Via libera del Senato al reato di “omicidio nautico”  

Martedì 21 febbraio 2023 il Senato ha dato il via libera al Disegno di Legge n. 340 di iniziativa del senatore Alberto Balboni che introduce nell’ordinamento l’apposito reato di omicidio nautico e di lesioni nautiche. L’ok al provvedimento, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati, è arrivato con 140 voti a favore, nessun voto contrario e 3 astensioni.

Il testo era stato già approvato da palazzo Madama esattamente un anno fa, ma poi era finito su un binario morto a causa della fine della legislatura. Il tentativo, ora, è quello di approvare la legge prima dell’inizio della stagione estiva, così da mettere in sicurezza mari, laghi e corsi d’acqua, affinché, è stato ricordato in aula, non debbano più accadere tragedie come quella che ha coinvolto Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021. 

Le norme previste per l’omicidio stradale vengono estese anche alla “circolazione” nautica

Il testo, che si compone di tre articoli, estende dunque l’applicazione delle norme penali previste per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave. “Si colma così un’ingiustificata differenza di trattamento tra omicidio stradale e omicidio nautico. Il bene della vita è lo stesso, la violazione della norma simile, la punizione deve essere uguale” ha commentato il senatore proponente.

 In sostanza, ai diportisti al timone di imbarcazioni a motore si applicherebbero le pene del vigente articolo 589-bis c.p., e cioè: la reclusione da 2 a 7 anni, in questo caso per la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme della navigazione marittima o interna; la reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio nautico colposo commesso da guidatori in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). Verrebbe poi punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio nautico colposo commesso da guidatori in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza.

 Le modifiche si ottengono intervenendo sul testo attuale del codice penale. In particolare, il disegno di legge sostituisce dunque l’articolo 589-bis del codice penale, per estendere la disciplina attualmente prevista per il reato di omicidio stradale anche a quello nautico (comma 1 dell’articolo 1). Viene poi modificata la rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale, che – per effetto delle modifiche apportate all’articolo 589-bis – troverebbe quindi applicazione anche al caso di omicidio nautico (comma 2 dell’articolo 1).

 

Stesso discorso per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime

Si sostituisce inoltre l’articolo 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche (comma 3 dell’articolo 1). E si modifica anche la rubrica dell’art. 590-ter, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di lesioni, che troverebbe applicazione anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche, per effetto delle modifiche apportate all’art. 590-bis (comma 4 dell’articolo 1).

 Le pene previste nel caso in cui le lesioni siano conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione della navigazione marittima sono da tre mesi a un anno se le lesioni sono gravi, da uno a tre anni se le lesioni sono gravissime. Pene più elevate, come per l’omicidio nautico, se le lesioni sono provocate al conducente del natante o dell’imbarcazione in stato di ebbrezza o di alterazione psico fisica derivante dalla assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. Anche in questo caso, se il reato è commesso da un soggetto che ha la patente nautica sospesa o revocata, la pena per le lesioni è aumentata. Pena massima di 7 anni se le lesioni vengono cagionate a più soggetti.

 L’articolo 3 del ddl, sempre dedicato alle lesioni personali, prevede poi, in relazione al reato di lesioni personali nautiche (art. 590 bis comma 1 e 5), che per i fatti accaduti prima della entrata in vigore della legge, il termine per la querela decorre da questa data, se la persona offesa ha avuto notizia in precedenza del fatto costituente reato. Se invece il procedimento pende, il Pm durante le indagini preliminari o il giudice dopo l’esercizio dell’azione penale, informano la persona offesa della facoltà di presentare querela e in questo caso il termine decorre da quando la stessa è stata resa edotta di questa possibilità.

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