Le responsabilità del RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda, pur svolgendo un ruolo non gestionale ma di consulenza all’interno dell’impresa, espleta una funzione importante per la sicurezza dei lavoratori e può essere chiamato a rispondere di infortuni che si verifichino per effetto di violazioni od omissioni dei suoi doveri. Con la sentenza n. 11650/2021 depositata il 29 marzo 2021 la Corte di Cassazione si è occupata di un’importante figura della struttura aziendale di cui però spesso non sono ben chiari, neppure ai diretti interessati, i compiti e anche le relative posizioni di garanzia.

 

Un Rspp condannato per un incidente sul lavoro

Gli Ermellini hanno infatti definitivamente deciso in merito al ricorso proposto per l’appunto dal Rspp di un’azienda bergamasca attiva nel campo dei servizi di smaltimento e trattamento dei rifiuti industriali e speciali, il quale era stato giudicato colpevole, sia dal Tribunale di Bergamo sia, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Brescia, del reato di lesioni personali colpose ai danni di un operaio e condannato al pagamento di 1.800 euro di multa più spese processuali.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, nel dicembre del 2011 il dipendente, mentre procedeva alla sostituzione di due cinghie rotte della macchina macina pneumatici, era rimasto incastrato con il mignolo della mano destra tra il rullo e la cinghia, riportando la sub-amputazione del dito, dalla quale era derivata una malattia guarita in un tempo superiore a quaranta giorni.

All’imputato, che nel contesto dell’azienda rivestiva la qualifica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era stato ascritto di non aver rilevato il rischio connesso alle operazioni di manutenzione della macchina macina pneumatici, ed in specie all’operazione di sostituzione delle cinghie, pur essenziale per il funzionamento dello stabilimento, venendo così meno ai suoi doveri di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio e alla predisposizione di misure organizzative necessarie a fronteggiarlo.

Il Rspp ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che la Corte territoriale non avesse operato la doverosa distinzione tra le posizioni rispettive del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In particolare, il ricorrente evidenziava come non gli fosse contestato di aver omesso di segnalare al datore le situazioni di rischio bensì l’assenza nel Dvr, il Documento di Valutazione dei Rischi, dell’indicazione di specifici rischi attinenti alla macchina macina pneumatici.

 

Il ricorrente punta sul ruolo di “mero consulente” della sua qualifica

Tuttavia non era stato esaminato il titolare, cosicché a suo dire nessuna prova sarebbe stata acquisita in merito ai suggerimenti che degli aveva fornito in osservanza dell’art. 33 d.lgs. 81/2008. Pertanto, secondo il ricorrente si sarebbe fatta discendere in modo automatico la sua responsabilità, laddove egli rivestiva un ruolo di mero consulente del datore di lavoro, privo di poteri decisionali e quindi della titolarità di una posizione di garanzia. L’eventuale responsabilità del RSPP, in base alla linea di difesa dell’imputato, era ipotizzabile solo ai sensi dell’art. 113 cod. pen., in associazione a quella del datore di lavoro, allorquando l’evento infausto fosse derivato da suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di un rischio da parte del RSPP. Ma nel caso di specie la Corte di appello non aveva reso idonea motivazione in merito all’effettiva violazione dell’art. 33; mancava la prova che egli non avesse fornito i suggerimenti necessari.

Il ricorrente ha quindi mosso anche altre doglianze relative al travisamento della prova, l’abnormità della condotta dell’infortunato, che svolgeva esclusivamente mansioni di pulizia e che nell’occasione avrebbe tenuto un comportamento esorbitante ed imprevedibile. E, infine, ha lamentato la mancata valutazione da parte dei giudici dell’assoluzione del datore di lavoro, ribadendo che il Rspp non può essere chiamato a rispondere direttamente ma solo in cooperazione colposa con il datore.

La Suprema Corte ha innanzitutto dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di merito, ma solo agli effetti penali. “Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata – spiegano gli Ermellini – non solo escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal (omissis) che sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle parti civili”.

 

Anche il Rspp può essere chiamato a rispondere di un infortunio

E per la suprema Corte le doglianze non sono fondate. “Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico” spiegano i giudici del Palazzaccio, aggiungendo che “in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”. Tenendo presente questo principio stabilito dalle Sezioni Unite, secondo la Cassazione “risulta manifestamente infondata l’affermazione del ricorrente secondo la quale gli sarebbe stata attribuito un dovere spettante unicamente al datore di lavoro”.

Per la cronaca, gli Ermellini hanno rigettato anche gli altri motivi del ricorso, obiettando, tra le altre cose, come dagli atti fosse emerso “che la manutenzione era prevista per tre fasi tra le quali non vi era la sostituzione delle cinghie, che il rischio di schiacciamento era previsto solo per la lavorazione “sostituzione delle lame delle macchine operatrici”, risultando così confermato che non era stato valutato il rischio connesso alla sostituzione delle cinghie. Le pertinenti valutazioni della Corte di appello, secondo la quale sarebbero mancate sia l’individuazione delle misure da adottare (divieto specifico per gli operai di effettuare interventi di manutenzione) sia l’individuazione dei soggetti competenti per l’intervento, appaiono quindi non contraddette”. In conclusione, il ricorso è stato respinto agli effetti civili.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments