ogni compagnia debba pubblicare in una “nota informativa” le condizioni del contratto “base”. Vige la libertà di determinarne il costo e offrire separatamente ulteriori garanzie e servizi dietro preventivo ma, anche, l’obbligo di accettare le proposte dei clienti se conformi a condizioni e tariffe offerte.

L’art. 132-ter prevede anche sconti (es, per la scatola nera o altri meccanismi di sicurezza) e, in generale, le polizze devono contenere, almeno, una clausola “bonus/malus (collegata alla “classe di merito”, che aumenta o diminuisce i premi in sede di stipula o rinnovo a seconda del verificarsi o meno di un sinistro colpevolmente provocato in corso di periodo precedente), una clausola di franchigia (che prevede un contributo del soggetto assicurato in caso di sinistro colpevolmente causato o che, comunque, limita la responsabilità e, quindi, soggetta alle norme in tema di clausole vessatorie), a chilometraggio o clausole “miste”. Anche tali variazioni di premio vanno pubblicate contestualmente all’offerta in preventivo.

Collegata a questa previsione “generale” è l’introduzione (D. Min. Sviluppo Economico n. 54/2020 in vigore dal 2 luglio 2020) della normazione del “contratto base”, volto a garantire i minimi di assicurazione inderogabili per legge e da indicare in ogni contratto, al netto del costo del premio.

 

Le condizioni necessarie

Oggi quindi esistono le Condizioni necessarie e le Condizioni accessorie. Le Condizioni necessarie che un contratto di R.C.A. deve prevedere ad validitatem sono:

  • L’obbligo per la compagnia di corrispondere, entro i massimali “minimi”, le somme dovute come risarcimento del danno da circolazione stradale (ancorché causati in occasione di sosta, fermata, movimento od operazioni preliminari e/o successive, anche in qualsiasi area privata, a esclusione di quelle aeroportuali civili e militari). Esclusi i danni causati in occasione di partecipazione a competizioni sportive.
  • Casi specifici di esclusione dell’operatività della copertura per sinistro: causato da soggetto non abilitato alla guida (se al conducente fosse già noto l’esaurimento dei punti-patente, o patente scaduta da oltre sei mesi); in occasione di esercitazione alla guida in assenza di persona abilitata a fianco; per i danni subiti dai terzi trasportati in difformità dalla normativa o dalla carta di circolazione; causato da conducente in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o sanzionato ex artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. Consegue il diritto di rivalsa verso l’assicurato per le somme che l’assicurazione abbia dovuto corrispondere ex art. 144 Cod. Ass. (azione diretta). La rivalsa opera anche verso il conducente (se diverso dal proprietario, dal locatario o usufruttuario) e proprietario (o locatario o usufruttuario) salvo la guida prohibente domino.
  • Possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o cessazione dell’assicurazione, per dichiarazioni inesatte e/o reticenti influenti sulla valutazione del rischio (salvo buona fede per gli elementi che l’impresa potrebbe acquisire direttamente). Anche qui, in caso di azione diretta del danneggiato, vige per la compagnia il diritto alla rivalsa per le somme corrisposte e sino alla concorrenza del massimale.
  • Obbligo del contraente o assicurato di comunicare per iscritto ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione dell’assicurazione, con diritto di rivalsa fino alla concorrenza del massimale.
  • Validità della copertura per l’intero territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S.  Marino e Stati dell’Ue, nonché quelli non barrati dalla “Carta Verde”. Valgono condizioni e limiti della legislazione nazionale di R.C.A. in vigore nello Stato del sinistro, salve le maggiori garanzie del contratto.
  • Durata annuale del contratto e risoluzione automatica senza rinnovo tacito. La validità decorre dalle 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata (il mancato pagamento delle rate seguenti comporta sospensione dalle 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza). La compagnia ha l’obbligo di avvisare della scadenza almeno 30 giorni prima e di mantenere operante la garanzia non oltre il 15. giorno dalla scadenza. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stata pattuita la rateizzazione.
  • Pagamento del premio in unica soluzione al momento della stipulazione e dietro rilascio di quietanza e dei documenti.
  • Possibilità per proprietario (o venditore) di decidere, in caso di trasferimento di proprietà o deposito in conto vendita e altri casi indicati (demolizione, esportazione, furto, rapina o altra causa di perdita di possesso documentata ex lege) per la risoluzione del contratto con rimborso del rateo di premio per il periodo non goduto; la sostituzione del contratto per altro veicolo della medesima classe (con eventuale conguaglio); la cessione del contratto all’acquirente del veicolo (con onere di immediata comunicazione all’acquirente e all’impresa).
  • Obbligo per la compagnia di rilasciare ad ogni scadenza annuale l’attestazione dello stato di rischio al contraente in via telematica.
  • Obbligo di denuncia di sinistro su modulo apposito entro tre giorni dal fatto o da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza. A seguire, l’invio di ulteriori eventuali notizie, documenti e atti giudiziari. In caso di dolosa o colposa omissione, consegue il diritto di rivalsa per le somme corrisposte al terzo danneggiato per l’eventuale pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).
  • Patto di gestione della lite”: la compagnia, previa comunicazione al contraente e sino a quando ne ha interesse, può assumere in nome dell’assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze verso terzi, in qualunque sede si discuta del risarcimento, designando legali o tecnici. Può anche provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino alla tacitazione delle richieste dei danneggiati. Non vige l’obbligo di fornire tutela legale: la compagnia non riconosce il rimborso delle spese incontrate dall’assicurato per i patrocinatori o tecnici da essa non designati o la cui nomina non sia stata prima autorizzata. L’assicurazione non copre multe, ammende, spese di giustizia penali.
  • Clausola “Bonus/Mauls” o tariffa assimilata “Sconto sul premio in assenza di sinistro”, liberamente predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base.
  • A carico del contraente rimangono imposte, tasse e oneri di legge relativi al premio, al contratto ed agli atti dipendenti.

 

Le condizioni accessorie

La “Condizioni accessorie” sono invece clausole lasciate alla libertà contrattuale della singola compagnia che possono comportare una limitazione o estensione del rischio e della copertura con conseguente diminuzione o aumento dei premi o diverse modalità di gestione del contratto. Trattandosi di clausole dal contenuto vessatorio, creando squilibrio tra assicurato e assicuratore, con una limitazione di responsabilità in capo a quest’ultimo, vanno approvate per iscritto.

Tra le clausole limitative della copertura con riduzione del premio rientrano la “Guida esclusiva” e “Guida Esperta”, che la limita rispettivamente al conducente specificato e ai conducenti con età superiore a quella indicata.

Tra le clausole che ampliano la copertura assicurativa con aumento del premio: “aumento dei massimali minimi di legge”; limitazione delle azioni di rivalsa previste per legge; estensione ai danni a terzi cagionati da gancio traino e rimorchio con targa propria.

Tra le clausole attinenti le modalità di gestione del contratto con riduzione del premio: installazione di sistemi di rilevazione a distanza del comportamento di guida (scatola nera) e di sistemi di rilevazione del tasso alcolemico impeditivi dell’avvio del motore al riscontro di un superamento dei limiti; ispezione preventiva del veicolo.

Tra le clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio, il pagamento rateale.

Generalmente la compagnia potrà avvalersi del diritto di rivalsa per una parte o tutto il danno risarcito qualora il contraente non osservi le clausole.

 

Le franchigie

Spesso nel contratto di R.C.A. sono previste le “franchigie”, di due tipi: semplice” o “relativa, per cui l’assicurato non sarà coperto per danni di ammontare inferiore a una data soglia (o meglio, l’assicurazione opera e la compagnia agirà in rivalsa per il recupero dell’intero), superata la quale,  però, l’assicurazione provvederà al risarcimento integrale. Se la soglia fosse fissata ad € 500 e il danno ammontasse a € 499, il pagamento rimarrebbe a carico del contraente, se fosse di € 501 sarebbe a completo carico della compagnia; “assoluta”, per cui la responsabilità della compagnia viene limitata al raggiungimento di una certa soglia di danno.

Se questa fosse fissata a € 500 e il danno ammontasse ad € 499, il pagamento rimarrebbe a carico del contraente, mentre se fosse di € 501 la compagnia corrisponderebbe € 1 e i restanti € 500 rimarrebbero in capo al contraente. Tali franchigie sono utili ad abbattere il costo del premio e la polizza sarà comunque idonea a garantire al terzo danneggiato il risarcimento, ma aumentano il rischio a carico del contraente che si vedrebbe soggetto all’azione di rivalsa da parte della propria compagnia per la somma corrisposta in eccesso.

 

Le garanzie accessorie

Le “garanzie di legge” sono quelle specificamente previste come “obbligatorie” e “facoltative” ma, accanto, le compagnie forniscono servizi assicurativi “accessori” che influiscono sull’importo del premio. Con il fiorire delle più disparate offerte il consumatore cerca una soluzione che gli garantisca anche un risparmio, ma più si risparmia e meno si ottiene in termini di copertura.

L’ambito delle coperture “accessorie” ne comprende di molto utili, anche se bisogna fare attenzione a limiti, franchigie o “scoperti” (la soglia del valore del danno non rimborsabile e che di solito viene espressa in termini percentuali).

Tra le più note troviamo:

  • Assicurazione “Kasko”. Si tratta di quelle condizioni di polizza con cui la compagnia copre i danni al veicolo assicurato da questi colpevolmente causati e, ordinariamente, non coperti dalla R.C.A. Ne esistono di vari tipi. La principale bipartizione riguarda la copertura di danni da sinistro coinvolgente solo altri veicoli (“mini-Kasko”) da quella che copre anche danni causati in altre situazioni (“Kasko”), come l’uscita di strada. Può garantire un risarcimento “integrale” o “parziale” a mezzo di massimali o franchigie. Il costo sarà proporzionale alla possibile entità di risarcimento a carico della compagnia. Elementi incidenti sul costo potranno essere correlati al valore del mezzo al momento del sinistro. Mutuate dal contratto principale derivano alcune esclusioni come nel caso di polizza con “formula conducente”. La copertura è esclusa se i danni sono provocati intenzionalmente o da conducente sotto l’effetto di alcol o droghe o per danni provocati da materiali o animali trasportati sul veicolo.
  • Assicurazione “Cristalli”. Durante la circolazione (o in sosta) i cristalli possono subire svariate lesioni. Con tale garanzia l’assicurato è tutelato per le spese di  sostituzione o riparazione a causa del fatto di un terzo o eventi accidentali. In genere la garanzia individua officine convenzionate.
  • Assicurazione “Furto e Incendio”. Sono garanzie a volte prestate congiuntamente, altre separatamente. Furto: non solo per la sottrazione del mezzo ma anche in caso di danneggiamento e distruzione del veicolo (o sue parti) a causa di un furto (o tentativo) o rapina. Non copre oggetti di valore all’interno del mezzo. Il costo varia a seconda del tipo di veicolo e la sua vetustà al momento del fatto. Se il danno non fosse tale da rendere antieconomica la riparazione, il risarcimento si limiterà all’importo di quest’ultima. Per ottenerlo, basta allegare la denuncia alle autorità. “Incendio”: danni causati, ad es., da cortocircuito o altro difetto dell’impianto elettrico o del sistema-motore. Non per danni per dolo o colpa. Copre il valore del veicolo (o della parte danneggiata), non di eventuali oggetti di valore. Anche qui il costo del premio varia a seconda della gamma di veicolo ed al suo grado di vetustà.
  • Assicurazione “Infortuni conducente”. I danni che il conducente si procuri qualora cagioni un sinistro esulano dall’ordinaria copertura R.C.A. Con questa, nel caso di decesso e/o invalidità permanente del conducente a causa di propria condotta di guida colposa, il danno sarà risarcito dalla compagnia. E’ compreso il rimborso delle spese per cure. Pure qui molto dipende dalle tipologie di condotta di guida previste in polizza (conducente esclusivo, esperto, ecc.).
  • Assicurazione “Tutela legale”. Qualora non sia bastata la trattativa stragiudiziale o se dal sinistro insorga la necessità di tutelare i propri interessi o di doversi difendere in una controversia civile o un procedimento penale, soccorre questa polizza che garantisce anche la copertura delle spese che un assicurato debba affrontare in caso occorra una perizia tecnica o la tutela di un avvocato. Solitamente questa copertura consente di rivolgersi a un patrocinatore di fiducia, purché preventivamente concordato con la propria compagnia o segnalato a termini di polizza.
  • Assicurazione “Assistenza stradale”. Quando il veicolo non sia in condizione di marciare (per un sinistro o un guasto) questa polizza garantisce un’estesa tipologia di aiuti, dal servizio di un carro-attrezzi verso l’officina più vicina fino all’auto sostitutiva e/o il trasporto nell’officina di fiducia o convenzionata o anche il costo per la riparazione di piccoli guasti. Nelle versioni più estese può essere previsto il rimborso delle spese per vitto/alloggio.
  • Assicurazione “Eventi Naturali e Atmosferici”. I danni al mezzo da calamità, ormai per nulla infrequenti anche alle “nostre latitudini” (alluvioni, frane…), vengono risarciti in base al valore commerciale al momento del sinistro. Basta dimostrare il particolare evento specifico. A volte è compresa specificamente la garanzia da danni “da grandine, altre volte questa voce costituisce specifica posta di danno con copertura a sé.
  • Assicurazione “Atti Vandalici o Eventi Socio-politici”. Garantisce il risarcimento di danni al mezzo verificatisi in occasione di particolare avvenimenti come una manifestazione o sciopero, corteo, atti vandalici, di terrorismo. Spesso il premio è correlato al contesto territoriale e al valore del veicolo alla stipula della polizza e che varia con il tempo. Tale copertura prevede, a volte, la possibilità di comprendere anche elementi accessori del mezzo o quelli ivi contenuti al momento del fatto. Queste garanzie accessorie prevedono, in genere, la previsione di massimali e franchigie ma anche esclusioni specifiche. Spesso alcune sono tra loro previste in associazione e non sono separabili.

Avv. Giorgio De Luigi

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