Il giudice può discostarsi dalla Ctu, ma non può disconoscerla

Il giudice nella sua decisione può ben discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica disposta in sede di dibattimento, ma dopo averla valutata: non può misconoscerla completamente.

Lo ha chiarito con forza la Cassazione, nell’ordinanza n. 18956/21 depositata il 5 luglio 2021 con la quale la Suprema Corte, proprio per questo vizio, ha cassato una sentenza della Corte di merito.

 

Una controversia condominiale

Il caso in questione riguarda una classica lite condominiale ma il principio vale ovviamente a 360 gradi. Nello specifico,  una famiglia aveva citato in giudizio dei vicini chiedendo, tra le altre cose, che fossero condannati alla demolizione di un manufatto realizzato, in violazione degli art. 1102, 1120 e 122 cod. civ., nel vano scala del secondo piano di un condominio. Quest’ultima richiesta, tuttavia, era stata rigettata dal Tribunale, e lo stesso aveva fatto la Corte d’Appello di Catanzaro.

Il ricorso per Cassazione di alcuni condomini che lamentano il disconoscimento della Ctu

Di qui il ricorso per Cassazione nel quale i ricorrenti si sono lamentati del fatto che, dalla lettura della sentenza impugnata, non si avesse proprio contezza che era stata stata disposta una consulenza tecnica in secondo grado, al punto che i giudici d’appello avevano addirittura escluso che “la prova richiesta potesse esser data attraverso una c.t.u. in assenza di altra documentazione ed altre prove”. Un’affermazione inspiegabile, risultando, per contro che era stata disposta, con ordinanza collegiale, una consulenza tecnica d’ufficio proprio al fine di verificare l’esistenza di un manufatto nello spazio compreso tra il pianerottolo del secondo piano ed il tetto e la sua insistenza o meno su uno spazio condominiale”: Ctu regolarmente espletata, con deposito della relazione.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Gli Ermellini riportano sul punto la sentenza d’appello, in cui si scrive: “Per quanto riguarda l’appello incidentale proposto (…), alla luce dell’istruttoria dibattimentale non ci si può discostare dalla statuizione del Tribunale che, nel motivare il rigetto, almeno su questo punto, della domanda attorea, ha evidenziato la mancanza di documentazione idonea e di altre prove che potessero dimostrare in che modo la realizzazione di quel manufatto abbia determinato un uso illegittimo della cosa comune. A tale mancanza non può sopperire una consulenza tecnica, così come richiesto da parte appellante”.

Ma, come detto, la Cassazione evidenzia come i ricorrenti abbiano invece puntualmente indicato l’ordinanza con la quale era stata disposta la Ctu e la relazione peritale depositata all’esito dell’accertamento tecnico

 

Il giudice può discostarsi dalla consulenza tecnica…

La Suprema Corte ricorda che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito tuttavia non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, “atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti  ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente), in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente”.

Ma non può smentire il fatto storico che essa è stata espletata

Tuttavia, proseguono i giudici del Palazzacccio, questa ipotesi va distinta da quella in cui “risulta altrimenti minato nella sua logica complessiva l’intero ragionamento motivazionale del giudice: se ignorare gli esiti di una c.t.u. perché implicitamente ritenuti non convincenti è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall’istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, smentire il fatto storico dell’essere stata espletata la consulenza mina la solidità della motivazione perché implicitamente dimostra che non è stato preso minimamente in considerazione – non perché non convincente, ma perché non si è neppure preso in considerazione il dato storico che essa sia stata effettuata – un elemento istruttorio di rilievo come la consulenza, attraverso il quale, unitamente alle altre risultane istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato.

Non è consentito quindi ignorare o negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo”.

E ancora, proseguono gli Ermellini, “occorre distinguere l’ipotesi in cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

 

La Corte di merito ha proprio scordato di aver disposto la consulenza

Nel caso in esame, concludono gli Ermellini, il vizio della sentenza si concretizza avuto riguardo a tutti i profili sopra evidenziati, in quanto  l’oscuro e insondabile ordito argomentativo della Corte di Catanzaro si risolve nell’apparenza motivazionale (non rendendo percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture), ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”.

Inoltre, il “fatto storico non esaminato, obliterando il confronto con le risultanze della disposta Ctu, si rintraccia agevolmente nell’accertamento del modo d’essere del manufatto in relazione al contestato uso non legittimo della cosa comune”.

Infine, qui non si è in presenza di un dissenso, più o meno motivato, manifestato dal giudice a riguardo delle risultanze della ctu, “ma nell’obliterazione del fatto in sé dell’atto istruttorio, che la Corte locale “dimentica” di aver disposto, anzi precisando che alla mancanza probatoria, addebitata agli appellanti incidentali non avrebbe potuto sopperirsi con la consulenza tecnica, che, invece, risulta essere stata disposta ed esperita”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro,  in diversa composizione.

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