Il giudice di pace condanna la compagnia a risarcire la danneggiata anche per i disagi della “lite temeraria”

Troppo spesso le compagnie di assicurazione costringono i danneggiati ad adire le vie legali pur sapendo che hanno diritto a essere risarciti, sperando che desistano o per rimandare il più possibile il pagamento tenendo in saccoccia i soldini. Il tutto per lo più impunemente. Per questo risulta doppiamente significativa la sentenza n. 8/2017 con cui un coraggioso giudice di Pace di San Donà di Piave, l’avvocato Michela Girardi, ha sanzionato tale condotta, applicando quanto previsto dagli articoli 96 e 642 del codice di procedura civile per punire la cosiddetta “lite temeraria”, quando cioè qualcuno decide di resistere o di agire in giudizio senza che ve ne siano i presupposti, con “mala fede o colpa grave”. Un vero e proprio risarcimento nel risarcimento.

I fatti.

Una 46enne di San Donà di Piave, nel maggio 2013, è ferma con la sua auto ad un semaforo della sua città, quando viene tamponata con violenza da un’altra automobilista del posto, riportando, tra l’altro, una brutta distorsione al rachide cervicale riscontratale fin dall’accesso al Pronto Soccorso, subito dopo il sinistro, oltre ai danni alla vettura. La danneggiata, per far valere i propri diritti, si rivolge a una società di patrocinatori stragiudiziali specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità, che apre il sinistro e chiede subito i danni alla compagnia, che peraltro è quella che assicura la stessa vettura della signora tamponata, trovandoci in regime di risarcimento diretto: Vittoria Assicurazioni.

La dinamica dell’incidente è pacifica, anche le lesioni fisiche riportate vengono tutte certificate, ma la compagnia se ne esce con una proposta “irricevibile” di appena 350 euro, quando le sole spese mediche sostenute sfiorano i duemila euro, e a nulla valgono i tentativi di intavolare una trattativa: Vittoria, con un comportamento già denunciato e tenuto per tutti i casi di colpo di frusta, si è rifiutata anche di sottoporre la danneggiata alla visita medico legale di controparte. Risoltasi senza un accordo anche la procedura dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), alla signora non resta che procedere con una causa di merito tramite il proprio legale. Prima di andare in giudizio, tuttavia, resta ancora la possibilità di una soluzione bonaria attraverso la negoziazione assistita, ma Vittoria nel 2015 risponde picche anche a quest’invito.

Risultato, si va davanti al giudice di Pace (in foto, gli uffici di San Donà) che, con sentenza del gennaio di quest’anno, dà ragione alla danneggiata su tutta la linea, confermando quanto era già stato stabilito dal Consulente Tecnico d’Ufficio nominato in sede di ATP e riconoscendole un danno biologico permanente del 2,5%, più svariati giorni di temporanea, il danno morale, le spese mediche, quelle delle varie consulenze medico legali, quelle legali e anche stragiudiziali, per un totale di circa 12mila euro da aggiungere ai 350 iniziali trattenuti come acconto.

Il giudice, tuttavia, ha inteso liquidare alla 46enne ulteriori mille euro per la “lite temeraria” promossa da Vittoria decidendo di resistere in giudizio. Altri mille euro che andranno alla danneggiata come ulteriore risarcimento per essere stata costretta ad avviare un’azione legale che si poteva evitare, che ha ritardato di altri due anni la chiusura del contenzioso e che ha comportato ulteriori costi.

Il commento

Si tratta di un provvedimento che in modo esemplare interpreta e applica l’art. 96 c.p.c.. In tale caso l’applicazione della norma richiamata è, nella sua forza dispositiva, ulteriormente amplificata dall’ingiustificata inerzia liquidativa da parte di questa compagnia di assicurazioni, non solo, come spesso capita, a fronte di intenzionali e speculative divergenze nell’interpretare i fatti e nella quantificazione del danno come prospettato dalla parte danneggiata, ma anche dimostrando un totale spregio verso gli istituti del procedimento civile come l’Accertamento Tecnico Preventivo, che il nostro legislatore ha voluto proprio al fine di evitare inutili contenziosi.

Un plauso, dunque, all’integrità del giudice che ha pronunciato questa sentenza, con l’auspicio che questo pronunciamento sia un monito alla mala gestione dei sinistri da parte dei centri di liquidazione delle compagnie.

Dott. Andrea Milanesi

Direttore tecnico Studio 3A

La sentenza integrale.

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REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di San Donà di Piave avv. Michela Girardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia civile iscritta al n. 5 del Registro Generale degli Affari Civili ordinari e contenziosi dell’anno 2016

Promossa da

***, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. *** che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto dì citazione – attrice –

CONTRO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., In persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. *** che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti n. 36.099 di rep. e n. 11.247 di racc. Notaio dott.ssa *** in data 17.02.2015 – convenuta –

E CONTRO

*** – convenuta contumace –

avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Nel merito: previo ogni accertamento occorrendo, accertata la responsabilità di *** nella causazione del sinistro per cui è causa, condannarsi la convenuta Compagnia, in persona de! legale rappresentante pro tempore, a risarcire all’attrice tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti siccome quantificati nella narrativa del pesente atto, detratto l’acconto corrisposto da Vittoria Assicurazione spa di € 350,00, ovvero nella misura che risulterà accertata nel corso dell’Istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sul rivalutato dall’evento a! saldo, oltre comunque alle spese e competenze per l’attività stragiudiziale svolta nonché anche le spese legali di cui aii’ATP ex art, 696 bis cpcp e di CTU ivi svolta. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito. Spese ed onorari di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A., come per legge da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c. dichiarando di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Nel merito: dato atto del già intervenuto risarcimento mediante corresponsione ante causam al ricorrente della somma di € 350,00, respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la signora *** conveniva in giudizio la Vittoria Assicurazioni s.p.a. e la signora *** per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 16 maggio 2013, in San Dona di Piave.

Si costituiva in giudizio unicamente la Compagnia assicurativa mentre la signora *** rimaneva contumace.

A seguito dell’acquisizione dei fascicolo relativo alla causa di Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 463/14, il presente procedimento veniva rinviato all’udienza del 30 novembre 2016 per la precisazione delle conclusioni con termine fino all’udienza per il deposito di note conclusive. A detta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Il Giudice di pace, sulla base degli atti e dei documenti di causa, nonché delle risultanze istruttorie, ritiene debba essere in parte accolta la domanda attorea, in punto di an debeatur, le modalità dell’incidente così come riportate in atto di citazione sono incontestate dalle parti e sussiste dunque il pieno diritto della signora *** ad essere risarcita dei danni patiti a seguito del sinistro per cui è causa.

In relazione AL quantum debeatur, in punto di danni fisici, si osserva come non esistano motivi ragionevoli per discostarci dalle conclusioni a cui è già giunta la dott.ssa Sarah Nalin nella perizia, resa in sede di A.T.P. nel contraddittorio tra le parti, alla quale si rinvia integralmente anche con riferimento alla strumentalità dell’accertamento delle lesioni, relativa alla quantificazione del danno biologico patito dall’attrice e delle spese dalla stessa sostenute.

Pertanto, dovrà essere riconosciuta alla signora De Pinto Serafina, che al momento del sinistro aveva 42 anni:

un’inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni, pari ad € 242,55

un’inabilità temporanea parziale al 50% per 20 giorni, pari ad € 462,00

un’inabilità temporanea parziale al 25% per 20 giorni, pari ad € 231,00

Il danno biologico permanente deve essere riconosciuto nella misura del 2,5% e, quindi, viene liquidato in 1.919,29 euro.

Quanto alla richiesta di corresponsione dei danno morale (c.d. personalizzazione de! punto), anch’essa andrà accolta.

Innanzitutto, va rilevato come, nel corso degli ultimi anni, si sia assistito in giurisprudenza alla diffusione di una fitta serie di sentenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danno biologico, a partire dalle celebri statuizioni dì S. Martino del 2008. Va preso atto che si è di fronte ad un vasto ripensamento e ad un’ampia risistemazione dogmatico-giuridica di tale tipo di danno, che sono avvenute successivamente all’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private risalente al 2005. Vi è, dunque, la necessità di fornire un’interpretazione delle norme, anche attuative, contenute in detto Codice che sia conforme ai successivi dicta giurisprudenziali in modo da liquidare il danno biologico in modo completo e satisfattivo per il danneggiato.

Sulla base di queste premesse, si osserva come ormai la Corte dì Cassazione sia dell’avviso di ritenere il danno (biologico) non patrimoniale una categoria unitaria composta da voci di danno che non possono essere liquidate separatamente.

Il concetto medico-legale di “danno biologico” finisce così per comprendere: l’inabilità temporanea biologica e l’invalidità permanente biologica valutate dal medico-legale sulla base di una perizia; la componente di sofferenza intrinseca alla lesione e patita dal danneggiato a seguito dell’evento lesivo, sia nella fase di malattia che in quella di stabilizzazione menomativa, anch’essa basata su presupposti valutativi medico-legali accertati tramite perizia; la componente relativa ai c.d. aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato, non attinente alla competenza valutativa medico-legale ma riferita a specifici aspetti esistenziali della vittima, come tale aggiuntivi rispetto alle due voci sopra indicate e da provarsi separatamente e specificamente, anche ai sensi dell’art. 139 n. 3 del Codice delle Assicurazioni Private.

Di fronte a tale ricostruzione giuridica, non può non rilevarsi come le tabelle ministeriali, adottate ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, riguardanti le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità, risultino all’oggi inidonee a ricomprendere, oltre all’inabilità temporanea biologica e l’invalidità permanente biologica, anche il grado di sofferenza intrinseca: tali tabelle, infatti, sono state emanate prima della risistemazione dogmatico-giuridica effettuata dalla Suprema Corte in tema di danno biologico e non tengono, dunque, conto dei mutamenti ermeneutici successivamente intervenuti.

Stante quindi l’impossibilità da parte del medico legale di integrare, nel contesto della sola valutazione dell’inabilità temporanea e dell’invalidità permanente tabellata, la componente di generica sofferenza intrinseca ad esse correlata, si assiste alla necessità operativa di continuare ad indicare distinti parametri qualitativi del grado di sofferenza intrinseca, come tali idonei a definire, sotto il profilo tecnico medico-legale, l’effettivo danno biologico risarcibile nella sua integralità, A questo proposito, si osserva che il limite proposto dal 3° comma dell’art. 139 per l’adeguamento risarcitorio degli aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato – trattandosi di autonoma e specifica componente di sofferenza soggettiva del danneggiato, non sempre presente e come tale afferente a differente riscontro probatorio – non può costituire un riferimento idoneo a definire integralmente le componenti, costitutive del danno biologico di base, valutabili in sede medico legale, ossia l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente e la generica componente di sofferenza intrinseca ad esse correlata.

Pertanto, va preso atto della necessità di individuare dei parametri di stima medico legale che tengano conto della componente relativa alla “sofferenza intrinseca” della inabilità temporanea ed invalidità permanente biologiche, necessari alla completa valutazione tecnica del “danno (biologico) non patrimoniale” per lesioni di lieve entità, anche sulla base delle consolidate e largamente condivise indicazioni metodologiche utilizzate nella attuale prassi giurisprudenziale, al fine di consentire al danneggiato di trovare pieno ristoro di tutte le componenti del danno biologico unitariamente inteso.

Alla luce di ciò, questo Giudice, operando in via analogica rispetto alle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano che prevedono dei parametri di personalizzazione delle invalidità permanenti fino al 9%, ritiene di dover individuare dei correttivi di maggiorazione dei parametri di risarcimento della invalidità permanente biologica, rispetto alle tabelle ministeriali.

Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, va sottolineato come, sulla base dell’accertata entità delle lesioni riportate e tenuto conto del grado di sofferenza e dei disagi sofferti, va valutato un parametro di maggiorazione della invalidità biologica nella misura del 15%, pari a 428,23euro.

Andranno, inoltre, riconosciute alla signora ***:

  • le spese, mediche documentate e dichiarate congrue dalla C.T.U. in sede di A.T.P., pari a 2.014,48 euro;

  • le spese della C.T.U. medico-legale resa in sede di A.T.P., pari a 500,00 euro;

  • le spese di C.T.P., relative all’A.T.P., devono considerarsi eccessive e si riducono a complessivi 400,00 euro;

  • le spese legali relative all’A.T.P., che vanno quantificate in 1.000,00 euro, oltre accessori di legge

Per quanto concerne, infine, le spese legali stragiudiziali (…), va sottolineato come risulti legittimo l’affidamento, come nella specie, dell’assistenza stragiudiziale ad un soggetto che non riveste la qualità di professionista legale iscritto all’apposito albo. In tal caso, non è d’ostacolo l’essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente la qualifica di avvocato. È stato, infatti, affermato che “la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c., e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita” (cosi Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso, v. Cass., 21 gennaio 2010, n. 997; Cass. n. 7539 del 1997; Cass. n. 5906 del 1987). Dunque, del tutto irrilevante è che l’attività di assistenza legale sia stata prestata da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale.

Ciò premesso, una recentissima sentenza della Cassazione ha rilevato che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (così Cass., 21 gennaio 2010, n. 997).

Alla luce di tale principio e della documentazione prodotta, si ritiene che gli esborsi pretesi da *** per l’attività stragiudiziale prestata vadano quantificati in 300,00 euro, comprensivi di accessori.

Nessun’altra voce di danno può essere risarcita in quanto non fondata, né provata nel quantum.

Pertanto, a ristoro di tutti i danni e delle spese sostenute conseguenti al sinistro, detratti gli acconti ricevuti a titolo di risarcimento del danno biologico-morale per complessivi 350,00 euro, l’attrice avrà diritto a vedersi corrispondere l’ulteriore importo globale di 7.147,55 euro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo tenuto conto di quanto segue.

Parte attrice, all’esito dei procedimento di A.T.P., con lettera a mezzo p.e.c. de! 16 aprile 20.15, ha invitato Vittoria Assicurazioni S.p.a. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; invito che poi è stato respinto dalla convenuta (parimenti respinto, a causa della mancata risposta, è stato anche quello rivolto al convenuto contumace).

L’art. 4 del d.l. 132/2014 prevede che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle e di quanto previsto dagli. articoli. 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Alla luce di quanto sopra, si consideri che: a) il quantum della pretesa attorea era già stato definito tramite C.T.U. (l’an è rimasto sempre incontestato); b) tale C.T.U. è stata resa da un perito terzo, imparziale, nel contraddittorio delle parti; c) il C.T.P. di parte convenuta, in sede di A.T.P., non ha mosso osservazioni all’esito della C.T.U.; d) la compagnia assicurativa non ha offerto, all’esito della C.T.U., alcuna somma risarcitoria integrativa ulteriore.

Tenuto conto di tutte queste circostanze, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., dev’essere sanzionata tale condotta con una somma pari alla metà di quella liquidata, a titolo di compenso per le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

Sentenza esecutiva come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di San Donà di Piave, avv. Michela Girardi, definitivamente pronunciando, accoglie, parzialmente, la domanda attorea e, per l’effetto:

  1. condanna la Vittoria Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante, e la signora ***, in solido tra loro, a corrispondere a favore dell’attrice l’importo residuo di € 7.147,55 a ristoro dei danni fisici patiti e delle spese dalla stessa sostenute a seguito del sinistro per cui è causa;

  2. condanna, altresì, le convenute alla rifusione in favore della signora *** delle spese di lite che quantifica in € 264,00 per spese ed in euro 1.990,00, per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, e di ulteriori complessivi 1.000,00 euro ai sensi del d.l. 132/2014 e di quanto dispone l’art. 96 e p c.

San Donà di Piave, 2 gennaio 2017

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