Il pedone cade sull’area condominiale comune a causa di scarti di cibo? Ne risponde il condominio

Se un condomino svicola, cade e si fa male a causa degli scarti di cibo abbandonati da altri condomini, chi ne risponde?

Il condominio, tanto più per il fatto che era stato messo al corrente del problema.

La sentenza n. 15839/2019, depositata il 12 giugno, della Corte di Cassazione, VI sezione civile, riguarda uno dei principali oggetti di contenzioso per gli italiani: le liti condominiali.

Le liti condominiali

Questo tipo di vertenze sono in costante aumento e nel 2018 hanno registrato addirittura un tasso di crescita superiore agli anni precedenti.

I casi di liti derivanti dalla convivenza condominiale sono alla base, infatti, di più di due milioni di cause civili pendenti, con punte di 190 mila cause nelle regioni più “litigiose”, il Lazio e la Campania, seguite a ruota da Sicilia e Veneto con 160mila e dall’Emilia Romagna con 150mila.

I principali motivi oggetto di lite nei condomini sono, ad esempio, gli odori molesti provenienti dagli appartamenti vicini, al primo posto in assoluto, e a seguire i rumori fastidiosi (in primis la tv e lo spostamento dei mobili) e gli animali domestici.

Si litiga spesso, inoltre, per via dei balconi, soprattutto a causa delle piante, dei vasi che cadono e dell’acqua che cola dai panni, e per la gestione delle zone comuni come i parcheggi, il cortile, i marciapiedi.

 

Un condomino cade a causa di scarti di cibo

Ed è proprio sul marciapiede del fabbricato condominiale dove abitava che nel 2011 una donna abruzzese, mentre passava a piedi in prossimità di attività commerciali situate all’interno del complesso, era inciampata e malamente caduta a terra, riportando alcune lesioni.

La malcapitata ha quindi deciso di citare in giudizio il condominio, ai sensi degli art. 2051 e/o 2043 del codice civile per i danni subiti.

Una decisione dettata dal fatto che, a suo dire, la responsabilità della caduta era appunto del condominio essendo stata provocata da una patina oleosa presente sulla pavimentazione dell’area condominiale, per effetto di residui di cibo ivi presenti misti a neve in scioglimento.

Da parte sua il condominio si costituiva in giudizio, negando qualsiasi responsabilità a suo carico.

 

La responsabilità del condominio e il dovere di vigilanza e custodia

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 2013, rigettava la domanda per assenza di presupposti ex art. 2051 c.c. del Condominio per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia volti ad evitare l’insorgenza di cause di pericolo.

Secondo il giudice di prime cure la presenza di residui di cibo non potevano ritenersi un fatto ascrivibile al condominio ma piuttosto alla maleducazione di un presumibile condomino o di un terzo.

La Corte di Appello dell’Aquila, presso la quale la condomina ha appellato la il pronunciamento di primo grado,  con sentenza datata 2017 le ha invece dato ragione, condannando il condominio al risarcimento dei danni subiti e ritenendo ricorrente la responsabilità di cui all’art. 2051 a fronte dell’omessa prova del caso fortuito da parte del Condominio stesso.

Contro quest’ultima sentenza, il Condominio ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c., non avendo il giudice riconosciuto il giusto valore probatorio degli elementi emersi durante l’istruttoria, che avvaloravano la tesi contraria a quella effettivamente adottata.

Il ricorrente ha inoltre eccepito sulla “inadeguata” valutazione della condotta della danneggiata, che, a suo dire, con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare l’evento.

Ma secondo la Suprema corte i motivi di doglianza sono inammissibili.

In particolare, gli Ermellini osservano come nel suo ricorso il ricorrente abbia totalmente “glissato” sulla circostanza, cruciale, di essere stato a più riprese messo al corrente della cattiva abitudine da parte di alcuni condomini di gettare il cibo dalle finestre per dare da mangiare ai piccioni e di non essere intervenuto.

Dunque, ricorso respinto e responsabilità e risarcimento nei confronti della condomina caduta confermati.

 

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