L’assicurazione del “vettore” risarcisce per intero il passeggero solo se il conducente è corresponsabile

La Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, ha fissato un precedente che stravolge l’iter sin qui seguito per ottenere il risarcimento dei danni, comunque sempre dovuto, per i passeggeri in caso di incidente stradale.

La richiesta di risarcimento alla compagnia del “vettore”

Si qui si chiedevano all’assicurazione della stessa vettura in cui il terzo trasportato viaggiava sulla base dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che recita, testualmente: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150″.

 

Per la Cassazione occorre la corresponsabilità

D’ora in poi invece su cambia. La Suprema Corte ha infatti stabilito che il conducente dell’auto su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, affinché scatti l’obbligo risarcitorio in capo alla sua assicurazione.

Fermo restando comunque che, una volta accertata la corresponsabilità del vettore nell’incidente, il suo assicuratore deve risarcire integralmente il danneggiato, a prescindere dalla misura di responsabilità dei soggetti coinvolti (salvo rivalsa verso le compagnie degli altri responsabili).

La vicenda riguarda un tragico schianto tra due auto nel quale avevano perso la vita uno dei conducenti e uno dei tre passeggeri che questi trasportava, mentre gli altri due avevano riportato lesioni.

La compagnia assicuratrice del conducente sopravvissuto conviene in giudizio i presumibili danneggiati ex art. 140 del Codice delle Assicurazioni, mettendo a disposizione il massimale assicurativo.

Ma i trasportati sopravvissuti e gli eredi del deceduto agiscono contro la compagnia assicurativa del vettore, ai sensi del già citato art. 141.

In primo grado, il Tribunale accerta una corresponsabilità dei due conducenti, nella misura del 20% a carico del deceduto e 80% in capo al guidatore sopravvissuto, condannando ai risarcimenti in rapportata misura.

In secondo grado, invece, viene acclarata una responsabilità pari al 100% in capo al conducente dell’auto ancora in vita; la sua assicurazione viene condannata a risarcire tutti i danneggiati; mentre la compagnia assicurativa del vettore è parimenti condannata a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato defunto.

Ricorrono in Cassazione le due compagnie assicuratrici, i trasportati e gli eredi del passeggero defunto. E qui vengono qui in particolare rilievo le doglianze dell’assicurazione del vettore, ritenuto non corresponsabile.

 

La questione giuridica attorno all’interpretazione dell’art. 141

La questione giuridica, sottesa al caso di specie, affrontata dalla Cassazione è appunto questa: l’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire il danno ai terzi trasportati, ai sensi dell’art. 141 Cod. Ass., anche qualora il conducente-vettore non abbia alcuna responsabilità nella causazione dell’incidente?

Ergo, il ricorso verte sull’interpretazione dell’art. 141 Cod. Ass. in riferimento alla fattispecie di totale assenza di responsabilità verso il trasportato da parte del vettore.

Com’è noto, l’art. 141 Cod. Ass. introduce un’azione diretta a favore del terzo trasportato.

La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché questa previsione gli si consente di agire direttamente verso l’assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato-danneggiante ed assicuratore.

L’art. 141 Cod. Ass., per la sua formulazione, è stato oggetto di numerose critiche e di questioni di legittimità costituzionale (C. Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008). La Cassazione, nella pronuncia, ripercorre la genesi della norma e dà atto della presenza di due diverse interpretazioni: una innovativa e una contenitiva.

Un’ampia dottrina ha svincolato il diritto risarcitorio del trasportato verso l’assicuratore del vettore da ogni aspetto di responsabilità dell’assicurato-vettore.

Tale interpretazione crea una presunzione di responsabilità in cui la nozione di “caso fortuito” dell’art. 141 c. 1 Cod. Ass. va intesa restrittivamente, come comprensiva dei soli eventi naturali imprevedibili escludendo, quindi, le condotte umane.

L’obbligo risarcitorio dell’assicurazione del vettore, secondo la dottrina, pare corroborato dal comma 3, ove si prevede l’estromissione della compagnia del vettore da parte di quella del responsabile civile.

Al di fuori di tale ipotesi, la compagnia risponde sempre, salvo il caso fortuito. Il dato letterale su cui si poggia tale interpretazione è il seguente inciso contenuto nell’art. 141: “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”

Secondo un’esegesi minoritaria, invece, nella nozione di caso fortuito va inclusa anche la condotta umana; pertanto, il vettore deve avere una responsabilità nel sinistro, affinché il suo assicuratore sia obbligato a ristorare il danno al trasportato.

Diversamente opinando, l’assicuratore sarebbe gravato da una responsabilità oggettiva a lui limitata, in quanto non estesa all’assicurato. I sostenitori di questa lettura si fondano sull’incipit dell’art. 141 ove si legge “salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.

La Corte, dopo aver sintetizzato le diverse interpretazioni della norma, passa a riassumere gli interventi giurisprudenziali più significativi sull’art. 141 Cod. Ass, che però hanno solo lambito la questione, senza affrontarla.

La Suprema Corte, non trovando nei precedenti citati una risposta all’interrogativo di partenza, offre allora una sua interpretazione letterale dell’art. 141, da cui ne emerge la complessità, ma non la contraddittorietà, secondo gli Ermellini.

L’interpretazione dottrinale, secondo i giudici del Palazzaccio, si sarebbe discostata troppo dalla lettera della legge. L’orientamento dominante considera infatti l’art. 141 come distaccato dalla disciplina previgente (art. 18 legge 990/1969), in quanto ha oggettivizzato la responsabilità dell’assicurazione del vettore.

V’è anche chi esclude la responsabilità oggettiva, stante l’esistenza del diritto di rivalsa, e qualifica il ruolo dell’assicuratore del vettore al pari di un “sostituto” dell’effettivo obbligato al risarcimento della vittima.

In ogni caso, prevedere la responsabilità della compagnia assicuratrice, a prescindere da una responsabilità del vettore, depone nel senso della responsabilità oggettiva, ben poco mitigata dalla possibilità di rivalsa.

Tale lettura, secondo la Suprema Corte, appare viziata dalla volontà di agevolare la vittima, ma tralascia un aspetto fondamentale: il bilanciamento degli interessi coinvolti. Infatti, recita la sentenza «il diritto è lo strumento per relazionare interessi.

Per identificare fino a che punto la bilancia pende da una parte – ovviamente, la “parte debole” secondo la scelta del legislatore – occorre valutare l’effettivo dettato normativo senza peraltro “correggerlo” nel senso di nullificare ogni bilanciamento e rendere il sistema non un equilibrio, bensì la concretizzazione senza limiti di un “monointeresse”».

 

Cruciale il concetto di “caso fortuito”

Per gli Ermellini, la corretta lettura della norma non può prescindere dal richiamo al caso fortuito, che viene scelto dal legislatore come parametro del bilanciamento degli interessi tra il trasportato e l’assicuratore del vettore.

Secondo la Suprema Corte, esso è il tradizionale concetto giuridico ormai pacifico da anni e non già una fattispecie che esclude le condotte umane – compresa quella del danneggiato –, come vorrebbero i sostenitori dell’interpretazione innovativa.

Se il legislatore avesse inteso stravolgere tale consolidato concetto, lo avrebbe fatto ex professo. Questi, al contrario, ha voluto impiegare il caso fortuito quale unico limite alla responsabilità dell’assicuratore del vettore e la sua portata non è circoscritta dall’inciso “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Tale proposizione non riguarda un concetto sostanziale (il caso fortuito), ma uno processuale. Pertanto, riassumendo, l’assicurazione del vettore risarcisce la vittima se si accerta che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito (evento naturale imprevedibile; condotta di uno dei conducenti, condotta del terzo trasportato); in una situazione di corresponsabilità, l’assicurazione del vettore risponde a prescindere dal grado di ripartizione della stessa (onde l’inciso: “a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”).

Quest’ultimo inciso, contenuto nell’art. 141 Cod. Ass., significherebbe pertanto che, se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato.

La frase, pertanto, non va interpretata, secondo la Suprema Corte, nel senso di un obbligo risarcitorio scollegato da qualsiasi forma di responsabilità. Essa non rappresenta il nucleo dell’art. 141, ma va coordinata con il suo incipit (il caso fortuito). In tal senso deporrebbe anche quanto disposto nell’art. 141 c. 3.

La norma prevede il possibile intervento dell’assicuratore del responsabile che estrometta la compagnia del vettore, riconoscendo la responsabilità esclusiva del suo assistito. Si tratta di un accertamento sui generis del caso fortuito, rappresentato dalla dichiarazione dell’assicuratore.

Inoltre, gli Ermellini asseriscono come il diritto di rivalsa, contenuto nel quarto comma dell’art. 141 deponga contro una lettura oggettivizzante della responsabilità dell’assicuratore, in particolare con il richiamo operato all’art. 150, dove si riferimento al “grado di responsabilità delle parti”.

Pertanto, ai sensi dell’art. 141, i conducenti sono corresponsabili e deve esserne misurata la quota di responsabilità. Ciò significa che l’obbligo della compagnia di risarcire in toto il danno dipende dalla circostanza che non si sia verificata una causazione del sinistro del tutto esterna al vettore, oppure che il vettore abbia una percentuale di responsabilità del sinistro. In questi casi, la compagnia, tramite la rivalsa, recupera la percentuale non attribuibile al vettore nei confronti delle assicurazioni dei corresponsabili. Non v’è alcuna rivalsa nel caso di responsabilità esclusiva del vettore nel sinistro; nell’ipotesi in cui sia ravvisabile il caso fortuito.

E a sua volta, la presenza di caso fortuito produce due effetti; un effetto sostanziale – la responsabilità del vettore non esiste -, un effetto processuale ossia il trasportato non ha alcun onere probatorio, spetta all’assicuratore ricostruire la vicenda.

 

Il principio di diritto

In conclusione, ad avviso della Cassazione il legislatore del 2005, con l’art. 141 Cod. Ass., ha creato una mera praesumptio iuris tantum sulla falsariga dell’art. 2054 c. 1 c.c. e non ha reso oggettiva la responsabilità dell’assicuratore del vettore. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’assicurazione del vettore ed enuncia i seguenti principi:

  • il caso fortuito va inteso in senso giuridico, ossia comprensivo delle condotte umane;
  • il caso fortuito rappresenta il limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro;
  • il vettore deve essere almeno corresponsabile del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
  • se viene accertata la corresponsabilità del vettore (an) è irrilevante la sua misura (quantum), poiché l’assicuratore del vettore deve risarcire in toto il trasportato (salvo rivalsa);
  • l’assenza di responsabilità del vettore può essere dimostrata dal suo assicuratore, che provi il caso fortuito; dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili, che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio; dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.

 

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