Comune colpevole per la caduta dello scooter a causa di una buca

La caduta di una utente della strada dal suo motorino a causa di una buca sull’asfalto, peraltro non segnalata, non può essere “archiviata” come caso fortuito idoneo a rescindere il nesso causale tra la cosa in custodia al gestore, nella fattispecie il Comune, e il danno subito, con conseguente responsabilità dell’Ente.

Con la rilevante sentenza n. 4051/23, depositata il 9 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha riaffermato con forza il suo ormai consolidato orientamento a tutela dei diritti dei danneggiati, cassando una decisione “shock” dei giudici di merito secondo i quali la colpa per la rovinosa caduta in questione era da ascriversi unicamente alla conducente che non avrebbe dovuto usare un mezzo instabile come lo scooter per percorrere quel viale dissestato o utilizzare un percorso alternativo (!).

Donna cade dal motorino per una buca e chiede i danni al Comune

La vicenda. Una donna aveva citato in giudizio il Comune di Andora, in provincia di Savona, per essere risarcita dei danni patiti in seguito a un incidente occorsole nell’aprile del 2011 quando, percorrendo un viale cittadino, aveva perso il controllo del suo motorino a causa del grave stato di degrado del manto stradale pieno di buche e non segnalato da apposita segnaletica. Il Tribunale di Savona, tuttavia, con sentenza del 2015, aveva rigettato la domanda non avendo (incredibilmente) riscontrato, alla luce delle risultanze istruttorie, alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione comunale ex articolo 2051 c.c. in relazione al sinistro e ai conseguenti danni e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 2018, aveva confermato la decisione respingendo il gravame.

La danneggiata tuttavia non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo diversi motivi di doglianza. In particolare, la ricorrente ha denunciato violazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3., c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso la controversia facendo distorta applicazione dell’articolo 2051. Secondo la conducente dello scooter, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la sua condotta fosse stata la ragione esclusiva del fatto dannoso, in quanto il mezzo a sua disposizione, cioè il motorino, non sarebbe stato in grado di affrontare le insidie della strada e, dunque, avrebbe dovuto adottare particolari cautele se non addirittura preferire una strada alternativa. 

 

La responsabilità dell’ente custode ex art. 2051 c.c.

Motivo di doglianza assolutamente fondato secondo la Suprema Corte la quale conviene in pieno con la ricorrente nel ritenere che la Corte di merito abbia “seguito un percorso giuridico erroneo, che disattende i principi ormai consolidati in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., di individuazione del fortuito e di rilevanza dell’eventuale condotta colposa del danneggiato”. Gli Ermellini rammentano infatti, come affermato a più riprese dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione, che “la responsabilità di cui all’art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.

Dunque, ribadiscono con forza i giudici del Palazzaccio, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.

Il danneggiato deve dimostrare solo la derivazione del danno dalla “cosa”

Essendo questa la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato “si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito”. Nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), “senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.”.

 

La condotta del danneggiato configura il “fortuito” solo se imprevedibile e imprevenibile

Pertanto, al cospetto dell’art. 2051 c.c., “la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa”.

Al riguardo, la Suprema corte richiama anche le “lucide considerazioni” di una propria precedente sentenza, la n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest”.

L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita da quest’ultimo la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; che quella condotta non fosse prevedibile. E la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile “quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.

 

La condotta colposa della vittima non basta ad assolvere il custode

La Suprema Corte ammette che stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile “è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito”. E tuttavia, aggiunge, questi “non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.

Nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, entra nel vivo del caso la Suprema Corte, “non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente)”.

Perciò, secondo la Cassazione “il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano”. Questo non significa, precisano gli Ermellini, che tale condotta, pur non integrando il fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, “ma ciò non può avvenire all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte”.

 

E’ del tutto prevedibile che una buca possa causare la caduta di uno scooter

In conclusione, riaffermano  giudici del Palazzaccio, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un motociclista in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno”.

A fronte di queste “coordinate giuridiche” della responsabilità ex art. 2051 c.c., la Corte d’Appello ha, quindi, chiaramente errato nell’identificare senz’altro il fortuito nella condotta colposa della danneggiata, “prescindendo dai caratteri propri del fortuito, ossia la non prevedibilità e la non prevedibilità”. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

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