La targa prova si può apporre anche sui veicoli immatricolati

Dopo anni di incertezze sull’utilizzo della targa prova, il Governo ha messo finalmente la parola fine su una questione che si strascinava da tempo, che ha coinvolto la politica, in primis il Ministero dell’Interno e quello delle Infrastrutture, e soprattutto la giustizia, dai tribunali ordinari fino alla Corte di Cassazione, con pronunciamenti contrastanti. Causando non pochi problemi ad autoriparatori, automobilisti e a tutto il settore dell’auto usata.

 

La questione riguardava la possibilità o no di usare la targa prova su mezzi già immatricolati

Com’è noto, la querelle riguardava la possibilità di usare la targa prova sui veicoli già immatricolati, una prassi che dura da almeno un ventennio, con il pacifico benestare del Ministero dei Trasporti, ma messa a più riprese in discussione dagli organi di polizia e dalla stessa Suprema Corte che, con una recente sentenza – nella quale era in discussione se i danni causati da un veicolo già immatricolato che viaggiava con la targa prova dovessero essere coperti dall’assicurazione del mezzo stesso o quella della targa – aveva sancito che la circolazione di un veicolo già immatricolato con la targa prova era illegittima e che essa poteva essere apposta solo a mezzi non ancora immatricolati.

Il Decreto Infrastruttura

La svolta “governativa” si è avuta con il recente Decreto Infrastrutture, approvato nel Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 e che introduce anche nuove e rilevanti disposizioni per la sicurezza della circolazione dei veicoli, in particolare con tutto un “pacchetto” relativo alla sosta che prevede agevolazioni per una serie di categorie più fragili e svantaggiate e un aumento delle sanzioni per i trasgressori.

Ma tra le novità figura anche quella riguardante la prassi di apporre la targa prova su veicoli non immatricolati, che adesso viene “sanata” e formalmente consentita, ovviamente per casi specifici.

L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 (quello per i ciclomotori, ndr), anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento” recita il Decreto.

 

In caso di incidente risponde l’assicurazione della targa prova

Ovviamente, ai fini della circolazione di cui al primo periodo, “resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi” specifica la nuova legge, chiarendo anche che “dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova”.

Il provvedimento del governo entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entro i successivi 90 giorni, con un ulteriore decreto del presidente della Repubblica, sarà modificato il precedente Dpr 24 novembre 2001, n. 474 che disciplina la materia, anche per stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.

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