Prescrizione per benefici contributivi per esposizione ad amianto

Il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per i lavoratori esposti all’amianto non decorre dalla data del loro pensionamento ma da quando essi maturano la consapevolezza dell’esposizione stessa. A riaffermare con forza questo principio la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25779/23 depositata il 5 settembre 2023.

Una lavoratrice chiede la rivalutazione contributiva prevista per l’esposizione ad amianto

Gli Ermellini si sono occupati del caso di una lavoratrice che aveva avviato una causa contro l’Inail per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 della legge nazionale 257 del 1992 per esposizione ad amianto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in secondo, nel 2020, la Corte d’Appello di Potenza, in totale riforma della prima decisione, l’aveva rigettata accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto. 

Per la Corte d’Appello diritto prescritto individuando nella data della pensione il “dies a quo”

I giudici avevano individuato infatti nella data del pensionamento quella da cui far decorrere il termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, da quel momento, dell’esposizione all’asbesto e nel caso di specie la lavoratrice, andata in quiescenza nel gennaio 2019, aveva presentato la domanda amministrativa solo nel 2015, ben oltre quindi il termine decennale di prescrizione.

 

La danneggiata ricorre per Cassazione obiettando di aver saputo dell’esposizione solo dopo

La donna a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione contestando il fatto che la Corte territoriale avesse individuato il “dies a quo” del termine prescrizionale in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto nella data del suo pensionamento, lamentando in primis l’omessa motivazione da parte dei giudici circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in questione, più precisamente la circostanza di non aver considerato che lei aveva acquisito consapevolezza dell’esposizione solo dal momento del deposito della consulenza tecnica d’ufficio ambientale relativa allo stesso stabilimento dove aveva lavorato e alle stesse mansioni svolte.

Nessuna prova era stata fornita della sua consapevolezza del fatto al momento della quiescenza

In altre parole, la Corte d’Appello, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe individuato nel suo pensionamento la data da cui far decorrere il termine di prescrizione, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi previsti dalla legge in materia, in assenza di qualsiasi prova e anche di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento. 

La sentenza d’appello, in conclusione, secondo la donna, avrebbe violato l’articolo 2935 del codice civile e il precetto secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso appunto dei benefici contributivi per esposizione ad amianto coinciderebbe, a prescindere dal pensionamento, con il momento della raggiunta consapevolezza, in capo al titolare, del diritto conseguente alla propria esposizione ad amianto.

E la Suprema Corte le ha dato ragione piena, rammentando come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato il principio secondo cui quello alla rivalutazione contributiva “è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni”.

 

La prescrizione deve decorrere dalla data dell’avvenuta consapevolezza dell’esposizione

Anche di recente è stato ribadito – proseguono gli Ermellini – che la consapevolezza dell’esposizione all’amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e che solo dove sussista tale consapevolezza, il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto”. 

La Corte territoriale, concludono i giudici del Palazzaccio, non si è attenuta a questi principi “facendo coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza dell’avvenuta esposizione”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, e la causa, “essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, è stata rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.

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