L’onere della prova negli infortuni sul lavoro

Il lavoratore, e il “creditore” in generale, che agisca per il risarcimento del danno patito, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte: sarà quest’ultima, ossia il “debitore”, ad essere gravata dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o anche dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile. Se poi la dinamica dell’infortunio non presenta particolari profili di complessità, ed è tale da consentire di individuare in modo agevole le condotte che potevano pretendersi dal datore di lavoro, non c’è motivo di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che finirebbe per assumere un rilievo meramente formale, in contrasto con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti. Con la rilevante sentenza n. 29909/21 depositata il 25 ottobre, la Corte di Cassazione civile, sezione Lavoro, ha riaffermato un importante principio a tutela dei danneggiati per quanto riguarda, appunto, l’onere della prova, accogliendo il ricorso di un macchinista di Trenitalia su un caso assai particolare.

Un macchinista cita Trenitalia per essere risarcito dei danni subiti a causa di un infortunio

Il 2 settembre 2004 il ferroviere era in attesa, sul marciapiede di un binario, di salire e di prendere la guida di un treno quando era stato colpito all’occhio destro da schegge metalliche prodotte dalla frenatura del rotabile riportando lesioni serie. Il lavoratore aveva citato in causa Trenitalia per ottenere il risarcimento dei danni, ma sia i giudici di primo grado sia, con sentenza del 2016, la Corte d’Appello di Genova, avevano respinto la sua domanda, intesa a far valere, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro.

Domanda respinta in primo e secondo grado per “difetto di allegazione”

Il rigetto era stato fondato sulla carenza di allegazioni nella domanda relativa alle condotte commissive ed omissive necessarie a configurare l’inadempimento datoriale: più precisamente, il difetto di allegazione, secondo il giudice di appello, discendeva dalla stessa dinamica dell’infortunio che si era verificato mentre il macchinista si trovava sul marciapiede del binario, al di là dell’area di sicurezza delimitata dalla linea gialla e quindi esposto a un rischio comune a tutti i viaggiatori in sosta sulla banchina e non ad un rischio tipico dell’attività di condotta dei locomotori, con conseguente impossibilità per Trenitalia di approntare dispositivi di protezione a riguardo.

Il lavoratore ricorre per Cassazione contestando i criteri adottati sull’onere della prova

Il ferroviere ha quindi proposto ricorso anche per cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, l’onere del ricorrente di specificare le condotte omissive e commissive configuranti inadempimento della società datrice all’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 cod. civ. Inoltre, ha lamentato l’omesso esame di un fatto a suo dire decisivo, rappresentato dal cosiddetto “cambio volante” attuato dai macchinisti nel prendere servizio, circostanza che avrebbe integrato non una situazione di rischio comune ma di rischio tipico, o quantomeno aggravato, connesso all’occasione di lavoro. La situazione denunciata non si poteva qualificare come rischio generico e, a sostegno della natura professionale del rischio in oggetto, ha richiamato una serie di documenti, tra cui il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

La Suprema Corte accoglie la doglianza

Per la Suprema Corte il primo motivo di doglianza è fondato, con conseguente accoglimento degli altri. “Costituisce acquisizione consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l‘integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” premette la Suprema Corte.

La valenza ampia dell’art. 2087 Codice civile, norma di chiusura del sistema di prevenzione

L’ampiezza dell’obbligo di sicurezza delineato dall’art. 2087, che si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, e la necessità di una sua declinazione in relazione alle possibili situazioni di rischio per il lavoratore, “comporta che la previsione in esame si qualifichi non solo come fonte di doveri di astensione ma anche di obblighi positivi in quanto il datore di lavoro è tenuto a predisporre un’organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla salute” proseguono i giudici del Palazzaccio.

I quali precisano anche che il contenuto dell’obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l’espletamento dell’attività di lavoro: “perché il datore di lavoro sia chiamato a risponderne si richiede, infatti, pur sempre, che la sua condotta, commissiva od omissiva sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”.

L’onere probatorio della norma: compete al datore dimostrare il fatto estintivo della pretesa

Le caratteristiche del contenuto dell’obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ. sono destinate a riverberarsi, entra nel merito la Suprema Corte, sugli “oneri di allegazione e prova del lavoratore, creditore dell’obbligo di sicurezza, il quale agisca in giudizio per far valere la responsabilità datoriale per il risarcimento del danno: oneri che alla luce della giurisprudenza di questa Corte presentano profili ulteriori di complessità rispetto a quelli del creditore di una prestazione già ab origine compiutamente individuata nei suoi tratti essenziali”.

E qui gli Ermellini rammentano che “la giurisprudenza di legittimità, in tema di oneri di allegazione del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento ha affermato che questi deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o anche dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile; eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 risarcitoria”. Ne consegue che il contenuto dell’onere di allegazione del creditore è “limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l’obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell’inadempimento”.

Il lavoratore deve “allegare” le regole di condotta violate

La Suprema Corte aggiunge tuttavia che, “poiché l’inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva od omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, tanto comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche e al contenuto di tale obbligo ed alla conseguente identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato violazione. Tale esigenza non pone particolari problemi in presenza, come detto, di un obbligo il cui contenuto sia già nella relativa fonte chiaramente individuato sotto il profilo della specifica condotta del debitore – commissiva od omissiva – che ne costituisce adempimento, mentre, qualora la fonte non identifichi in maniera specifica tale condotta, il creditore della prestazione che agisce in giudizio per la risoluzione, l’adempimento o anche, come nel caso di specie, per il risarcimento del danno, non può sottrarsi all’onere della puntuale identificazione del comportamento che la controparte avrebbe dovuto tenere”.

Pertanto,  nel caso dell’art. 2087 cod. civ., che pone, come detto, un generale obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, “l’allegazione dell’inadempimento datoriale richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione che ha determinato l’esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno sofferto, l’individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato”. In altri termini, “l’onere di individuazione delle condotte che la parte datrice avrebbe dovuto tenere sarà tanto più pregnante laddove la situazione rappresentata, per le sue caratteristiche di complessità o particolarità, non consenta di individuare con immediatezza possibili condotte datoriali, commissive o omissive, astrattamente riconducibili alla violazione dell’obbligo di sicurezza”.

In quest’ottica va dunque letta l’affermazione del giudice di legittimità secondo la quale, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l’inadempimento “non deve dimostrare la colpa dell’altra, dato che, ai sensi dell’art.1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, ma è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Ma tale allegazione è superflua laddove il caso specifico non presenti situazioni di complessità

La Cassazione, però, entrando più precisamente nel caso di specie, aggiunge anche che “laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell’obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità, e cioè tale da consentire in maniera agevole, l’individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti”.

In conclusione, è errata l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale il difetto di allegazione avrebbe costituito una “conseguenza della stessa dinamica dell’infortunio, essendo pacifico che il ricorrente sia stato colpito da una scheggia mentre si trovava sul marciapiede di un binario, al di là dell’area di sicurezza delimitata dalla riga gialla, e quindi esposto allo stesso rischio del comune viaggiatore in sosta sulla banchina”. Infatti, secondo la suprema Corte, “l’esposizione al rischio del comune viaggiatore rispetto al medesimo evento non esclude l’astratta configurabilità di un nesso specifico tra l’espletamento dell’attività di lavoro e l’infortunio occorso al danneggiato, quale conseguenza della violazione dell’obbligo di sicurezza gravante sul soggetto datore di lavoro, da accertarsi sulla base di tutte le circostanze del caso concreto”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla corte di merito per una rivalutazione della causa alla luce dei richiamati principi.

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