La RCA copre il veicolo in sosta se riconducibile alla circolazione

Recenti sentenze della Cassazione, anche sulla scorta delle direttive europee, hanno via via ampliato il concetto di “circolazione” e quindi gli ambiti di operatività della Rc-Auto, stabilendo ad esempio, l’ultimo rilevante pronunciamento della serie, che vanno ricompresi nella garanzia anche i danni cagionati da sinistri occorsi in aree private, come il viale di casa.

Naturalmente l’assicurazione deve coprire anche il veicolo in sosta, purché però essa sia riconducibile in senso eziologico alla circolazione e il sinistro in questione non sia dovuto ad una causa del tutto autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione.

 

La tragica esplosione di un furgone rosticceria a Reggio Emilia nel 2013

Lo ha chiarito il Tribunale di Reggio Emilia, II Sezione Civile, con la sentenza n. 788/2021 del 15 giugno 2021 con la quale i giudici civili si sono pronunciati su un caso tragico accaduto nel 2013 in città, ossia l’incendio e l’esplosione di un furgone ambulante ad uso “rosticceria” (in foto), parcheggiato in una piazza nell’ambito di un mercato rionale e dove si trovavano il proprietario ed altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo: un evento devastante, che causò tre morti, numerosi feriti e ingenti danni materiali.

In sede penale il proprietario, sopravvissuto, era stato condannato per omicidio colposo, lesioni, incendio e danneggiamento: la sentenza di condanna aveva infatti stabilito che il rogo era stato determinato dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno, avendone il proprietario sostituito autonomamente e impropriamente alcuni componenti, manipolando e agendo anche su parti fisse dell’impianto originariamente installato.

La polizza per la responsabilità civile verso terzi, la Rct, che il titolare dell’attività aveva stipulato, aveva erogato l’intero importo del massimale che, tuttavia, non era sufficiente per coprire la globalità dei danni. Di qui la richiesta del proprietario alla sua compagnia di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per la RCA.  L’assicurazione però aveva negato la pretesa, ritenendo che la polizza RCA non fosse operativa in relazione ai fatti di causa, ragion per cui lo stipulante si è rivolto alla giustizia civile, chiedendo di accertare l’operatività della RCA nel caso si specie.

 

I giudici respingono la richiesta: il furgone si trovava in una piazza chiusa al traffico

I giudici, tuttavia, gli hanno dato torto. Nel motivare il diniego il Tribunale reggiano ha innanzitutto rilevato che il sinistro si era verificato non nella situazione di circolazione statica che, secondo la giurisprudenza, legittima l’operatività della RCA, bensì in una fase di sosta totalmente diversa, in un’area preclusa al traffico, connaturata allo svolgimento di attività commerciale di vendita (un mercato), che nulla aveva a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurativo.

I giudici hanno inoltre osservato che, oltre alla polizza RCA, essenziale per la circolazione del veicolo, era stata stipulata per l’appunto anche la polizza RCT per la copertura assicurativa per eventi occorsi durante lo svolgimento dell’attività commerciale, a riprova che lo stesso proprietario aveva ritenuto che tale attività non fosse coperta dalla RCA, e che quindi le due polizze coprissero rischi diversi.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea

Il Tribunale ha anche ripercorso la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia europea la quale ha più volte ribadito che, al fine di garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali e della libera concorrenza all’interno del mercato dei servizi assicurativi, la nozione di “circolazione dei veicoli”, riportata dall’art. 3 di tale direttiva, non poteva essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, ma doveva costituire una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto in particolare del contesto di detta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

 

La Corte ha respinto in un caso simile l’operatività della RCA per un trattore usato per arare

In particolare la Corte, nella decisione C-514/16, aveva escluso l’operatività dell’assicurazione RCA nel caso di specie, poiché, facendo riferimento ad un mezzo (trattore) destinato, oltre che all’impiego come mezzo di trasporto, ad essere utilizzato ad altri fini (macchina da lavoro), aveva chiarito che “rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di “circolazione dei veicoli”, ai sensi del già citato, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione”.

Un esempio speculare al sinistro in esame presso il Tribunale di Reggio Emilia, che si era appunto verificato allorquando il mezzo era impiegato come “macchina da lavoro” e non come “mezzo di trasporto”, con conseguente inoperatività della polizza RCA.

 

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