Revoca della patente per chi va contromano anche dopo 5 anni

Con l’ordinanza n. 11792/23 depositata il 5 maggio 2023 la Cassazione si è occupata di una delle violazioni più gravi del Codice della strada, la circolazione contro mano, non di rado causa di incidenti tragici soprattutto in autostrada, chiarendo e ribadendo due punti essenziali: l’infrazione, data la sua gravità, prevede la revoca della patente di guida e il provvedimento può scattare entro cinque anni.

 

Automobilista sanzionato per guida contromano ricorre contro la revoca della patente

Un automobilista era stato sanzionato per aver circolato in una strada extraurbana in senso opposto di marcia e gli era stata inflitta anche la sanzione accessoria della revoca della patente. L’uomo aveva impugnato avanti il giudice di Pace di Perugia sia l’ordinanza ingiunzione conseguente alla violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada, che tuttavia era stata confermata, sia la sanzione accessoria della revoca della patente,

Quest’ultima opposizione, invece, era stata accolta, con conseguente annullamento del provvedimento, dal giudice, il quale aveva ritenuto, come lamentato dall’automobilista, che la misura fosse stata disposta tardivamente solo all’esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale, e ben oltre il termine fissato dall’articolo 2 della Legge 241/1990, pari a 90 giorni dalla contestazione.

La Prefettura di Perugia, che aveva comminato la sanzione, aveva però appellato la decisione avanti il Tribunale di Perugia, che l’aveva integralmente riformata. I giudici avevano accertato che il provvedimento di revoca era stato regolarmente notificato e che non era in discussione la legittimità della sanzione principale, avevano ricordato che l’art. 219, comma 2 del Codice della Strada non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l’amministrazione non era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio, confermando pertanto la legittimità della sanzione.

A questo punto è stato l’automobilista a proporre ricorso per Cassazione, tornando a lamentare il fatto che la revoca era stata disposta solo due anni dopo rispetto alla data in cui era stata commessa la violazione, ben oltre un termine ragionevole, “non potendosi rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie” per citare il principale motivo di doglianza.

Ma per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. I giudici del Palazzaccio ricordano innanzitutto che l’art. 176, comma primo, lettera a), del Codice della Strada dispone che “sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. La violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra € 2.046 ed € 8.186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi”.

 

Il provvedimento può essere notificato entro cinque anni

Gli Ermellini, inoltre, chiariscono che il procedimento per l’adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo articolo 219 Cds, prevedendo che “l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Dunque, la Cassazione ribadisce, dando seguito a un proprio costante orientamento in materia, che la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione, “ossia nel rispetto del termine di prescrizione, non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l’applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, essendosi ripetutamente esclusa l’applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 241/1990, sull’assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. 689/1981”. Pertanto, ricorso respinto e revoca del titolo di guida confermata.

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