Il terzo trasportato ha diritto all’integrale risarcimento, ma nella richiesta deve chiarire la sua posizione di passeggero

La tutela del terzo trasportato è totale, ma per poter applicare l’articolo 2055 del codice civile in materia di responsabilità solidale, «il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili».

A tal fine è dunque irrilevante che il terzo agisca verso il vettore (ossia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi, ma la richiesta di risarcimento del danno da parte del passeggero deve essere formulata utilizzando come “causa petendi” la posizione di trasportato.

A chiarire questo fondamentale principio d’interesse generale la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16143/2019 depositata il 17 giugno 2019 con la quale la Suprema Corte ha definitivamente deliberato su una vicenda emblematica per problematica in la questione .

Passeggeri risarciti solo in parte per le lesioni dell’incidente

Il caso. In seguito a un incidente tra un auto e un camion, oltre ai danni materiali, i trasportati nella vettura riportavano lesioni personali e, unitamente al conducente, citavano in causa il camionista e la società proprietaria dell’autocarro, oltre alla compagnia di assicurazione.

Il giudice di primo grado accertava una responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% in capo al proprietario della macchina e del 30% al conducente dell’autocarro, e quindi condannava quest’ultimo, l’azienda proprietaria del camion e la sua assicurazione a rifondere ai passeggeri un importo decurtato del 70%. Decisione confermata in appello.

Contro questa sentenza i terzi trasportati sulla vettura hanno proposito ricorso per Cassazione, lamentando, per l’appunto, la riduzione del 70% del risarcimento, operata dal giudice di merito, in luogo del ristoro integrale, che pure è previsto in base all’articolo 2055 del codice civile: il quale, come detto, in forza della responsabilità solidale, impone che ai terzi trasportati sia sempre risarcito l’intero danno e non una percentuale.

 

Il terzo trasportato ha diritto al risarcimento integrale

La Corte conviene sul fatto che il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno è pacifico in giurisprudenza, fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto sia anche proprietario del mezzo.

In particolare, «il terzo trasportato, a titolo di cortesia, ha diritto al ristoro per intero dei danni accertati e quantificati, non potendo subire in alcun modo decurtazioni in ragione della diversa partecipazione e responsabilità di uno o più soggetti».

Pertanto, il passeggero, che abbia subito danni a seguito dell’incidente, può ottenere il completo ristoro sia dal vettore che dal conducente del veicolo antagonista. I due conducenti, nonché i loro assicuratori della Rca, sono solidalmente responsabili del fatto, in qualità di coautori dell’illecito.

Infatti, in virtù dell’art. 2055 c.c non rileva, ai fini del risarcimento del trasportato, la diversa graduazione della responsabilità delle parti che, invece, conta nei rapporti interni tra i corresponsabili.

In buona sostanza, il terzo trasportato ha diritto ad ottenere integralmente il ristoro del danno patito, indifferentemente, da uno dei due coobbligati solidali: spetterà, poi, al soggetto che ha pagato rivalersi sul corresponsabile (azione di regresso) nella misura della responsabilità accertata.

 

La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

La Suprema Corte approfondisce poi ulteriormente l’art. 2055 c.c. che stabilisce, a favore del danneggiato, la responsabilità solidale in capo ai responsabili del danno.

Come sottolineano i giudici del Palazzaccio, la norma è volta a rafforzare la tutela del soggetto leso, proprio per questa ragione: nel caso in cui siano presenti più danneggianti, la graduazione delle colpe ha una funzione di ripartizione interna tra i coobbligati e non elide la solidarietà esistente tra di loro.

Pertanto, la circostanza che il danneggiato agisca contro uno solo di essi, non comporta la rinuncia alla solidarietà tra i responsabili, così come l’accertamento delle relative colpe non esclude il diritto del soggetto leso di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.

In buona sostanza, la legge consente al danneggiato – nello specifico il trasportato – di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili, senza dover individuare l’incidenza causale della condotta di ognuno nel danno; il passeggero, quindi, non si trova nella spiacevole situazione di dover perseguire ciascun corresponsabile pro quota, con il conseguente rischio di una eventuale incapienza di qualcuno dei condebitori. In ragione di ciò, vige il principio per cui il danneggiato-trasportato può ottenere il risarcimento globale di quel che gli compete.

 

E’ però necessaria la causa petendi nella richiesta risarcitoria del trasportato

Ma allora, se è pacifico il diritto del trasportato ad ottenere il risarcimento integrale da uno dei coobbligati, perché nel caso in oggetto non è accaduto?

E perché anche la Cassazione alla fine ha respinto il ricorso confermando la statuizione dei giudici di merito?

Gli Ermellini precisano altresì che la richiesta di risarcimento del passeggero va formulata utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato: è bene rammentare che la causa petendi è il titolo giuridico, o la ragione giustificativa, della domanda proposta e consiste nell’esposizione delle ragioni poste a fondamento della pretesa azionata.

Il terzo, pertanto, deve agire in qualità di trasportato al fine di avere diritto al ristoro integrale.

Infatti, è irrilevante, come abbiamo visto, che il passeggero agisca verso il vettore (ossia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi.

Per poter applicare la responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., il «danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili».

 

Fatale l’azione congiunta con il titolare dell’auto su cui i passeggeri viaggiavano

Nel caso di specie, invece, i trasportati avevano agito congiuntamente con il titolare della vettura su cui viaggiavano, contro l’altro conducente (il proprietario e la compagnia assicuratrice) chiedendo il ristoro dei danni patiti, oltre all’accertamento della sua responsabilità esclusiva: lo avevano fatto per di più con con il patrocinio dello stesso legale e facendo valere un’unica posizione processuale, senza distinzioni tra le richieste di tutti gli attori (ossia le domande di conducente e trasportati).

Pertanto, la richiesta risarcitoria dei passeggeri era stata proposta nei confronti dei convenuti, in quanto ritenuti corresponsabili dell’incidente, in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice dell’autocarro, e non già in base alla qualità di trasportati.

Solo nel corso del procedimento i passeggeri avevano proposto tardivamente una richiesta risarcitoria – in qualità di trasportati – anche verso il conducente dell’auto su cui viaggiavano, ma tale richiesta era stata ritenuta inammissibile, proprio a ragione della tardività della sua proposizione.

Secondo il giudice del gravame, quindi, con un pronunciamento confermato anche in  sede di legittimità dagli Ermellini, i terzi trasportati non potevano lamentare la decurtazione del risarcimento, giacché questa era la conseguenza della loro condotta processuale.

Un errore di strategia che dunque non va assolutamente commesso.

 

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