I requisiti richiesti per le merci circolanti nell’Unione Europea

Il tema della sicurezza, ad esempio di giocattoli o degli apparecchi elettrici ed elettronici, è sempre molto sentito, ancor di più in periodi dell’anno dove l’acquisto ed il conseguente utilizzo di questi prodotti subisce un’impennata. A fine anno vi sono due momenti di acquisto eccezionali: il Black Friday (con il seguente Black Monday) di importazione americana e la più classica delle feste, cioè Natale (con la successiva festa dell’Epifania, riservata generalmente ai più piccoli).

Ed ecco che è facile incorrere, durante questi periodi di acquisti collettivi, dove l’offerta è considerevole, in prodotti che costano poco, hanno poca qualità ed, infine, poca sicurezza. Il percorso che porta alla genesi di un prodotto sicuro ha origini lontane.

 

Il mercato europeo e le norme armonizzate

Per fortuna l’Italia è da sempre molto attenta alla tematica della sicurezza a 360 gradi e lo è ancor di più perché inserita nel contesto dell’Unione Europea. Un’impresa che opera in Europa può beneficiare del mercato unico dell’UE e ciò significa che la maggior parte delle merci può circolare liberamente all’interno di questo territorio senza costi supplementari o restrizioni quantitative. Si tratta della cosiddetta libera circolazione delle merci.

Prima di introdurre merci nel mercato dell’UE è necessario assicurarsi che i prodotti ne soddisfino i requisiti per proteggere la salute umana, animale, l’ambiente e i diritti dei consumatori. I requisiti potrebbero essere le norme e le specifiche che sono armonizzate all’interno dell’UE o quelle gestite da ciascun Paese dell’Unione ma riconosciute dall’UE (ciò è noto come il riconoscimento reciproco).

Prima di poter commercializzare liberamente i suoi prodotti nell’Unione Europea il produttore o l’importatore dovrà assicurarsi che rispettino le pertinenti specifiche UE. Ma cosa si intende per requisiti di prodotto? Il diritto comunitario stabilisce dei requisiti essenziali affinché possano circolare nell’UE solo i prodotti che soddisfano norme elevate in materia di salute, ambiente e soprattutto sicurezza. Questi requisiti riguardano: il prodotto medesimo, ad esempio proprietà elettriche e infiammabilità; le sue prestazioni (come l’efficienza energetica); il processo di fabbricazione.

Nella maggior parte dei casi la legge stabilisce quali risultati raggiungere o i rischi da evitare per avere un prodotto sicuro, ma non fornisce le soluzioni tecniche. È qui che possono essere d’aiuto le norme armonizzate per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti. Attualmente nell’UE sono armonizzate quasi tutte le norme sui prodotti: in altri termini, in tutti i Paesi si applicano le stesse norme. Esistono norme per gruppi di prodotti come i giocattoli, oppure per le caratteristiche del prodotto come la compatibilità elettromagnetica.

Esiste una banca dati sul sito della Comunità Europea, denominata Trade Helpdesk, dove è possibile verificare i requisiti per ogni categoria di prodotto. La ricerca è molto semplice: immettendo il codice della tipologia di prodotto ed il Paese europeo dove esso è commercializzato si possono visionare le specifiche, incluse quelle di sicurezza, che il prodotto deve soddisfare per essere venduto all’interno di quel Paese europeo.

Nell’UE esistono anche norme non armonizzate sui prodotti: può accadere, quindi, che le specifiche siano diverse da un Paese a un altro. In tal caso, il prodotto dovrà essere conforme alle norme interne del Paese dell’UE in cui si intende commercializzarlo. Se il prodotto soddisfa i requisiti di un Paese, gli altri Paesi dell’UE non potranno vietarne la vendita, obbligare a modificarlo o imporre di eseguire ulteriori prove, a meno che non dimostrino che il prodotto non soddisfa le specifiche tecniche e qualitative dI quel Paese né garantisca un livello analogo di sicurezza.

È questo il cosiddetto principio di riconoscimento reciproco. Per scoprire quali norme tecniche si applicano a prodotti specifici in ogni Paese dell’UE ci si può rivolgere ai punti di contatto, uffici pubblici che rispondono gratuitamente entro 15 giorni dalla richiesta. In Italia sono ubicati presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Analisi dei rischi del prodotto e la dichiarazione di conformità UE

Ogni fabbricante ha l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi e stabilire su questa base se i suoi prodotti sono conformi a determinate norme prima di immetterli sul mercato UE. Quest’analisi si chiama valutazione della conformità e si trova nel percorso dello sviluppo di un prodotto al livello delle fasi di progettazione e produzione. Le informazioni che si traggono dalla valutazione della conformità devono figurare nella documentazione tecnica.

Per dimostrare la conformità bisogna anzitutto controllare se al prodotto si applichino eventuali norme UE e, se così è, bisogna assicurarne la conformità prima di poterlo commerciare liberamente nell’UE. Sono norme armonizzate quelle messe a punto da organizzazioni europee di normazione riconosciute: il CEN, Comitato Europeo per la Standardizzazione, cui afferisce l’UNI, ovvero l’Ente di Unificazione Italiano; il CENELEC, Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica, cui afferisce il CEI, ovvero il Comitato Elettrotecnico Italiano; o l’ ETSI, Istituto Europeo per gli Standard delle Telecomunicazioni, per tutti quelli standard ICT.

Un prodotto progettato e fabbricato secondo norme armonizzate ha altissime probabilità di rispettare le norme UE pertinenti: è la cosiddetta “presunzione di conformità”. Questo concetto è stato creato per permettere la diffusione delle norme armonizzate a discapito delle norme che non lo sono, in quanto le prime non sono obbligatorie e si applicano su base volontaria: ciascun produttore è libero di scegliere altre soluzioni tecniche con cui dimostrare la conformità alle prescrizioni di legge.

Se si sceglie di non ricorrere a norme armonizzate per la valutazione dei rischi legati all’utilizzo del prodotto, si potrà attenersi, per dimostrare la conformità, a specifiche tecniche come le norme nazionali, le norme europee e internazionali non armonizzate. Si dovrà però produrre una documentazione tecnica più dettagliata e spiegare in che modo il prodotto rispetta le prescrizioni di legge. A seconda del tipo di prodotto, in alcuni casi si può fare un’autovalutazione, in altri invece si avrà bisogno dell’assistenza di un organismo di valutazione della conformità, noto anche come organismo certificato.

Gli Organismi di valutazione della conformità sono organismi certificati a cui i Paesi dell’UE affidano l’incarico di valutare la conformità di certi prodotti prima che possano essere immessi sul mercato. È possibile selezionare un organismo certificato dall’elenco sul sito web NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Per l’Italia è presente l’istituto ACCREDIA, l’unico ente italiano di accreditamento.

Per completare la documentazione tecnica, il cosiddetto fascicolo tecnico deve contenere tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici. La documentazione tecnica contiene informazioni sul progetto, la fabbricazione e il funzionamento di un prodotto, comprese tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è conforme ai requisiti applicabili. Ogni fabbricante dovrà attenersi a determinate regole per immettere i tuoi prodotti sul mercato, ad esempio: preparare la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato; garantire, appena immesso il prodotto sul mercato, che la documentazione tecnica sia a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato (in caso richiedano di prenderne visione); conservare la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di immissione sul mercato (salvo diversa istruzione esplicita).

La documentazione tecnica serve a provare che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali, quindi a giustificare e a sostenere la dichiarazione di conformità UE. Un capitolo importante della documentazione tecnica è la valutazione del rischio: è responsabilità di fabbricante identificare tutti i rischi potenziali del prodotto e determinare i requisiti essenziali applicabili. Il fabbricante dovrà anche spiegare come ha ovviato ai rischi identificati per garantire che il prodotto rispetti i requisiti applicabili, come ad esempio applicando le norme armonizzate.

La dichiarazione di conformità UE è un documento obbligatorio che ogni fabbricante o suo rappresentante autorizzato deve firmare per dichiarare che i suoi prodotti rispettano i requisiti dell’UE. Firmando la dichiarazione di conformità il produttore si assume la piena responsabilità della conformità del suo prodotto al diritto dell’UE.

Una dichiarazione di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni: il nome e indirizzo professionale o quelli di un rappresentante autorizzato e firma; l’identificazione del numero di serie, il modello o tipo del prodotto; una dichiarazione con cui il fabbricante si assume la piena responsabilità; i mezzi di identificazione del prodotto che ne consentano la tracciabilità; gli estremi dell’organismo notificato che ha svolto la procedura di valutazione della conformità (ove necessario); la normativa a cui è conforme il prodotto, oltre alle norme armonizzate o altri mezzi utilizzati per attestarne la conformità. La dichiarazione di conformità UE va tradotta nella o nelle lingue richieste dal Paese dell’UE in cui il prodotto è venduto. E dopo, finalmente, il marchio CE.

 

Il marchio CE

Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all’interno dell’UE. Il marchio CE è obbligatorio solo per i prodotti per i quali esistono specifiche a livello dell’UE e che ne richiedono l’apposizione. Prima di apporre il marchio CE, occorre accertarsi che il prodotto soddisfi tutti i requisiti pertinenti.

La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore. Non occorre una licenza per apporre il marchio CE sul prodotto, ma prima di farlo bisogna: garantire la conformità con tutti i requisiti pertinenti a livello dell’UE; stabilire se la valutazione del prodotto può essere effettuata in proprio o se occorre coinvolgere un organismo certificato; redigere un fascicolo tecnico che provi la conformità; redigere e firmare una dichiarazione UE di conformità.

Una volta che il prodotto rechi il marchio CE, se le Autorità Nazionali competenti lo richiedono, occorre fornire loro tutte le informazioni e la documentazione giustificativa riguardanti il marchio CE. Se serve coinvolgere un organismo certificato, il marchio CE deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo. Il marchio CE e il numero di identificazione possono essere apposti separatamente, a condizione che siano chiaramente collegati tra loro.

Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Esso deve essere costituito dalle iniziali “CE”; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto). Se si vuole ridurre o ampliare il marchio CE sul prodotto, occorre rispettare le proporzioni tra le due lettere; infine, purché le iniziali siano visibili, il marchio può assumere forme diverse (colori, forma vuota o piena). Se il marchio non può essere apposto sul prodotto stesso, è possibile apporlo sull’eventuale imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

In conclusione, quando si acquista un nuovo telefono, un orsacchiotto o una TV all’interno della Comunità europea, si può trovare il marchio CE su di essi. Con l’apposizione della marcatura CE su un prodotto, un produttore dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti legali per la marcatura CE e può essere venduto in tutto il Comunità Europea. Ciò vale, come detto, anche per i prodotti fabbricati in altri Paesi venduti nella Comunità Europea. La marcatura CE supporta, inoltre, una concorrenza leale, ritenendo che tutte le società rispondano alle stesse regole.

Ultima raccomandazione: visionare attentamente il simbolo CE in quanto si trovano sul mercato prodotti col simbolo rappresentato dalle stesse lettere CE ma più “avvicinate”, che rappresentano l’abbreviazione di “China Export” e non “Comunità Europea”.

 

Cosa si può fare per acquistare un prodotto sicuro?

Bisogna acquistare sempre prodotti da negozi affidabili e, se lo si fa on-line, da rivenditori noti: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, potrebbe anche essere poco sicura. I negozi affidabili si prendono cura dei prodotti che vendono e di solito accettano resi.

Bisogna leggere tutte le avvertenze e le istruzioni: fare attenzione alle raccomandazioni sull’età e sulla sicurezza, specialmente nel caso dei giocattoli e dei prodotti elettrici.

Segnalare sempre un problema di sicurezza: informare il produttore o il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto. Inoltre, contattare l’autorità pubblica competente. Ciò garantisce che vengano prese ulteriori misure per garantire la sicurezza del prodotto.

Ing. Francesco Galise

Ordine degli Ingegneri di Napoli

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