La casa di cura è responsabile dei danni causati ai propri pazienti

Il Tribunale di Catanzaro ha ribadito nuovamente che il rapporto tra il paziente e la casa di cura che lo assiste è di tipo contrattuale, con tutti gli obblighi che ne conseguono. La struttura, pertanto, come esplicitato nella sentenza n. 560 del 5 aprile 2023, è sempre responsabile dei propri assistiti, anche se dovesse avvalersi di terzi nelle attività medico-sanitarie.

La casa di cura deve rispondere di un sinistro accaduto al suo interno

La sentenza scaturisce da un caso molto particolare, ma non per questo motivo poco comune. I figli di una signora, dopo la sua morte, hanno chiesto un importante risarcimento all’ente presso cui era ricoverata, reo di aver aggravato le sue condizioni di salute per un incidente occorso all’interno della struttura stessa. Tale avvenimento, sebbene non esclusivamente e direttamente responsabile di quello che sarà poi il decesso, aveva peggiorato il quadro clinico della donna, nonché la sua qualità di vita.

Il 7 febbraio 2014 l’anziana era stata trasportata all’esterno della casa di cura per effettuare dei controlli medici. Al rientro, però, “mentre veniva riaccompagnata con l’ausilio di una carrozzina, poiché impedita nella normale deambulazione, il suo piede destro scivolava dalla pedana poggiapiedi, andandosi ad incastrare tra quest’ultima ed il pavimento e cagionando, per come poi accertato dai sanitari del pronto soccorso, la frattura III inferiore tibia e perone dx“, per citare direttamente l’atto.

La lesione – come già anticipato e di seguito riportato nella sentenza – “determinava il drastico peggioramento del già compromesso stato di salute della danneggiata, che purtroppo decedeva il 21 dicembre 2014. L’evento traumatico, sebbene non fosse stato la conseguenza diretta della morte, aveva, tuttavia, aggravato il quadro clinico e peggiorato sensibilmente la qualità di vita della paziente“.

 

Il rapporto tra paziente e casa di cura entra nella responsabilità contrattuale

La Casa di cura ha tentato di etichettare l’evento come “fortuito, imprevisto ed imprevedibile o tutt’al più ascrivibile alla condotta colposa dell’operatore che materialmente spingeva la carrozzina“, imputando quindi le colpe al caso o, comunque, a terzi. Inoltre ha provato a far leva sull’età e sulle condizioni generali della donna, che soffriva di diverse patologie pregresse e in generale presentava una situazione già di per sé non idilliaca.

La Corte di Cassazione, però, ha argomentato già in più di una occasione (Cass., 14.6.2007, n.13593, Cass., 26.1.2006, n. 1698; Cass., 13.7.13066, n. 2004; Cass., 8.1.1999, n.103), che “il rapporto che lega il paziente alla struttura sanitaria, vada ricondotto nell’ambito della responsabilità contrattuale. In particolare, la stessa scaturisce da quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia in una serie complessa di prestazioni, che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che lato sensu di ospitalità alberghiera, oltre che in termini di assistenza e protezione, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze“.

Anche per queste ragioni, tutte le precauzioni e le decisioni prese per i rispettivi pazienti “devono necessariamente personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto e connotano le modalità di erogazione della prestazione stessa, che deve essere valutata alla stregua della specifica attività prestata e della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c.“.

 

La struttura sanitaria risponde di tutte le prestazioni per i propri assistiti, anche se si fa riferimento a terze persone

La Suprema Corte, nel caso specifico della sentenza citata, aveva quindi convenuto che, stante le già gravi condizioni della paziente in essere (ampiamente chiarificate ed esplicitate dalla casa di cura stessa nel diario clinico redatto e costantemente aggiornato) “nei confronti della donna, la convenuta (ente sanitario, ndr) non abbia diligentemente attuato in modo stringente e rafforzato quegli obblighi di protezione e di assistenza preordinati ad evitare l’evento poi verificatosi, che a fronte delle condizioni cliniche della paziente, non poteva ritenersi del tutto imprevedibile“.

La struttura” – inoltre – “è chiamata a rispondere, non solo dell’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ma anche per l’opera svolta dai suoi sanitari, siano dipendenti o meno ed in generale del personale ausiliario. Tale responsabilità si estende anche ai fatti dei terzi, per cui non rileva che l’ente convenuto, per effettuare materialmente il trasporto della degente, in quanto, laddove scelga di servirsi dell’opera altrui, nell’ esecuzione della complessa prestazione che è obbligata a rendere nei confronti del paziente, sarà responsabile anche dell’operato dei terzi, secondo lo schema dell’art. 1228 c.c.“.

Se ne evince di conseguenza che “gli obblighi dell’ente sanitario non si esauriscono nelle mere prestazioni delle cure mediche, ma includono la protezione della persona destinataria dell’assistenza (Cass. civ., sez. III, Ord. 26 maggio 2020, n.9714; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331; Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067). L’adeguata sorveglianza del paziente rientra, anch’essa, nella diligenza esigibile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.”.

 

Ai parenti della defunta spetta il risarcimento per il caso di malasanità

Per il caso in questione dunque, a tutti gli effetti, di malasanità il Tribunale calabrese ha condannato la struttura al risarcimento onnicomprensivo a favore dei familiari dell’anziana dei danni patrimoniali e non patrimoniali del sinistro accaduto, con l’aggiunta della copertura delle spese legali sino alla sentenza in essere.

Ciò che emerge, in conclusione, è che tra paziente ed ente sanitario vige un’evidente responsabilità contrattuale tale per cui la struttura è obbligata ad impegnarsi sotto ogni punto di vista per i propri assistiti, andandone a valutare costantemente tutte le variabili che possono intercorrere nelle prestazioni erogate all’interno delle proprie mura, che siano esse esercitate direttamente o tramite l’appoggio a terzi.

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