Lesioni colpose al farmacista che prescrive farmaci “fai da te” per dimagrire

Risponde del reato di lesioni personali colpose (anche) il farmacista che cagioni danni alla salute di un cliente prescrivendogli, senza peraltro alcun esame preventivo, farmaci per dimagrire “autoprodotti” e altri medicinali indicati per altri scopi e, soprattutto, il termine per il danneggiato per presentare querela, e il dies a quo per la prescrizione, scatta da quando questi abbia maturato la consapevolezza di aver contratto la malattia a causa della condotta del sanitario, nello specifico il titolare della farmacia di cui si serviva. Lo ha chiarito la Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza n. 10658/24 depositata il 14 marzo 2024.

Farmacista condannato per aver dato a una cliente farmaci per dimagrire auto non indicati

Il caso di cui si sono occupati gli Ermellini riguardava una donna con molteplici problemi di salute che era dovuta ricorrere a un ricovero in urgenza. Dalle cure e dalle analisi ricevute in ambito ospedaliero era emerso che i malesseri e i riscontrati danni a svariati organi fossero da riconnettere alla condotta del suo farmacista che le aveva prescritto prodotti galenici da egli stesso prodotti in capsule allo scopo di dimagrire.

Il farmacista non era un dietologo e non avrebbe comunque potuto prescrivere una dieta dimagrante. Inoltre, risultava dagli atti processuali che egli non avesse neanche prescritto analisi o visite prima di indicare una copiosa assunzione delle pillole antifame da lui stesso prodotte e di altri farmaci utilizzati per fini difformi da quelli indicati nelle indicazioni. Un comportamento totalmente negligente anche per un farmacista, che per questo era stato condannato per il reato di cui all’art. 590 del codice penale, lesioni personali colpose gravi appunto, sia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sia, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Napoli.

L’imputato ha tuttavia proposto ricorso anche per Cassazione che però ha rigettato tutte le doglianze e tra queste preme segnalare quella in cui il farmacista sosteneva che la denuncia querela nei suoi confronti sarebbe presentata dalla danneggiata quando i termini erano abbondantemente prescritti.

Ma la Suprema Corte ha confermato la decorrenza del termine prescrizionale e di quello per proporre querela dal momento della consegna della cartella clinica alla paziente, conclusione a cui erano pervenuti anche i giudici di merito.

Nel caso di lesioni colpose dovute a colpa medica, hanno ribadito gli Ermellini, il termine per presentare querela non decorre dal momento in cui si acquisisce la consapevolezza di aver contratto la malattia, ma dal momento successivo in cui si abbia conoscenza della possibilità che la patologia sia da riconnettersi all’imperizia o all’errore del medico.

Per quanto attiene invece, alla prescrizione del reato essa decorre dal manifestarsi della malattia ancora in fieri anche se non ancora stabilizzata allo stadio dell’irreversibilità o del raggiunto impedimento permanente.

Pertanto, nel caso in questione, la Cassazione ha ancorato il dies a quo tanto del termine di prescrizione quanto di quello per presentare la querela al giorno in cui la parte offesa aveva ottenuto la cartella clinica dall’ospedale dove era stata ricoverata. Proprio in tale momento era infatti giunta la diagnosi dei diversi danni alla salute e maturata la conoscenza della possibilità che essi derivassero dalla colposa condotta medica.

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