Il danno morale merita un risarcimento autonomo

Il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto “prescindente” dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è “insuscettibile” di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Pertanto, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico relazionali della vita individuale.

E’ un’ordinanza di assoluto spessore quella, la n. 32935/22 depositata il 9 novembre 2022, con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori di un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto nel 2001 a Civita Castellana, nel Viterbese. Il giovanissimo era trasportato in una vettura condotta da un amico  che ne aveva perso il controllo, finendo contro un albero: il conducente aveva perso la vita, il trasportato si era miracolosamente salvato ma aveva riportato pesantissime lesioni.

Una causa promossa dai genitori di un ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente

I suoi genitori avevano citato in causa i proprietari della vettura e la compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal figlio e il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda., aveva condannato l’assicurazione a liquidare la somma di 375.202 euro, oltre interessi legali e spese di lite. La compagnia però aveva appellato la decisione e la Corte di Appello di Roma, accogliendo il gravame, aveva rideterminato in misura del 32% il danno biologico permanente in favore del danneggiato, riducendo sensibilmente anche il risarcimento.

Il ricorso per Cassazione, tra le doglianze il mancato riconoscimento del danno morale

A questo punto i genitori del ragazzo hanno proposto ricorso per Cassazione con ben undici motivi di doglianza. Quelli che qui premono riguardano appunto il danno morale. I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del danno morale, malgrado il suo an debeatur fosse passato in giudicato, dolendosi del fatto che nella decisione della Corte territoriale non era chiaro se esso fosse stato (seppur erroneamente) considerato quale componente del danno biologico. Al riguardo, i genitori del giovane hanno lamentato anche la violazione dell’art. 2 e 3 della Costituzione anche in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 nonché violazione dell’art. 2059 c.c. per mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza e risarcibilità del danno morale rispetto al danno biologico in violazione dei dicta resi sulla specifica questione anche dalla stessa Cassazione.

 

La suprema Corte accoglie le censure, il danno morale è voce di danno autonoma

La quale infatti ha accolto in pieno questa come altre doglianze (ad esempio, quella sul danno patrimoniale futuro) del ricorso, condividendo la censura in relazione alla dedotta violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.. La Corte d’appello, in proposito, dapprima aveva ritenuto che il danno da sofferenza morale si esaurisse nella componente tabellare; poi aveva affermato la necessità della personalizzazione; infine avere reputato sufficiente quello che era stato liquidato a titolo di danno biologico.

Anche sotto tale profilo la motivazione non appare conforme ai principi in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute affermati da questa Corte” spiega la Cassazione, ribadendo che “il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

E aggiunge: “Il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del cosiddetto danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel cosiddetto danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”.

 

Il nuovo testo del Codice delle Assicurazioni conferma gli indirizzi della Cassazione

In relazione a quest’ultima forma di personalizzazione (relativa al danno biologico), gli Ermellini sottolineano come la stessa “abbia trovato una sua specifica disciplina normativa nell’art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass., secondo cui, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%“.

Il comma 2, lettera a), di questa disposizione definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato“, raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui “al fine di considerare la componente morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico […] è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.

Ha trovato, pertanto, definitiva conferma sul piano normativo – prosegue l’ordinanza – il principio già in precedenza affermato da questa Corte dell’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

 

Come va liquidato il danno non patrimoniale

Ne consegue che, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito, come spiega la Cassazione, deve: “accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale; in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico); in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).

La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà rinnovare la statuizione sulla domanda di condanna al risarcimento del danno morale e su quella al risarcimento per la perdita della capacità lavorativa e di chance.

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