I familiari di chi resta gravemente leso in un incidente vanno risarciti anche per l’assistenza continua

Ai congiunti della vittima di un incidente stradale che rimane in coma per anni vanno riconosciuti i danni riportati nel periodo in cui assistono il loro caro e quelli a causa della morte successivamente sopraggiunta.

La Corte di Cassazione, confermando una linea che di recente ha intrapreso con decisione, con la sentenza n. 28168/19 depositata il 31 ottobre 2019, ha (ri)affermato un importante principio a favore dei familiari di chi resta gravemente ferito in seguito ad un sinistro e che subiscono un rilevante danno “riflesso”.

 

La richiesta danni dei familiari della vittima

A causa di un incidente occorso il 2 agosto 2003 nel Bresciano, un uomo era stato investito da un’auto riportando gravissime lesioni che lo ridussero per tre anni in stato vegetativo, prima di spirare.

I suoi familiari nel 2009 citarono in causa avanti il Tribunale di Brescia la Carige, compagnia assicurativa del veicolo, e la conducente chiedendo il risarcimento dei danni.

Il giudice, con sentenza del 2016, accolse la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa paritario.

L’automobilista (come del resto i congiunti della vittima) appellò la sentenza e la Corte d’Appello attribuì alla persona investita un concorso di colpa superiore, del 75%, liquidò il danno biologico patito dalla vittima primaria, nell’intervallo tra le lesioni e la morte, riducendo proporzionalmente la misura standard del risarcimento, al fine di tenere conto della vita effettivamente vissuta, e ritenne corretta la quantificazione del danno non patrimoniale patito dai familiari in conseguenza della morte del proprio congiunto, così come compiuta dal Tribunale.

 

Il ricorso per Cassazione dei congiunti

Gli eredi della vittima hanno quindi impugnato per Cassazione quest’ultima sentenza, adducendo tre motivi.

Quello che qui preme è il terzo, con il quale i parenti hanno lamentato il fatto che il Tribunale, nel liquidare il danno da essi patito direttamente in conseguenza della morte del loro parente, avesse applicato i minimi previsti dalle tabelle milanesi, senza tenere conto del fatto che essi avevano dovuto prestare assistenza per tre anni alla persona infortunata, divenuta totalmente incapace di intendere e di volere e invalida.

Danno che, come hanno spiegato, era consistito nella forzosa rinuncia alle attività relazionali e ricreative, conseguente alla necessità di prestare assistenza alla vittima, nonché nella pena e nell’angoscia provate per la sua condizione.

Per la Cassazione, che ha rigettato gli altri due motivi del ricorso, quest’ultimo invece è fondato.

Il danno non patrimoniale – spiega la Suprema Corte – è un pregiudizio atipico. Ferma la sua unitarietà come concetto giuridico, esso può manifestarsi in modo proteiforme.

E’ compito dunque del giudice di merito, nei limiti ovviamente del dedotto e del provato, accertare se, quali e quante conseguenze non patrimoniali il fatto illecito abbia prodotto”.

 

I criteri per la stima del danno non patrimoniale

Premesso questo, con particolare riferimento al danno non patrimoniale patito da chi abbia perso un congiunto in conseguenza d’un fatto illecito, gli Ermellini ricordano le linee stabilite dalla stessa Suprema Corte per stima del danno.

Il giudice, ricorda la Cassazione, deve procedere attraverso due passaggi: in primo luogo, “deve tenere conto delle conseguenze che, anche presuntivamente ex art. 2727 c.c., l’uccisione d’un congiunto non può non causare in tutte le persone di comune sentire che dovessero patire quel particolare tipo di afflizione, e liquidare tale pregiudizio con un criterio standard, uguale per tutti, necessario per garantire la parità di trattamento a parità di danno”.

In secondo luogo, deve poi “accertare se nel caso di specie sussistano circostanze peculiari che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e più grave rispetto ai casi consimili.

Le conseguenze del primo tipo possono trarsi, in assenza di argomenti di segno contrario che è onere del convenuto fornire, anche dalla sola dimostrazione dell’esistenza della morte della vittima primaria e del suo rapporto di stretta parentela con chi domanda il risarcimento; le conseguenze dannose del secondo tipo, invece, esigono la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto rispetto ai casi consimili”

Dunque, la loro liquidazione esige, in particolare, che il giudice indaghi e valuti “le specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte della vittima primaria ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti e conviventi, e dell’esistenza (o meno) di tali circostanze peculiari il giudice di merito deve dare conto con motivazione analitica e non stereotipata”.

 

Va riconosciuto anche il danno derivante dall’assistenza prestata al proprio caro

Nel caso di specie, la Corte d’appello, asseriscono i giudici del Palazzaccio, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

Essa infatti, da un lato ha ritenuto “ritualmente dedotto e provato che i tre congiunti di (omissis) lo abbiano assistito per i tre anni in cui fu totalmente invalido “, ma dall’altro ha altresì reputato che tale circostanza “non giustificasse alcuna variazione in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale spettante alle vittime di rimbalzo”.

Una decisione dettata dal fatto che, per la Corte d’Appello, gli appellanti non avevano indicato “specifiche, circostanziate ragioni tali da condurre ad una determinazione diversa e superiore del risarcimento, non potendo all’uopo reputarsi sufficiente il mero riferimento alla pena, all’angoscia e  alle preoccupazioni dei familiari per la gravità dello stato psicofisico della vittima, rappresentando questi in sé e per sé gli elementi costitutivi del danno e non rinvenendosi, negli atti, circostanziate ragioni per discostarsi dalla valutazione così come condotta”.

Ebbene, secondo la Suprema Corte questa decisione viola l’art. 1223 c.c., “perché ha liquidato il risarcimento senza tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate”.

Se una persona, a causa di lesioni personali, dopo tre anni di coma muore i suoi familiari “patiscono teoricamente due diversi tipi di pregiudizi: durante il periodo di sopravvivenza patiscono la pena provocata dal vedere un proprio caro sofferente; dopo la morte di quest’ultimo, patiscono la pena rappresentata dal lutto.

Nel caso di specie, a parte l’errore giuridico consistito nel ritenere che la sofferenza provocata dalle lesioni patite da un congiunto e quella provocata dalla morte di quest’ultimo siano la stessa cosa, la Corte d’appello in ogni caso ha liquidato il danno patito iure proprio ai prossimi congiunti della vittima senza tenere conto del fatto che questi ultimi avevano allegato di avere prestato assistenza alla vittima per tre anni: e gli eventuali pregiudizi derivanti da questa assistenza non potevano sovrapporsi ed essere confusi col danno da lutto, per la semplice ragione che essi preesistevano a quest’ultimo.

E se un’entità reale preesiste a un’altra, la prima non può identificarsi con la seconda, giacché l’identità presuppone la coesistenza”.

 

Il pregiudizio non patrimoniale patito dai familiari

Nel cassare la sentenza limitatamente a questo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello, la Cassazione ha quindi pronunciato il principio di diritto fondamentale di cui dovranno tener conto i giudici: “il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare.

Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in conseguenza d’un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita“.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments