L’invalidità temporanea risarcibile può protrarsi anche per anni

La liquidazione del danno biologico deve tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente: quest’ultima va valutata solo quando i postumi si sono stabilizzati e la prima va quantificata e riconosciuta nella sua interezza, anche se il danneggiato si è dovuto sottoporre a cure durate per anni per conservare o non aumentare il grado di inabilità residuato.

E’ una sentenza che fa chiarezza su molti aspetti in materia, con particolare riferimento a come vada risarcita la inabilità temporanea, quella, la n. 7126/21, depositata il 12 marzo 2021 dalla Corte di Cassazione, terza sezione Civile, nell’accogliere il ricorso presentato da un genitore che aveva agito in giudizio, in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore, contro l’Azienda sanitaria per ottenere per l’appunto il risarcimento dei danni subiti in seguito a trattamenti sanitari inadeguati cui era stata sottoposta la ragazza presso il reparto di Odontoiatria di un ospedale.

 

Inadeguati trattamenti odontoiatrici subiti da una ragazzina

Il tribunale aveva respinto la domande risarcitorie e la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, le aveva accolte, ma solo parzialmente , condannando l’Asl a pagare l’importo di 25mila euro in favore della giovanissima paziente e di 3.471,60 euro in favore del padre, oltre accessori.

Il genitore ha quindi proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2047 e 2059 c.c. Il padre della ragazzina lamentava il fatto che la Corte di Appello avesse ritenuto che il periodo di trattamento necessario per evitare un aggravamento del quadro clinico e contenere gli effetti negativi delle cure negligenti, sino alla stabilizzazione dei postumi, non potesse essere liquidato come danno da invalidità temporanea ma fosse assorbito dal danno da invalidità permanente. E censurava inoltre il fatto che la Corte territoriale avesse personalizzato il danno non patrimoniale subito dalla ragazza senza tener conto del reale periodo di invalidità temporanea.

 

La mancata valutazione del lungo periodo di inabilità temporanea

Il Collegio distrettuale, infatti, aveva respinto la pretesa proposta per conto della paziente di ottenere il riconoscimento del danno da invalidità temporanea per l’intero periodo – pari a circa undici anni – in cui quest’ultima era stata sottoposta a cure odontoiatriche e ortodontiche finalizzate a contenere e a stabilizzare i danni riportati a seguito dei trattamenti medici inadeguati subiti nell’ospedale pubblico, liquidando esclusivamente il danno derivante dall’inabilità temporanea per i quaranta giorni del suo ricovero ospedaliero (oltre al danno da invalidità permanente, che risultava correttamente valutato in base alla situazione della danneggiata come stabilizzatasi all’esito di tali cure.

La Suprema Corte accoglie il ricorso

La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Per la Suprema Corte, il periodo in cui la danneggiata era stata sottoposta al trattamento odontoiatrico/ortodontico finalizzato a contenere e stabilizzare i postumi riportati a seguito dell’evento dannoso, avrebbe senz’altro dovuto essere preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, anche in considerazione dell’incidenza notoriamente pregiudizievole, sotto il profilo funzionale e della vita di relazione, di tali trattamenti, dovendo l’incidenza dell’invalidità permanente essere valutata solo all’esito della stabilizzazione della sua condizione, determinatasi con la conclusione del trattamento in questione.

 

La invalidità temporanea va liquidata per l’intera sua durata

Nella valutazione di tale pregiudizio, in particolare, osservano gli Ermellini, si sarebbe dovuto considerare sia il profilo dell’inabilità temporanea determinata dai trattamenti, per tutta la loro durata, sia (nell’ambito della complessiva liquidazione del danno non patrimoniale) il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali o psicologiche patite dalla danneggiata a causa degli stessi. E anche il danno estetico, ha ribadito la Suprema Corte, non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato.

La liquidazione del danno biologico – concludono i giudici del Palazzaccio – deve tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità temporanea e di quella permanente; quest’ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, mentre, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea, laddove il danneggiato si sia dovuto sottoporre a periodi di cure, necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto dannoso e/o impedire il suo aumento, gli va riconosciuto un danno da inabilità temporanea totale o parziale per tali periodi, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto, dovendosi inoltre tenere anche conto nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale delle relative sofferenze morali soggettive, eventualmente da egli patite negli indicati periodi”.

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