Colpa medica, va risarcito anche il padre per la nascita di un figlio con gravi lesioni causate dal parto

Anche un padre ha diritto ad essere risarcito per il cosiddetto danno da nascita indesiderata e non rileva il fatto che il contratto relativo alla prestazione di cure tese a garantire il corretto decorso della gravidanza sia stato stipulato solo tra la gestante e la struttura sanitaria.

 

Riconosciuta la responsabilità del ginecologo

A riaffermare con forza questo principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10812/19 del 18 aprile 2019.

La Suprema Corte si è occupata di un complesso caso di malpractice medica risalente agli anni Novanta. Dopo un lungo iter giudiziario, con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Caltanissetta, aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento di una coppia siciliana per i danni neonatali sofferti dalla loro figlioletta durante il parto.

I giudici di secondo grado avevano ravvisato la responsabilità del medico quel giorno di turno presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell’ospedale per non aver sottoposto la partoriente a tutti gli esami strumentali per accertare la grave sofferenza del feto e le condizioni dell’altro – si trattava di un parto gemellare – e per trasferire quindi la puerpera rapidamente presso un’altra struttura attrezzata con un’unità di terapia intensiva prenatale.

 

Il risarcimento al padre

I genitori hanno però appellato questa sentenza per Cassazione adducendo una serie di doglianze tra cui il fatto che Corte d’Appello avesse escluso la legittimazione contrattuale del padre – che in buona sostanza non aveva ottenuto alcun risarcimento pur dovendo far fronte alle costose cure di cui abbisognava la figlia -, “laddove anch’esso deve ritenersi tra i soggetti protetti dal contratto, nei cui confronti la prestazione è dal medico dovuta”.

Una obiezione che la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso anche su altri motivi, ha pienamente accolto.

“La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, oltre che nei confronti del paziente – asseriscono gli Ermellini – è configurabile anche relativamente ai soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto, e in particolare ai prossimi congiunti, tra cui anche il padre, anche qualora il contratto sia stato stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza”.

La Suprema Corte ha quindi disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, dovrà procedere a un nuovo esame dei motivi accolti, tra cui quello relativo alla legittimazione del papà.

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